NB_CE

Consiglio d’Europa

CCPE (2013)4 Definitivo

Yerevan, 9 ottobre 2013

CONSIGLIO CONSULTIVO DEI PROCURATORI EUROPEI

(CCPE)

PARERE (2013) N. 8

DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI PROCURATORI EUROPEI

SUI RAPPORTI TRA IL PUBBLICO MINISTERO

E I MEZZI DI INFORMAZIONE

adottato dal CCPE in occasione della sua VIII riunione plenaria

(Yerevan, 8-9 ottobre 2013)

La presente traduzione in lingua italiana è stata coordinata dal presidente del CCPE,

dott. Antonio Mura, e curata dal funzionario linguistico dott.ssa Maria Giuseppina Cesari

presso la Procura generale della Corte di cassazione


I. INTRODUZIONE

1.Il Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE) è stato istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2005 allo scopo di rendere pareri in merito al funzionamento del pubblico ministero e alla promozione dell’effettiva attuazione negli Stati membri della Raccomandazione Rec(2000)19 del Comitato dei Ministri sul ruolo del pubblico ministero nel sistema di giustizia penale.

2.Nel 2013 il Comitato dei Ministri ha dato mandato al CCPE di adottare un parere da sottoporre alla sua attenzione sui rapporti tra il pubblico ministero ed i mezzi di informazione (media).

3.Il CCPE ha redatto il presente Parere sulla base delle risposte ricevute da 36 Stati membri ad un questionario[1].

4.Sulle base di queste risposte risulta che i diversi aspetti dei rapporti tra i procuratori ed i media sono determinati dalla Costituzione e/o dalle leggi nazionali oppure da strumenti normativi interni (ad esempio ordini o istruzioni dei procuratori generali, norme di comportamento, codici etici ecc.)

5.La diversità dei sistemi giuridici degli Stati membri spiega le differenti modalità di comunicazione dei procuratori con i media, in quanto sono loro assegnati diversi incarichi e ruoli, sempre nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

A. Testi di riferimento

6.Il CCPE sottolinea l’importanza di fare riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) e alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (la Corte).

7.Il CCPE ha esaminato, in particolare, il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali relativi alla libertà di espressione e di informazione garantiti all’Articolo 10 della CEDU ed il diritto-dovere dei media ad informare il pubblico in merito ai procedimenti  giudiziari ed i diritti legati alla presunzione di innocenza, ad un giusto processo ed al rispetto della vita privata e familiare, garantito dagli articoli 6 ed 8 della CEDU.

8.IL CCPE ha preso in considerazione le seguenti Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relative ai procuratori:

-la Raccomandazione Rec(2000)19 sul ruolo dell’attività del pubblico ministero nel sistema di giustizia penale, ed in particolare il paragrafo 6 sull’effettivo diritto dei procuratori alla libertà di espressione, il paragrafo 7 sulla loro formazione professionale, il paragrafo 20 sull’obbligo di obiettività e di equità dei procuratori, ed anche sui loro doveri e sulle loro responsabilità nei confronti degli individui (paragrafi dal 24 al 36).

- la Raccomandazione Re(2012)11 sul ruolo del pubblico ministero al di fuori del sistema di giustizia penale, ed in particolare i paragrafi da 4 a 9.

9.Il CCPE ha anche preso in considerazione altri strumenti adottati dal Consiglio d’Europa, in particolare,

-la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali (ETS n. 108);

-la Raccomandazione Rec(2002)2 sull’accesso ai documenti pubblici e la Raccomandazione Rec(2003)13 sulla diffusione delle informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali;

-la Raccomandazione Rec(2011)7 relativa ad una nuova nozione di media.

10.Inoltre, il CCPE si è basato sui principi contenuti nel Parere congiunto redatto con il Consiglio Consultivo dei Giudici europei (CCJE) sui rapporti tra giudici e procuratori in una società democratica – “Dichiarazione di Bordeaux” (2009) ed anche sul Parere del CCJE n.7 (2005) dal titolo “Giustizia e società” e sul Parere n.14 (2011) dal titolo “Giustizia e tecnologie dell’informazione(IT)”.

