Text Box: La tutela dei diritti umani su Internet 
nelle sentenze della Corte di Strasburgo

60° anniversario della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo

La tutela dei diritti umani su Internet
nelle sentenze della Corte di Strasburgo

In occasione del 60° anniversario della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, il Consiglio d’Europa si propone di porre in evidenza, nel corso del 2010, la giurisprudenza della Corte e i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione.

Negli ultimi decenni, con il rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), Internet ha rivoluzionato la nostra vita e in particolare il nostro modo di acquisire informazioni, di comunicare, di lavorare o di svagarci nel tempo libero. Questo nuovo mezzo di comunicazione ha però fatto emergere nuove forme di criminalità e nuove modalità di perpetrazione dei reati tradizionali.

L’utilizzo di Internet spesso solleva questioni legate alla tutela dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8) e il diritto alla libertà di espressione e di informazione (articolo 10).

Il Consiglio d’Europa ritiene che i principi della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo si debbano applicare su Internet, come nella vita reale.

L’utilizzo di Internet è stato un elemento centrale nei seguenti casi, sui quali si è pronunciata la Corte.

Pubblicazione di informazioni diffamatorie su Internet

Caso Times Newspapers Limited (no 1 e 2) c. Regno Unito – 10 marzo 2009

Nel 1999, il quotidiano The Times ha pubblicato due articoli nei quali G.L., il cui nome completo era citato nell’articolo originale, veniva presentato come un padrino della mafia russa e sospettato di avere svolto un ruolo in operazioni di riciclaggio di denaro. I due articoli erano stati resi disponibili on-line sul sito Internet del Times il giorno stesso della loro pubblicazione nella versione cartacea del giornale.

Nel dicembre del 1999, G.L. ha intentato un’azione per diffamazione contro il Times Newspapers Ltd, il redattore capo del quotidiano e i due giornalisti autori degli articoli. Le parti convenute hanno ammesso che gli articoli potevano avere un carattere diffamatorio, ma hanno sostenuto che, vista la natura e la gravità dei fatti riportati, avevano il dovere di portarli a conoscenza del pubblico, il quale aveva il diritto di esserne informato.

Nel corso del procedimento, gli articoli non sono stati rimossi dal sito Internet del Times e sono rimasti disponibili consultando l’archivio on-line del giornale. Nel dicembre del 2000, G.L. ha intentato una seconda azione per diffamazione, lamentando il mantenimento degli articoli sull’archivio on-line del giornale. Un anno dopo, Times Newspapers Ltd ha inserito nei due articoli disponibili nell’archivio on-line un avviso, per segnalare che era in corso nei suoi confronti un procedimento per diffamazione e che tali articoli non dovevano essere riprodotti o utilizzati senza avere prima consultato il suo servizio legale.

I convenuti hanno invocato la regola secondo la quale la prima pubblicazione di un articolo su Internet può dare luogo a una citazione in giudizio per diffamazione, ma non la consultazione successiva da parte dei lettori. Hanno inoltre fatto notare che i giornali che dispongono di archivi on-line sono esposti al rischio di cause incessanti, a causa del mantenimento on-line di elementi diffamatori, il che avrebbe l’effetto di dissuadere la stampa dal proporre la consultazione degli archivi su Internet e di limitare pertanto la sua libertà di espressione.

I tribunali britannici hanno tuttavia giudicato che poteva essere intentata un’azione legale per diffamazione per ogni consultazione di elementi diffamatori pubblicati su Internet.

Times Newspapers Ltd ha presentato due ricorsi presso la Corte di Strasburgo, sostenendo che la conclusione in base alla quale può essere intentata un’azione per diffamazione per ogni consultazione di informazioni pubblicate su Internet costituiva una violazione ingiustificata e sproporzionata della sua libertà di espressione.

La Corte si è pronunciata indicando che, sebbene gli archivi su Internet costituiscano una preziosa fonte di informazioni per l’insegnamento e le ricerche storiche, il dovere della stampa è di conformarsi ai principi di un giornalismo responsabile, in particolare verificando l’esattezza delle informazioni pubblicate in passato. Ha inoltre osservato che gli articoli erano rimasti accessibili sull’archivio on-line nel corso del procedimento e che l’inserimento obbligatorio di una segnalazione adeguata nella pagina di consultazione dei suddetti articoli negli archivi on-line non costituiva un’ingerenza sproporzionata nella libertà di espressione.

