CCPE (2014) 4Final

NB_CE

Strasburgo, 17 dicembre 2014

CONSIGLIO CONSULTIVO DEI PROCURATORI EUROPEI

(CCPE)

PARERE N. 9 (2014)

DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI PROCURATORI EUROPEI ALL’ATTENZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI                                       DEL CONSIGLIO D’EUROPA

su

Norme e principi europei concernenti il pubblico ministero

CARTA DI ROMA

La presente traduzione in lingua italiana è stata coordinata dal dott. Antonio Mura

(nel corso della cui presidenza del CCPE il testo ufficiale, in inglese e francese, è stato elaborato e approvato)

 e curata dal funzionario linguistico dott.ssa Maria Giuseppina Cesari, del Ministero della Giustizia

Questo Parere contiene:

- una Carta, denominata “Carta di Roma”,

- una Nota esplicativa dettagliata dei principi contenuti nella Carta.

CARTA DI ROMA

Il Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE), incaricato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di redigere un documento di riferimento sulle norme ed i principi europei che riguardano il pubblico ministero, ha concordato su quanto segue:

I.In tutti gli ordinamenti giuridici, i membri del pubblico ministero (da qui in poi denominati “i procuratori”) contribuiscono ad assicurare che lo stato di diritto sia garantito, in particolare da un’amministrazione della giustizia equa, imparziale ed efficiente, in tutti i casi e gradi dei procedimenti di loro competenza.

II.I procuratori agiscono in nome della società e nell’interesse pubblico per rispettare e proteggere i diritti dell’uomo e le libertà, così come sono previsti, in particolare, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

III.Il ruolo e i compiti dei procuratori, sia all’interno sia all’esterno del campo della giustizia penale, dovrebbero essere definiti al più alto livello legislativo e adempiuti nella rigorosa osservanza dei valori e dei principi democratici del Consiglio d’Europa.

IV.L’indipendenza e l’autonomia del pubblico ministero costituiscono un corollario indispensabile dell’indipendenza del potere giudiziario. Pertanto, dovrebbe essere incoraggiata la tendenza generale a rafforzare l’indipendenza e l’effettiva autonomia del pubblico ministero.

V.I procuratori dovrebbero essere autonomi nel prendere le loro decisioni e dovrebbero svolgere i loro compiti senza pressioni esterne o interferenze, tenuto conto dei principi di separazione dei poteri e di responsabilità.

VI.I procuratori dovrebbero attenersi al più alto standard etico e professionale, comportandosi sempre con imparzialità ed obiettività. Perciò, dovrebbero cercare di essere – ed essere visti come – indipendenti e imparziali, dovrebbero astenersi da attività politiche incompatibili con il principio di imparzialità e non dovrebbero trattare procedimenti nei quali i loro interessi personali, o i loro rapporti con le persone interessate, potrebbero pregiudicare la loro piena imparzialità.

VII.La trasparenza nell’attività dei procuratori è essenziale in una moderna democrazia. Codici deontologici e di condotta, basati su standard internazionali, dovrebbero essere adottati e resi pubblici.

VIII.Nell’adempimento delle loro funzioni, i procuratori dovrebbero rispettare la presunzione d’innocenza, il diritto ad un giusto processo, l’eguaglianza delle armi, la separazione dei poteri, l’indipendenza delle corti e la forza vincolante delle decisioni giudiziarie definitive. Essi dovrebbero concentrarsi sul fatto di essere al servizio della società e dovrebbero porgere un’attenzione particolare alla situazione delle persone vulnerabili, in particolare ai minori e alle vittime.

IX.I procuratori godono del diritto alla libertà di espressione e di associazione. Nelle comunicazioni che intercorrono tra i procuratori e i media dovrebbero essere rispettati i seguenti principi: la presunzione di innocenza, il diritto alla vita privata e alla dignità, il diritto all’informazione e alla libertà di stampa, il diritto ad un giusto processo, il diritto di difesa, l’integrità, l’efficacia e la riservatezza delle indagini, così come il principio di trasparenza.