11.Il CCPE ha anche preso in considerazione i documenti importanti delle Nazioni Unite come le Disposizioni minime di riferimento per l’amministrazione della giustizia minorile (Beijing Rules)[2] e le linee-guida sul ruolo del pubblico ministero (1990). Il CCPE ha anche valutato i Principi sulla responsabilità professionale e l’affermazione dei doveri e dei diritti essenziali dei procuratori, adottato dalla Associazione Internazionale dei Procuratori nel 1999.

B. Campo di applicazione

12.Lo scopo di questo Parere è quello di redigere delle raccomandazioni per far sì che i media abbiano un accesso più agevole ad informazioni adeguate e che esse promuovano una corretta comunicazione tra i procuratori e i media in maniera coerente con le rispettive leggi nazionali e gli obblighi internazionali degli Stati membri.

13.Questo Parere, in linea con il mandato del CCPE, è rivolto ai procuratori, e non deve essere inteso come  un insieme di raccomandazioni rivolte ai giornalisti. Il CCPE è impegnato a fare in modo che si sviluppi una buona comprensione da parte dei media e del pubblico in generale sul ruolo del procuratore e sul sistema giudiziario. Il CCPE invita i giornalisti, ed anche tutti gli altri professionisti interessati, a prendere conoscenza di questo Parere e a contribuire alla sua diffusione.

14.All’interno dei limiti previsti ai sotto indicati paragrafi 21, 23, 25 e 26, il diritto fondamentale alla libertà di espressione ed informazione è un requisito che è applicabile ai vari compiti e alle varie funzioni dei pubblici ministeri in generale. Questo Parere riguarda tutti i tipi di attività del pubblico ministero e ciascuna norma va riferita, mutatis mutandis, anche ai pubblici ministeri che agiscono al di fuori di questa sfera.

15.Ogni volta che un procuratore si serve di una nuova linea generale d’azione o di nuovi metodi di comunicazione per diffondere le informazioni, i principi espressi in questo Parere saranno applicabili, dal momento che  si presuppone che le informazioni diffuse dai procuratori siano di pubblico interesse.

16.Per quanto riguarda il termine “media”, le conclusioni, i principi e le raccomandazioni che sono state formulate soprattutto per il mezzo stampa si applicano anche ai mezzi di comunicazione audiovisivi ed elettronici, ed anche ad internet quando è utilizzato come mezzo di comunicazione.

II. PRINCIPI BASILARI

17.I rapporti tra i procuratori, i media e tutte le parti del procedimento possono essere correlati a tre gruppi basilari di principi:

-principi il cui scopo è quello di garantire un equilibrio appropriato tra la necessità di assicurare una giustizia indipendente, imparziale e trasparente e la necessità di garantire altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione[3] e di stampa, che possono essere anche loro sottoposti a delle limitazioni, le quali devono avere una base giuridica, si devono attenere ad uno o più scopi legittimi come la protezione dei diritti altrui, la gestione agevole delle indagini o la protezione della vita privata, e sono assolutamente necessari in una società democratica e devono essere proporzionali a scopi legittimi per dare una risposta ai pressanti bisogni sociali;

-principi che salvaguardano i diritti individuali – specialmente quelli degli imputati e delle vittime (incluso il diritto alla dignità, alla vita privata[4] e alla sicurezza della persona, ed anche la presunzione di innocenza[5]);

-principi che si riferiscono ai diritti procedurali, specialmente quando i procuratori agiscono come una delle parti della causa (per esempio il requisito della parità delle armi e quello del giusto processo).

In caso di conflitto tra questi principi, si dovrebbe assicurare tra essi un equilibrio adeguato.

Libertà di espressione e di stampa

18.Tutti, compresi coloro che partecipano ad un procedimento, possono esercitare il diritto alla libertà di espressione.

19.Anche i procuratori hanno diritto ad esercitare la libertà di espressione[6] e, contemporaneamente devono rispettare il segreto d’ufficio, i doveri di riservatezza, discrezione[7] ed obiettività. Quando i procuratori compaiono sui mass media, sotto qualsiasi veste, dovrebbero fare attenzione ai rischi che possono sorgere per l’imparzialità e l’integrità del pubblico ministero.