La Corte si è pronunciata all’unanimità dichiarando che non c’è stata violazione dell’articolo 10.

Usurpazione di identità su un sito di incontri

Caso K.U. c. Finlandia – 2 dicembre 2008

Il 15 marzo 1999, una persona non identificata ha pubblicato in Finlandia un annuncio su un sito di incontri su Internet a nome di un ragazzino di 12 anni e a sua insaputa.

Il padre del minorenne ha allertato le autorità finlandesi e ha chiesto alla polizia di identificare l’autore dell’annuncio, al fine di intentare un’azione nei suoi confronti. Tuttavia, il provider del servizio Internet ha rifiutato di comunicare l’identità del detentore dell’indirizzo IP dinamico, ritenendosi vincolato dalla clausola di confidenzialità prevista dalla legge sulle telecomunicazioni. La polizia finlandese si è rivolta, senza successo, alle giurisdizioni nazionali per ottenere tale informazione.

Nel 2002, è stato presentato alla Corte di Strasburgo un ricorso fondato sugli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto a un ricorso effettivo). Il ricorrente lamentava la violazione della propria vita privata e l’assenza di vie di ricorso effettive nella legislazione finlandese, che gli consentissero di scoprire l’identità della persona che aveva pubblicato l’annuncio.

La Corte ha concluso per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Ha ritenuto che la tutela concreta ed effettiva del ricorrente richiedeva che fossero prese misure efficaci per identificare e perseguire l’autore del fatto, ossia la persona che aveva inserito l’annuncio. Ha inoltre ritenuto, pur riconoscendo il diritto degli utenti delle telecomunicazioni e dei servizi Internet al rispetto della vita privata e della libertà di espressione, che tale garanzia non debba essere considerata assoluta e che, se necessario, possa non applicarsi nei casi in cui si debbano prevenire infrazioni penali o tutelare i diritti altrui.

Sorveglianza della posta elettronica di un’impiegata e del suo utilizzo di Internet

Caso Copland c. Regno Unito – 3 aprile 2007

Nel 2000, Lynette Copland, cittadina britannica che lavorava come segretaria presso la direzione di un college (istituto di insegnamento superiore) amministrato dallo Stato, ha inoltrato un ricorso dinanzi alla Corte, lamentando la sorveglianza, da parte dei suoi superiori, delle sue telefonate, della sua posta elettronica e del suo utilizzo di Internet. Ha invocato il rispetto degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza) e 13 (diritto a un ricorso effettivo).

Il college ha affermato che erano state controllate unicamente le informazioni prodotte automaticamente, quali i numeri telefonici, gli indirizzi elettronici e Internet, e le date, ma non il contenuto, per determinare se le risorse dell’istituto erano state utilizzate per fini personali.

La Corte ha ritenuto che la raccolta e la conservazione dei dati a carattere personale, riguardanti l’uso da parte della ricorrente del telefono, della posta elettronica e di Internet costituivano un’ingerenza nell’esercizio del diritto dell’interessata al rispetto della propria vita privata e della propria corrispondenza e che tale ingerenza non era « prevista dalla legge ». Ha pertanto concluso che vi è stata una violazione dell’articolo 8.

Secondo la Corte, le conversazioni telefoniche, la posta elettronica e l’uso di Internet sul posto di lavoro sono a priori compresi nella nozione di « vita privata » e di « corrispondenza » ai sensi dell’articolo 8.

Per quanto la Corte non escluda che un datore di lavoro possa sorvegliare, a fini legittimi, l’uso che viene fatto da un dipendente del telefono, ha ritenuto che nel caso presente non fosse necessario « in una società democratica ».

Contatto:

Servizio stampa del Consiglio d’Europa

Tel. : +33 (0) 388 41 25 60

[email protected]

Aggiornamento: agosto 2010