X.I procuratori non dovrebbero godere di un’immunità di carattere generale, ma di un’immunità funzionale per le azioni compiute in buona fede nell’espletamento dei loro doveri.

XI.I procuratori e, all’occorrenza, le loro famiglie hanno diritto ad essere protetti dallo Stato, quando la loro sicurezza personale è minacciata in conseguenza dell’esercizio delle loro funzioni.

XII.L’assunzione e la carriera dei procuratori, comprese le promozioni, i trasferimenti, il procedimento disciplinare e la cessazione dal servizio, dovrebbero essere regolamentate dalla legge e governate da criteri trasparenti e obiettivi, sulla base di procedure imparziali che escludano qualsiasi discriminazione e prevedano la possibilità di un controllo indipendente e imparziale.

XIII.Il più alto livello di competenza professionale e di integrità costituisce un pre-requisito per un’attività efficace del pubblico ministero e per la fiducia del pubblico in tale attività. Pertanto, i procuratori dovrebbero godere di una adeguata formazione, iniziale e continua, in una prospettiva di specializzazione.

XIV.L’organizzazione del pubblico ministero, nella maggior parte dei casi, è basata su una struttura gerarchica. I rapporti tra i diversi livelli della gerarchia dovrebbero essere definiti da norme chiare, prive di ambiguità ed equilibrate. L’assegnazione e la riassegnazione dei procedimenti dovrebbero rispondere a requisiti di imparzialità.

XV.I procuratori dovrebbero decidere di esercitare l’azione penale solo sulla base di prove dotate di solido fondamento, che essi ragionevolmente ritengano affidabili ed ammissibili. I procuratori dovrebbero rifiutarsi di utilizzare una prova qualora abbiano ragione di ritenere che essa sia stata ottenuta con metodi illegali, specialmente quando questi costituiscano una grave violazione dei diritti umani. Dovrebbero cercare di far sì che siano applicate sanzioni adeguate nei confronti di coloro che sono responsabili dell’utilizzo di tali metodi o di altre violazioni di legge.

XVI.I procuratori contribuiscono al raggiungimento di decisioni giuste da parte delle corti e dovrebbero contribuire al funzionamento efficiente, rapido ed efficace del sistema giudiziario. L’azione penale dovrebbe essere esercitata in modo fermo ma equo.

XVII.Allo scopo di ottenere coerenza ed equità nelle decisioni discrezionali concernenti l’azione penale e davanti alle corti, dovrebbero essere emanate e rese pubbliche linee-guida chiare, in particolare per quanto riguarda la scelta di esercitare o meno l’azione penale. Laddove sia opportuno e in base alla legge, i procuratori dovrebbero valutare le alternative all’azione penale.

XVIII.I procuratori dovrebbero disporre di mezzi necessari ed appropriati, compreso l’uso di moderne tecnologie, per adempiere alla loro missione in modo efficace, il che è fondamentale per la realizzazione dello stato di diritto.

XIX.Il pubblico ministero dovrebbe essere messo in grado di valutare le proprie necessità, negoziare il proprio budget e decidere come utilizzare in modo trasparente i fondi stanziati, così da raggiungere i propri obiettivi in modo rapido e con competenza. Qualora il pubblico ministero sia incaricato di gestire le risorse, dovrebbe utilizzare metodi di gestione moderni in modo efficace e trasparente, in base ad un’adeguata formazione.

XX.A livello nazionale ed internazionale è essenziale, per l’efficacia del pubblico ministero, che ci sia una collaborazione leale e reciproca tra le diverse procure ed anche tra i procuratori che fanno parte dello stesso ufficio. I procuratori dovrebbero trattare le richieste di assistenza internazionale nella loro giurisdizione con la stessa diligenza che adoperano in campo nazionale nella loro attività e dovrebbero disporre degli strumenti necessari, compresa la formazione, atti a promuovere e favorire una vera e concreta cooperazione giudiziaria internazionale.

Approvato dal CCPE a Roma il 17 dicembre 2014.