15a SESSIONE PLENARIA
Strasburgo, 27 - 29 maggio 2008

Approccio sociale alla lotta al razzismo a livello locale e regionale

Risoluzione 264 (2008) [1]

1. Le città e regioni europee si trovano a dovere affrontare dei fenomeni di razzismo in ogni sua forma, che vanno dalla violenza e dai reati a sfondo razzista, a manifestazioni più subdole di discriminazione razziale o etnica. Possono diventare bersaglio di tale razzismo quotidiano delle minoranze etniche che da tempo risiedono nel paese, degli immigrati, o dei gruppi la cui presenza è ricollegabile al passato coloniale;

2. Malgrado i progressi in campo legislativo e politico, si impone l’esigenza di un’accresciuta vigilanza e di un approccio proattivo da parte dei pubblici poteri;

3. Nell’osservare che la situazione generale relativa alle forme contemporanee di razzismo e di discriminazione razziale è complessa e allarmante, la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (ECRI) invita ad adottare ulteriori misure a livello locale, segnatamente quelle contenute nella sua Raccomandazione di politica generale n°7 del 13 dicembre 2002, relativa alle legislazioni nazionali contro il razzismo e la discriminazione razziale;

4. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, aperta alla firma nel 1992, fino ad oggi firmata da 13 Stati e ratificata da 8 dei 47 Stati membri, mira a sviluppare una società integrata, coinvolgendo tutti i cittadini nel processo decisionale a livello locale. Prevede, ad esempio, di accordare ai residenti stranieri il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali;

5. Il Congresso dei poteri locali e regionali ribadisce dal canto suo che tutti i cittadini, compresi quelli appartenenti alle minoranze, devono godere pienamente dei loro diritti civili e politici, tra cui in particolare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali. Il Congresso si adopera inoltre per promuovere il dialogo interculturale e riafferma il suo forte attaccamento alla promozione dell’uguaglianza per tutti, all’integrazione di tutti i membri della società e alla prevenzione percepibile, concreta e visibile del razzismo e della discriminazione;

6. Gli enti locali e regionali dispongono al riguardo di mezzi d’azione legati ai vari ruoli che svolgono in quanto fornitori di servizi, datori di lavoro, stazioni appaltanti, finanziatori di organizzazioni della società civile locale e regionale, e, talvolta, legislatori. Possono pertanto dare l’esempio e lanciare un messaggio incisivo sia ai gruppi che sono diventati il bersaglio del razzismo, che agli altri attori locali e regionali;


7. In considerazione di quanto precede, il Congresso invita i poteri locali e regionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa a proseguire con fermezza la lotta contro ogni forma di razzismo, in particolare:

a. vigilando affinché le norme internazionali e le legislazioni nazionali pertinenti siano applicate a livello locale e regionale;

b. sviluppando strategie nelle loro varie sfere di competenza, comprendenti:

i.       l’elaborazione e la messa in opera di piani e di programmi d’azione globali basati su un’analisi dei bisogni locali o regionali, e la verifica del rispetto delle politiche destinate a promuovere l’uguaglianza, ove esistano, (controllando, per esempio, le reazioni dei datori di lavoro di fronte a candidature con cognome che suona un poco straniero);

ii.       la messa in opera di tali piani d’azione attraverso misure specifiche nei seguenti settori:

- commissioni anti-discriminazione e/o mediatori: affidare la responsabilità politica dell’elaborazione, dell’analisi, dell’applicazione, del monitoraggio, della verifica e della revisione dei programmi e delle politiche locali o regionali per la promozione dell’uguaglianza e la lotta contro la discriminazione a una commissione locale e/o regionale all’interno della quale un mediatore sia incaricato di ricevere le denunce e istruire le pratiche;

- fornitura di servizi: erogare i servizi (in particolare nel campo sociale, sanitario, educativo, infrastrutture di custodia dei bambini in età prescolare, cura alle persone anziane e diversamente abili, polizia, politiche abitative) in modo che non si verifichi alcuna discriminazione diretta o indiretta, tenendo conto di tale criterio per l’avanzamento della carriera dei responsabili e sanzionando severamente i comportamenti razzisti e discriminatori;

- occupazione: accertarsi che i dipendenti delle collettività territoriali rispecchino, fino a un certo punto, la diversità della popolazione locale e regionale;

- appalti: introdurre delle clausole di non discriminazione nei contratti, e prevedere la possibilità di rescinderli in caso di mancato rispetto, rinunciare a lavorare con prestatori (servizi bancari, o assicurativi, per esempio) che attuino pratiche discriminatorie;

- sovvenzioni: subordinare la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni non governative al rispetto della politica anti-discriminazione messa in opera dalle autorità;

- licenze: subordinare il rilascio di licenze (di vendita di prodotti alcolici, per esempio) a condizioni anti-discriminatorie, con la possibilità del ritiro delle licenze in caso di inosservanza;

- educazione: sensibilizzare gli alunni alla cultura dell’altro e diffondere nelle scuole il messaggio anti-razzista, insegnare la storia delle radici del razzismo e della discriminazione nel paese;

- attori della società civile: fornire un effettivo sostegno alle reti che combattono gli atti a sfondo razzista e alle reti di soggetti locali e regionali attive contro il razzismo, in particolare gli uffici anti-discriminazione gestiti dalle ONG, per consentire loro di mettere in opera dei programmi di sensibilizzazione, di informazione e di formazione e di sostenere degli eventi culturali che pongano in risalto il valore della diversità;

iii.      la valutazione, il monitoraggio e la revisione dei piani e dei programmi di azione locali e regionali, mettendo a disposizione i mezzi necessari;

iv.      il coinvolgimento nell’insieme di questo processo delle organizzazioni non governative rappresentative delle persone che sono diventate il bersaglio e le vittime del razzismo, aiutandole a sviluppare le loro capacità e le loro competenze per potere cooperare con le collettività;

c. includendo nelle loro analisi e piani d’azione i dieci punti adottati dalla Coalizione europea delle città contro il razzismo,[2] promossa dall’UNESCO in materia di prevenzione e azione positiva, monitoraggio e vigilanza, partecipazione al processo decisionale, mediazione e eventuali sanzioni, e aderendo alla Coalizione;

d. vigilando affinché le misure di « integrazione » associate a criteri quali la conoscenza della lingua del paese non costituiscano una discriminazione nei confronti di certe comunità e non siano in realtà causa di esclusione (per esempio, eliminazione di certi sussidi);

8. Infine il Congresso, convinto dell’utilità per le città di unire i loro sforzi in questo settore, decide di seguire attentamente le attività della Coalizione europea delle città contro il razzismo e di ricercare i mezzi adeguati per rafforzare la loro reciproca cooperazione.



[1]  Discussa e adottata dal Congresso il 29 maggio 2008, 3° seduta (vedi doc. CG(15)16RES, progetto di risoluzione presentata da S. Batson, Regno Unito (R, SOC) e V. Rogov, Federazione russa (L, GILD), relatori).