Raccomandazione 60 (1999)1 sulla integrità politica degli eletti locali e regionali

Il Congresso,

1. Vista la proposta di risoluzione sull'integrità politica dei rappresentanti eletti locali e regionali presentata alla 3a sessione del Congresso;

2. Avendo preso conoscenza della relazione presentata dal Sig. Viorel COIFAN (Romania) alla presente sessione;

3. Tenendo conto del principio di sussidiarietà così definito nel testo della Carta europea dell'Autonomia locale: "L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in maniera generale, spettare preferibilmente alle autorità più vicine al cittadino";

4. Persuaso che gli eletti locali e regionali, cui le elezioni hanno affidato un mandato politico, debbono assumersi queste responsabilità nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, nel rispetto della legge e dell'interesse generale;

5. Considerando che l'esercizio di queste responsabilità da parte degli eletti locali e regionali della Grande Europa deve andar di pari passo con il rispetto dei principi etici e con un'integrità a tutta prova;

6. Riconoscendo che il mancato rispetto di questi principi rischia di recar pregiudizio non solo alla credibilità degli eletti locali e regionali ma anche alla democrazia in generale e di intaccare le basi stesse dello Stato di diritto;

7. Deplorando che dei "casi" di corruzione in cui si trovano implicati rappresentanti della classe politica locale o regionale nuocciano alla credibilità di quest'ultimi;

8. Avendo constatato che il problema della corruzione può porsi in maniera molto acuta nelle condizioni dei cambiamenti economici;

9. Convinto che il Codice di buona condotta destinato agli eletti locali e regionali così come figura nell'allegato alla presente Raccomandazione fungerà loro da guida per l'adempimento dei loro doveri quotidiani, abbinando i principi dell'etica e l'applicazione delle misure preventive, destinate a ridurre i rischi di corruzione;

10. Considerando che l'obiettivo principale dell'adozione e della promozione del Codice di comportamento degli eletti locali e regionali su scala europea è il rafforzamento della fiducia fra gli eletti e i cittadini;

11. Tenendo conto dei lavori pertinenti degli altri settori del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea, dell'Organizzazione della Cooperazione e dello Sviluppo Economico e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di lotta alla corruzione;

12. Ricordando il paragrafo III, 2 "Lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata" del Piano d'azione adottato in occasione del II° Vertice dei Capi di Stato e di governo dei 40 Paesi membri del Consiglio d'Europa, in particolare il sottoparagrafo 2 che richiedeva una rapida conclusione dei lavori di elaborazione di strumenti giuridici internazionali, conformemente al Programma d'azione del Consiglio d'Europa contro la corruzione;

13. Ricordando che il Programma d'azione del Consiglio d'Europa contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri nel novembre 1996, ha concesso alta priorità all'elaborazione di codici di comportamento per gli eletti nella lotta alla corruzione;

14. Rammentando la Risoluzione (97) 24 recante i venti principi direttivi per la lotta alla corruzione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in particolare il paragrafo 15 di questa Risoluzione che incoraggia l'adozione da parte dei rappresentanti eletti di codici di comportamento e di regole sul finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali;

15. Tenendo conto in particolare dei lavori del Gruppo Pluridisciplinare sulla Corruzione (GMC) sulla Convenzione penale sulla corruzione, aperta alla firma in occasione della sessione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (gennaio 1999);

16. Tenendo altresì conto delle conclusioni della Terza Conferenza europea dei servizi specializzati nella lotta alla corruzione che riguardano il traffico d'influenza ed il finanziamento illegale dei partiti politici (Madrid, 28-30 ottobre 1998), che concludono alla necessità di promuovere, a livello europeo, dei Codici di comportamento per gli eletti;

17. Tenendo conto dei lavori dell'OCSE in materia di promozione dei valori etici nel servizio pubblico e di creazione di una "infrastruttura dell'etica";

18. Facendo presente i dodici principi etici adottati dal Consiglio dell'OCSE il 23 aprile 1998, con l'obiettivo di incoraggiare un comportamento conforme all'etica nel servizio pubblico;

19. Avendo osservato che taluni Stati membri del Consiglio d'Europa hanno dato avvio a lavori di promozione dei valori etici nello svolgimento degli affari su scala locale, facendoli diventare una delle priorità del risanamento della vita pubblica;

20. Invita l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa:

- ad appoggiare il Codice di comportamento europeo relativo all'integrità politica degli eletti su scala locale e regionale;

21. Invita il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa:

- a prendere in considerazione il testo del Codice nei lavori del GMC;

- ad associare strettamente il CPLRE ai lavori del GMC tramite rappresentanti del Congresso, quando il GMC esamina le questioni attinenti alle autorità locali e regionali;

- a trasmettere la Raccomandazione 60 (1999) - contenente nel suo allegato il progetto di Codice di condotta europeo sull'integrità politica degli eletti locali e regionali - ai governi nazionali degli Stati membri, affinché quest'ultimi possano tenerne conto al momento dei cambiamenti legislativi o delle campagne di promozione dei valori etici su scala nazionale.

Allegato

Progetto di Codice di comportamento europeo
relativo all'integrità politica degli eletti locali e regionali

Preambolo

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa,

Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;

Persuaso che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione;

Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuaso che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l'importanza di quest'ultima;

Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione dell'eletto;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;

Ribadendo infine che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell'Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale;

Prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l'integrità degli eletti locali e regionali:

TITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1- Definizione dell'eletto

Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 - Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 - Oggetto del Codice

L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 - Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 - Accesso alla funzione

Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 -Clientelismo

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 - Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.

L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 - Cumulo

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.

L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 - Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni

Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni;

- in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;

- in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;

- in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1 - Accesso alla carica

Articolo 16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 17 - Dichiarazione d'interessi

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, svilupppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Assunzione del personale

L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 - Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dai mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 - Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 - Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

1 Discussa e adottata dal Congresso il 17 giugno 1999, terza seduta (ved. Doc. CG (6) 8 progetto di Raccomandazione presentato dal Sig. R. Coifan, Relatore)