20.La libertà di stampa dovrebbe essere garantita durante i procedimenti[8]. Secondo la giurisprudenza della Corte in base all’articolo 10 della CEDU, la stampa ha il dovere di diffondere informazioni o idee relative a materie di interesse pubblico[9], e cioè di ricoprire il ruolo di “cane da guardia pubblico” (public watchdog) (secondo la terminologia della Corte). Nel fare ciò la stampa sarà tanto più protetta quanto più contribuirà alla discussione su questioni che presentano un legittimo interesse pubblico[10].

21.Durante le loro comunicazioni con i media, i procuratori dovrebbero cercare di assicurare che la libertà di espressione e la libertà di stampa non violino i diritti legittimi e gli interessi degli individui (comprese le persone vulnerabili come i minori, le vittime ed i familiari degli imputati), il requisito della protezione dei dati e l’obbligo alla riservatezza.

Libertà di ricevere e fornire informazioni

22.Anche il diritto del pubblico a ricevere informazioni dovrebbe essere assicurato[11]. Tuttavia, il modo in cui ciò è fatto può dipendere e può essere influenzato dalle specifiche circostanze di un determinato procedimento e può essere sottoposto ad adeguate restrizioni che assicurino il rispetto dei principi fondamentali.

23.I procuratori dovrebbero cercare di assicurare che l’informazione fornita ai media non mini l’integrità delle indagini e dell’azione penale o lo scopo delle indagini. Non dovrebbe né ledere i diritti di terze parti né influenzare coloro che sono coinvolti nelle indagini o nell’azione penale. Non dovrebbe influenzare l’esito dei procedimenti.

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

24.I procuratori dovrebbero essere particolarmente sensibili ai diritti della difesa, alla libertà di espressione, alla presunzione di innocenza e al diritto ad essere informati.

25.Nelle loro comunicazioni, i procuratori dovrebbero assicurarsi di non compromettere i diritti della difesa, diffondendo le informazioni prematuramente e non permettendo alla difesa di darvi una risposta[12]. Dovrebbero anche porre cura nel non trasmettere informazioni non rispettose del diritto delle vittime ad essere informate in maniera appropriata. La diffusione delle informazioni non dovrebbe ledere il diritto degli individui ad un giusto processo.

26.Nelle loro comunicazioni, i procuratori dovrebbero assicurare di non compromettere la sicurezza delle persone coinvolte, compresi i testimoni, le vittime, i pubblici ministeri ed i giudici che hanno a che fare con dei casi sensibili.

27.Nel rispetto della presunzione di innocenza, si deve realizzare un equilibrio tra l’interesse pubblico per l’informazione e la protezione dell’onore e dell’integrità delle persone. Il procuratore, laddove ciò rientri nella sua competenza, dovrebbe aver cura di evitare che una persona detenuta sia esposta, per sue azioni, alla curiosità mediatica e che le persone coinvolte in un caso siano adeguatamente protette dalla pressione mediatica[13] e, specialmente, che le vittime siano protette in modo tale da evitare il rischio di forme di vessazione da parte dei media.

Vita privata e dignità.

28.Ad ogni stadio del procedimento, i partecipanti, qualsiasi sia il loro ruolo, hanno diritto alla dignità, al rispetto per la vita privata e familiare e alla sicurezza personale.

29.Durante la fase investigativa, per quanto sia possibile, non si dovrebbe rivelare l’identità degli indagati. Si dovrebbe fare attenzione ai diritti delle vittime prima della divulgazione.

III. COMUNICAZIONI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE

30.La trasparenza nell’esercizio delle funzioni dei procuratori è una componente fondamentale dello stato di diritto ed una delle garanzie importanti di un giusto processo. Deve essere fatta giustizia e si deve anche vedere che è stata fatta giustizia. Per fare in modo che ciò avvenga, i media dovrebbero essere in grado di fornire le informazioni sui processi penali e su altri procedimenti.

