18ª SESSIONE

Strasburgo, 17-19 marzo 2010

La democrazia locale in Islanda

Raccomandazione 283 (2010)[1]

1. Il Congresso, vista la proposta della Camera dei poteri locali, considerando:

a. l’articolo 2 paragrafo 1b, della Risoluzione statutaria del Comitato dei Ministri relativa al Congresso, che stabilisce che una delle missioni del Congresso è di «sottoporre proposte al Comitato dei Ministri, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale»;

b. l’articolo 2, paragrafo 3 della suddetta Risoluzione statutaria (2000)1, che stabilisce che « Il Congresso elabora regolarmente dei rapporti - paese per paese - sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri e negli Stati candidati all’adesione al Consiglio d’Europa e verifica, in particolare, che siano applicati i principi della Carta europea dell’autonomia locale»;

c. le motivazioni sulla situazione della democrazia locale in Islanda, presentate da Esther Maurer;

2. Ricorda che:

a. l’Islanda è membro del Consiglio d’Europa dal 7 marzo 1950, e ha ratificato il 25 marzo 1991 la Carta europea dell’autonomia locale (STCE n°122- di seguito « la Carta »), entrata in vigore nel paese il 1° luglio 1991.

b. la situazione della democrazia locale in Islanda non è stata ancora oggetto di un rapporto del Congresso, dopo la ratifica della Carta da parte del paese.

c. la Commissione istituzionale della Camera dei poteri locali del Congresso ha incaricato Esther Maurer (Svizzera, L, SOC,) di preparare e di presentare, in qualità di Relatrice, un rapporto sulla democrazia locale in Islanda.

d. una visita ufficiale è stata effettuata in Islanda dal 15 al 16 giugno 2009 dalla Sig.ra Maurer, assistita in quest’occasione da Francesco Merloni (Italia), esperto consulente, Presidente del Gruppo di esperti indipendenti.

3. Sottolinea l’importanza degli sforzi compiuti e la capacità delle autorità territoriali di affrontare una crisi finanziaria di grande entità e le sue conseguenze sul piano economico e sociale, mantenendo integri i principi dell’autonomia locale.


4. Si compiace della firma da parte dell’Islanda, intervenuta il 18 novembre 2009, del Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale, relativo al diritto di partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali (STCE n° 207), e si augura che possa essere ratificato quanto prima.

5. Il Congresso raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare le autorità islandesi a:

a.  precisare i criteri della loro legislazione di base, fondandoli sul principio di sussidiarietà e prevedendo una chiara ripartizione delle competenze tra l’autorità centrale e le collettività locali;

b.  accordare uno status specifico alla città di Reykjavik sulla base della Raccomandazione 219 (2007) del Congresso, riconoscendole un regime giuridico differenziato, che tenga conto della situazione speciale della capitale rispetto agli altri comuni;

c.  adottare una legislazione che attribuisca valore giuridico alla Carta europea dell’autonomia locale, in quanto fonte di diritto interno direttamente applicabile;

d.  precisare nella legislazione nazionale i casi nei quali il Ministro responsabile delle collettività locali può esercitare un controllo sulla loro gestione, nonché i relativi procedimenti da seguire, basati sul rispetto del principio del contraddittorio nell’impugnazione degli atti degli enti locali;

e.  precisare le situazioni in cui gli enti locali possono essere associati al processo decisionale per una decisione nazionale che li riguarda, prevedendo per esempio un diritto delle collettività ad essere consultate, che lo Stato sia tenuto a rispettare, e le relative procedure da seguire;

f.  aumentare la soglia minima al di sotto della quale è obbligatorio disporre la fusione di enti locali e prevedere un insieme concordato di criteri, basati in particolare sulla razionalità dell’aggregazione di più comuni dal punto di vista economico e geografico e, per quanto possibile, sul mantenimento  dell’ «identità  comunale» degli abitanti, prima di ipotizzare di disporre una fusione;

g.  creare un fondo a sostegno delle collettività particolarmente colpite dalla crisi, per consentire loro in particolare di garantire il mantenimento di certi servizi pubblici sociali;

h.  prevedere una legislazione appropriata per consentire agli enti locali di avvalersi del diritto di presentare ricorso contro una decisione presa a livello nazionale che potrebbe violare un principio in materia di autonomia locale garantito dalla Carta.



[1]  Discussa e adottata dal Congresso il 19 marzo 2010, 3a seduta (vedi documento CPL(18)3, relazione esplicativa, relatore: 
E. Maurer, Svizzera (L, SOC)).