Camera dei poteri locali

SESSIONE AUTUNNALE
CPL(15)8REC
31 ottobre 2008

La democrazia locale in Belgio:
la mancata nomina di tre borgomastri da parte delle autorità fiamminghe

Michel Guégan, Francia (L, NI)
Dobrica Milovanovic, Serbia (R, NI)



Progetto di Raccomandazione
Commissione istituzionale

     Per esame e approvazione da parte dei membri della Commissione permanente della Camera dei poteri locali il 2 dicembre 2008 e per voto senza esame di merito da parte dei membri della Commissione permanente il 3 dicembre 2008 (vedi Articoli 15.6 e 42.6 del Regolamento interno del Congresso).

      Le eventuali obiezioni in merito alla procedura di esame da parte della Commissione permanente devono pervenire al Segretario generale del Congresso al più tardi una settimana prima della riunione della Commissione permanente; in caso di obiezione da parte di 10 membri del Congresso, appartenenti almeno a due delegazioni nazionali, il rapporto sarà presentato in sessione plenaria.

.

      Termine per la presentazione degli emendamenti: non oltre le ore 16 del giorno che precede quello in cui sarà aperto il dibattito sui testi cui si riferiscono (Articolo 27 del Regolamento interno).

R: Camera delle Regioni / L: Camera dei poteri locali
GILD: Gruppo indipendente e Liberaldemocratico del Congresso
PPE/CD: Gruppo Partito Popolare Europeo –Cristiandemocratici del Congresso
SOC: Gruppo socialista del Congresso
NI: Membro non appartenente ad alcun partito politico del Congresso 




Approvato all’unanimità dalla Commissione istituzionale della Camera dei poteri locali il 31 ottobre 2008.
I nomi dei membri che hanno partecipato al voto sono indicati in corsivo.

Membri della Commissione E. Calota (Presidente), R. Aguilar Rivero, J. Almeida Barreto (sostituto: A. Torres Pereira),G. Anzalone, M. Y. Barcina Angulo, E. Berishvili, C. Bijl, J. Brons, M. Catovic, V. Chilikov, M. Cohen, F. Demirci (sostituto: J. Pearce) , J. Mrazek, M. Guegan, M. Gulevskiy (sostituto: V. Belikov), G. Illes, W. Kelsch, I. Kulichenko (sostituto:Y. Kartashov), V. Lazovska (sostituto: J. Teikmanis), Y. Mischeriakov, L. O. Molin, A. Muzio, C. Newbury, T. Petkovic, A. Rokofillou, B. Rope, J. Schütz, E. Tobler, Y. Z. Yilmaz (sostituto: A. Esen), N. Zeybecki, D. Zmegac.

Segretariato della Commissione: A. Schröder, S. Poirel, L. Nikoghosyan


Il Congresso, vista la proposta della Camera dei poteri locali:

1.             Riferendosi all’articolo 2, comma 1.b. della Risoluzione statutaria (2000)1 relativa al Congresso, che stabilisce che uno degli obiettivi del Congresso è « di sottoporre al Comitato dei Ministri delle proposte, al fine di promuovere la democrazia locale e regionale », nonché all’articolo 2-3 della Risoluzione statutaria (2007)6 del Comitato dei Ministri;

2.             Prende nota del rapporto a seguito della missione di studio condotta dal Congresso in Belgio, in merito alla questione della mancata nomina di tre borgomastri da parte delle autorità regionali fiamminghe (13 e 14 maggio 2008, CPL(15)8REP), elaborato da Michel GUEGAN (Francia), membro della Commissione istituzionale della Camera dei poteri locali del Congresso e da Dobrica MILOVANOVIC (Serbia), membro supplente della Commissione istituzionale della Camera delle regioni del Congresso;

3.             Ringrazia le autorità governative e parlamentari, gli amministratori regionali e comunali belgi, le associazioni belghe di città e di comuni, i docenti universitari ed altri esperti per le informazioni fornite e i commenti espressi in occasione delle loro riunioni con i membri della delegazione;