31.L’applicazione del principio della trasparenza nel lavoro dei procuratori è un modo per assicurare la fiducia del pubblico così come lo è la diffusione delle informazioni sulle loro funzioni e sui loro poteri. L’immagine del pubblico ministero costituisce, pertanto, un elemento importante della fiducia del pubblico nel buon funzionamento del sistema giudiziario. Il diritto di accesso dei media alle informazioni sulle attività dei procuratori, il più ampio possibile, serve anche a rafforzare la democrazia ed a sviluppare un’aperta interazione con il pubblico.

32.Il pubblico ministero può anche avere una specie di ruolo formativo e, in tale veste, contribuire a spiegare il funzionamento del sistema giudiziario. Può, in termini appropriati, mettere le informazioni a disposizione dei media e del pubblico in generale, così da migliorare la comprensione e la conoscenza del sistema giudiziario.

33.Inoltre, l’apertura relativamente al lavoro dei procuratori dovrebbe contribuire a migliorare gli standard nelle attività del pubblico ministero. Le forze dell’ordine e il pubblico ministero possono, informando i media sui procedimenti in corso, ed in particolare sulle inchieste, ottenere informazioni dal pubblico, aumentando così l’efficacia del sistema di giustizia.

34.I procuratori possono anche fornire informazioni alla popolazione attraverso i media, in conformità alla legge, in modo da prevenire la commissione di ulteriori reati ed altre violazioni.

35.Sulla base di criteri specifici legati alla sua situazione, alla sua legislazione e alle sue tradizioni, il pubblico ministero di ogni Stato membro deve esaminare quale sia il modo più appropriato di comunicare, chi possa fornire le comunicazioni e che cosa possa essere comunicato.

36.In alcuni Stati membri, i procuratori, anche se danno ai media delle informazioni generali sulle linee generali d’azione o sul ruolo ed il funzionamento del pubblico ministero, non commentano pubblicamente su singoli casi, salvo che nello sviluppo delle argomentazioni tecniche durante il processo in tribunale. In altri Stati membri, ogni singolo procuratore potrebbe comunicare in modo attivo con i media in merito ai casi che sta seguendo, o potrebbe fornire soltanto delle limitate informazioni sui fatti relativi ad un caso che è già di pubblico dominio. Ad ogni modo, i rapporti con i media dovrebbero essere basati sul rispetto reciproco, la fiducia, la parità di trattamento e la responsabilità, nel rispetto delle decisioni giudiziarie. Inoltre, nell’esercizio delle loro funzioni, i procuratori dovrebbero agire in uno spirito di imparzialità ed eguaglianza rispetto a tutte le componenti dei mezzi di informazione.

37.Le informazioni fornite ai media dai procuratori dovrebbero essere chiare, affidabili ed inequivocabili.

38.I procuratori possono fornire informazioni ai media in tutte le fasi della loro attività, nel dovuto rispetto delle norme giuridiche sulla protezione dei dati personali, della vita privata, della dignità, della presunzione di innocenza, delle norme etiche che regolano i rapporti con gli altri partecipanti al procedimento, ed anche nel rispetto delle norme giuridiche che precludono o limitano la divulgazione di certe informazioni.

39.Ad ogni modo, dovrebbero essere rispettate le norme giuridiche sulla protezione legale della segretezza, compresa la riservatezza delle indagini.

40.In alcuni Stati membri, qualsiasi comunicazione deve essere convogliata attraverso un portavoce, che non sarà necessariamente un procuratore, oppure attraverso un ufficio stampa specializzato. In altri Stati membri, l’informazione ha bisogno di essere autorizzata o comunicata dal capo della procura o dal vertice del pubblico ministero. Le comunicazioni che provengono dal pubblico ministero nel suo insieme possono evitare il pericolo che le attività siano presentate in modo personalizzato e minimizzare il rischio di critiche personali.

41.I procuratori possono avere un “approccio proattivo” (proactive approach) di fronte alle richieste dei media; all’occorrenza, possono prendere l’iniziativa di informare il pubblico attraverso i media, in merito a questioni generali collegate alla giustizia, o eccezionalmente, laddove delle false informazioni si sono propagate nell’opinione pubblica, per rettificare tali false informazioni[14].

42.Al fine di assolvere le sue funzioni in modo equo, imparziale, obiettivo ed efficace, il pubblico ministero può considerare opportuno rilasciare ai media un comunicato stampa, una sessione informativa, oppure rilasciare altre comunicazioni, ad esempio tenendo conferenze stampa, rilasciando interviste e/o partecipando a seminari e tavole rotonde. Le nuove tecnologie dell’informazione possono essere largamente utilizzate per informare il pubblico, in modo appropriato e puntuale, sulle attività del pubblico ministero ed altre attività che servono a mantenere la legge e l’ordine nello Stato[15]. Su questo punto, sembra consigliabile che il pubblico ministero e le singole procure mantengano propri siti internet.

43.Il pubblico ministero può, all’occorrenza, cooperare in particolare con la polizia o altre autorità competenti nella preparazione dei comunicati stampa, delle riunioni informative o di altre comunicazioni similari. Ciò può contribuire a dimostrare il coordinamento degli sforzi tra le diverse forze e ad evitare e prevenire la diffusione di false informazioni e le conseguenze negative per la società a seguito di reati particolarmente gravi. Tale collaborazione dovrebbe riflettere i principi generali stabiliti ai capoversi 22 e 23 della Raccomandazione Rec(2000)19.

44.I procuratori dovrebbero evitare di esprimere un’opinione o divulgare informazioni contrarie ai principi fondamentali di una buona comunicazione. Dovrebbero sempre fornire informazioni in modo indipendente ed obiettivo, evitando di esprimere opinioni personali o giudizi di valore su persone o eventi.

45.Quando un singolo procuratore è attaccato in modo scorretto dai mezzi di informazione, egli/ella ha diritto alla rettifica dell’informazione o all’attuazione di altri rimedi giuridici sulla base della legge nazionale. Comunque, in questi casi, così come nei casi in cui si diffondono false informazioni su eventi collegati o persone coinvolte nel procedimento che egli/ella sta trattando, sarebbe preferibile che una qualsiasi reazione venisse dal capo della procura o da un suo portavoce e, nei procedimenti importanti, dal Procuratore generale o dalla più alta autorità nell’ambito del pubblico ministero o dalla più alta autorità statale. Tale reazione a livello istituzionale minimizza la necessità per il procuratore in questione di fare uso del suo diritto di risposta, garantito ad ogni persona, ed il rischio della eccessiva “personalizzazione” del conflitto.

46.È riconosciuto che, in alcuni Stati membri, potrebbero presentarsi delle questioni giuridiche o pratiche da valutare in relazione al fatto di informare le persone che sono toccate dalle decisioni prese dai procuratori in ambito penale. Tuttavia, si raccomanda, laddove ciò sia possibile e/o pratico, che i procuratori cerchino di garantire che le persone toccate dalle loro decisioni siano informate prima che di tali decisioni sia data comunicazione ai media.

IV. RACCOMANDAZIONI

i. Gli Stati membri o il pubblico ministero dovrebbero realizzare una “politica dell’informazione” (policy of communications) per far sì che i media abbiano accesso ad informazioni adeguate, necessarie ad informare il pubblico in merito al lavoro del pubblico ministero. Le linee-guida relative ai rapporti con i mezzi di comunicazione potrebbero anche essere incluse nei codici etici dei procuratori. Si tratta, per il pubblico ministero di ogni Stato membro, di esaminare quale sia il modo migliore di comunicare con i media e fino a che punto farlo, sulla base della situazione, della legislazione e delle tradizioni.

ii. Le comunicazioni tra i procuratori e i media dovrebbero rispettare i seguenti principi: libertà di espressione e di stampa, diritto alla riservatezza, diritto all’informazione, principio di trasparenza, diritto alla vita privata e alla dignità, nonché riservatezza nelle inchieste, presunzione di innocenza, parità delle armi, diritti della difesa e diritto ad un giusto processo.