4.             Considerando che il Belgio ha ratificato la Carta europea dell’autonomia locale il 24 agosto 2004, entrata in vigore il 1° dicembre 2004, e che il Paese ha apposto riserve all’articolo 3, comma 2, all’articolo 8, comma 2 e all’articolo 9, commi 2, 6 e 7;

5.             Considerando la Raccomandazione 131 (2003) sulla democrazia locale in Belgio, adottata dal Congresso;

6.         Nota che la missione investigativa che si è recata in Belgio ha evidenziato cinque inosservanze della Carta europea dell’autonomia locale, e cioè:

a.             La mancata nomina da parte delle autorità fiamminghe di tre borgomastri eletti entro termini ragionevoli comporta complicazioni nella gestione degli affari pubblici;

b.             Le leggi linguistiche belghe, quali interpretate e applicate dalle autorità fiamminghe nei cosiddetti comuni con facilitazioni linguistiche ("communes à facilités"), costituiscono un ostacolo per la partecipazione dei cittadini belgi francofoni alla vita politica locale. Tale situazione rappresenta una violazione dello spirito stesso del testo della Carta ratificata dal Belgio, e in particolare del comma 5 del Preambolo, che richiama un principio fondamentale della democrazia locale; 

c.             Il rifiuto da parte del Ministro dell’Interno fiammingo di nominare tre borgomastri, a titolo di sanzione, mentre non è stata avviata nessuna procedura disciplinare a loro carico, è ritenuto sproporzionato. Tale misura non rispetta l’articolo  8 comma 3 della Carta europea dell’autonomia locale;

d.             Il controllo esercitato dalle autorità fiamminghe sugli enti locali, in particolare attraverso la nomina governativa di sindaci che sono stati previamente eletti, è in contrasto con lo spirito generale della Carta e segnatamente, a parte il Preambolo, con gli articoli 4 e 8 del testo;

e.             La raccomandazione 131 (2003) adottata dal Congresso, che raccomandava in particolare alle autorità belghe di preferire il sistema dell’elezione dei borgomastri da parte del consiglio comunale o dei cittadini, rispetto al sistema della nomina da parte dell’esecutivo, non è stata ancora messa in atto, né dalla regione fiamminga, né dalla regione di Bruxelles-capitale.


7.         Raccomanda alle autorità belghe:

a.              di incoraggiare il ministro fiammingo dell’Interno a nominare senza indugi i tre borgomastri le cui liste sono state elette, per porre fine al disordine che ne deriva nella gestione degli affari pubblici;

b.             di riesaminare le leggi linguistiche, in particolare per quanto riguarda la loro applicazione nei comuni con facilitazioni "communes à facilités", per permettere in particolar modo l’uso delle due lingue, il francese e l’olandese, nelle sedute del consiglio comunale da parte dei consiglieri comunali, del borgomastro e degli assessori (échevins);

c.             di incoraggiare l’adozione del sistema dell’elezione dei borgomastri da parte del consiglio comunale o dei cittadini, fatto che permetterebbe di rendere meno rigido il controllo esercitato dalle autorità regionali sui comuni e di rispettare le relative disposizioni della Raccomandazione 131 (2003) del Congresso;

d.             di riesaminare le riserve apposte agli articoli 3 comma 2, 8 comma 2 e 9 commi 2, 6 e 7, al fine di impegnarsi a rispettare l’integralità del testo della Carta europea dell’autonomia locale;

8.         Raccomanda al Comitato dei Ministri di trasmettere la presente raccomandazione alle autorità belghe;

9.         Raccomanda all’Assemblea parlamentare, alla Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) e al Commissario per i diritti umani di prendere in considerazione le osservazioni e le raccomandazioni del presente testo nell’ambito della procedura di controllo del rispetto degli obblighi e impegni assunti dal Belgio.