iii. I rapporti dei procuratori con tutti i media dovrebbero essere basati sul rispetto reciproco, la fiducia, la responsabilità, la parità di trattamento ed il rispetto per le decisioni giudiziarie.

iv. Nei rapporti con i media, il pubblico ministero dovrebbe prendere in considerazione di adottare sia un “approccio reattivo” (reactive approach), rispondendo così alle richieste dei media, che un “approccio proattivo” (proactive approach), informando di sua iniziativa i media in merito ad un evento di natura giudiziaria.

v. Potrebbe essere presa in considerazione l’opportunità di affidare la gestione dei rapporti tra media e pubblico ministero a dei portavoce o a dei procuratori con competenze nelle pubbliche relazioni.

vi. Si raccomanda, laddove ciò sia possibile e/o pratico, che i procuratori cerchino di garantire che le persone toccate dalle loro decisioni siano informate prima che di tali decisioni sia data comunicazione ai media.

vii. Laddove i procuratori abbiano dei rapporti diretti con i media, sarebbe opportuno fornire loro una formazione nel campo della comunicazione, in modo da garantire un’adeguata informazione. Questa formazione potrebbe essere condivisa o agevolata dall’apporto di professionisti del settore e dei giornalisti.

viii. Le comunicazioni che provengono dal pubblico ministero nel suo insieme possono evitare il pericolo che le attività siano presentate in modo personalizzato e minimizzare il rischio di critiche personali.

ix. Al di là dei mezzi legali a disposizione dei procuratori, qualsiasi reazione ad informazioni inesatte oppure a campagne di stampa scorrette nei confronti dei procuratori dovrebbe venire preferibilmente dal capo della procura o da un portavoce dell’ufficio, e, nei casi più importanti, dal Procuratore generale o dalla più alta autorità nell’ambito del pubblico ministero o dalla più alta autorità statale.

x. Si raccomanda di usare le nuove tecnologie dell’informazione, compresi i siti web del pubblico ministero e delle singole procure, per fornire informazioni tempestive al pubblico sulle attività del pubblico ministero.

xi. I procuratori possono, se opportuno, collaborare con la polizia ed altre autorità competenti, per valutare le informazioni da comunicare ai media e per diffonderle.



[1]Si vedano le risposte degli Stati membri al questionario sul sito web del CCPE (www.coe.int/ccpe) al punto “Lavori preliminari - rapporti tra i procuratori ed i mezzi di informazione”.

[2]Le norme di Pechino sono state adottate dall’Assemblea Generale delle NU nella sua Risoluzione n. 40/33 del 29 novembre 1985.

[3]Per quanto riguarda l’articolo 10 della CEDU, la Corte ha ripetutamente affermato che “la libertà di espressione costituisce uno delle fondamenta essenziali di una società democratica, una delle condizioni basilari per il suo progresso e per l’auto-realizzazione di ogni individuo” (si veda Lingens c. Austria n. 9815/82, 8 luglio 1986; Sener c. Turchia n. 26680/95, 18 luglio 2000; Thoma c. Lussemburgo, n. 38432/97, 29 giugno 2001; Maronek c. Slovacchia n. 32686/96, 19 luglio 2001; Dichand e altri c. Austria, n. 29271/95, 26 febbraio 2002).

[4]La Corte ha più volte affermato gli obblighi positivi dello Stato, sulla base dell’articolo 8 della CEDU, di proteggere la vita privata delle persone che sono al centro di procedimenti penali in corso (A. c. Norvegia, n. 28070/06, 9 aprile 2009) (in questa sentenza si veda anche il principio 8 dell’Allegato alla Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei Ministri ai Paesi membri sulla diffusione delle informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali.).

[5]Secondo la Corte, la presunzione di innocenza “sarà violata se una dichiarazione di un pubblico ufficiale riguardante una persona accusata di un reato riflette un’opinione secondo cui ella è colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata provata in base alla legge. È sufficiente, anche in assenza di una constatazione formale, che ci sia una motivazione che suggerisca che il magistrato consideri l’imputato colpevole”, Daktaras c. Lituania, n. 42095/98, § 41, 10 ottobre 2000.

[6] La Corte ribadisce che la protezione dell’articolo 10 si estende in generale al luogo di lavoro ed in particolare ai funzionari pubblici (caso di Guja c. Moldavia (Camera Alta), n. 14277/04 § 52, 12 febbraio 2008. Nel caso di Harabin c. Slovacchia (n. 58688/11, § 149, 20 novembre 2012), la Corte stabilisce che l’appartenenza alla magistratura non priva il ricorrente della protezione prevista all’articolo 10.

[7]La Corte è “consapevole che i dipendenti hanno un  dovere di lealtà, riservatezza e discrezione nei confronti del loro datore di lavoro. Questo è particolarmente vero nel caso degli impiegati statali dal momento che la natura stessa dell’impiego statale richiede che un impiegato statale sia legato da un dovere di lealtà e discrezione (Guja c. Moldavia (Camera Alta), n. 14277/04,§ 70, 12 febbraio 2008). La rivelazione, da parte dei pubblici impiegati, di informazioni ottenute durante il lavoro, anche in relazione a materie di pubblico interesse, dovrebbe pertanto essere esaminata alla luce del loro dovere di lealtà e discrezione (Kudeshkina c. Russia n. 29492/05, § 85, 26 febbraio 2009; vedasi altresì Guy c. Moldavia (Camera Alta), n. 14277/04, §§72-78, 12 febbraio 2008). Più in particolare, nel caso di Ozpinar c. Turchia, 20999/04, 19 ottobre 2010, la Corte reitera che è legittimo per uno Stato imporre sui pubblici dipendenti, a causa del loro status, un dovere di riservatezza, nel rispetto dell’articolo 10, oppure un dovere di discrezione nell’espressione delle loro credenze religiose in pubblico (Kurtulmuş c. Turchia (dec.), n. 65500/01, 24 gennaio 2006). Questi principi si applicano, mutatis mutandis, all’articolo 8 della CEDU. A questo proposito, la Corte osserva che gli obblighi etici dei giudici potrebbero sconfinare nella loro vita privata quando la loro condotta - anche se fosse privata nella sua natura -infanghi l’immagine del buon nome della magistratura.

[8]Vedasi Sunday Times c. Regno Unito (n.1) (n. 6538/74, § 65, 26 aprile 1979) in cui la Corte ha stabilito che i “principi generali che provengono dalla giurisprudenza dell’articolo 10 “sono ugualmente applicabili al campo dell’amministrazione della giustizia, che serve gli interessi della comunità in generale e richiede la collaborazione di un pubblico illuminato”.

[9]Vedasi, inter alia, Observer e Guardian c. Regno Unito, n. 13585/88, 26 novembre 1991.

[10]Vedasi Baldet Tromso e Stensaas c. Norvegia (Camera Alta) n. 21980/93, 20 maggio 1999.

[11]Vedasi, inter alia, Arrigo e Vella c. Malta (dec.) n. 6569/04, 10 maggio 2005; Yordanova e Toshev c. Bulgaria, n. 5126/05, § 53, 2 ottobre 2012.

[12]Con riferimento alla fuga di notizie confidenziali alla stampa, vedasi, inter alia, Stoll c. Svizzera (Camera Alta), n. 69698/01, §§ 61 e 143, 10 dicembre 2007; Craxi c. Italia (n. 2), n. 25337/94, 17 luglio 2003.

[13]Vedasi, inter alia,Nikolaishvili c. Georgia, n. 37048/04, 13 gennaio 2009; Sciacca c. Italia, n. 5077/99, 11 gennaio 2005; Karakas e Yesilimak c. Turchia, 43925/98, 28 giugno 2005.

[14]Vedasi, per esempio, la Société Bouygues Telecom c. Francia (dec.) n. 2324/08, 13 maggio 2012.

[15]La Corte ha accolto il principio che i comunicati stampa, anche quando sono pubblicati sul sito internet del pubblico ministero, potrebbero servire lo scopo di informare il pubblico del deposito dell’atto di accusa in tribunale (Shuvalov c. Estonia, n. 39820/08 e 14942/09, § 79, 29 maggio 2012).