Questionario aggiornato sui Consigli di Giustizia dei paesi membri, inviato dalla Lituania in data 30 novembre 2010 a seguito della richiesta di aggiornamento da parte del CCJE.

Nella sola lingua inglese

Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE)

Questionario relativo al Parere del 2007 del CCJE* sui Consigli di Giustizia: Risposte della delegazione lituana

Parte I –Situazione attuale della magistratura

1. Allo stato attuale, è possibile una eventuale interferenza da parte del potere legislativo sui giudici? In caso di risposta affermativa, esplicitare la risposta.

Il principio di separazione dei poteri è chiaramente sancito dalla Costituzione lituana1. L’essenza di tale principio è stata ampiamente sviscerata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Secondo la Corte Costituzionale, si possono distinguere due aspetti del principio di indipendenza dei magistrati e dei tribunali, strettamente connessi tra loro. Innanzitutto, con esso si intende l’indipendenza dei magistrati e dei tribunali nell’amministrazione della giustizia. Secondo, i magistrati ed i tribunali non possono considerarsi sufficientemente indipendenti se non viene assicurata l’indipendenza dei tribunali nel loro complesso (inteso come sistema che racchiude le istituzioni del potere giudiziario). Secondo il principio di separazione dei poteri, tutti i poteri sono autonomi ed indipendenti ed organizzati in modo tale da controbilanciarsi l’un l’altro. Il potere giudiziario, in quanto indipendente, non può dipendere dagli altri poteri anche per il fatto che è l’unico che poggia su fondamenti professionali e non politici. Solo mantenendosi autonomo ed indipendente dagli altri poteri, il potere giudiziario può espletare le sue funzioni, ossia: amministrare la giustizia2.

L’influenza del potere legislativo su quello giudiziario, in Lituania è estremamente limitato. Oltre alle attribuzioni tradizionalmente conferite al potere legislativo, quali l’adozione di leggi sulle attività della magistratura, o la definizione di aspetti fondanti per il funzionamento della stessa, come ad esempio l’approvazione del bilancio dello Stato, allo stesso vengono garantiti alcuni diritti relativi alla nomina o alla destituzione dei giudici.

In Lituania, i giudici della Corte Suprema (giurisdizione ordinaria) sono nominati dal Parlamento (Seimas). Inoltre, è richiesto il consenso del Parlamento per la nomina dei giudici della Corte d’Appello. Lo stesso iter si applica in caso di trasferimento o rimozione di un giudice.

In caso di violazione grave dell’ordinamento costituzionale, da parte del Presidente e dei giudici della Corte Suprema, nonché del Presidente e dei giudici della Corte d’Appello, ovvero dei doveri d’ufficio, o in caso di presunto reato, gli stessi possono essere rimossi secondo la procedura di destituzione prevista dal Regolamento Parlamentare3. Fino ad oggi non si è mai verificata una destituzione per i suddetti casi.

E’ richiesto il consenso del Parlamento (Seimas) o quello del Presidente della Repubblica (nei periodi compresi tra una sessione parlamentare e l’altra) in caso di condanna penale di un giudice, passata in giudicato, ovvero di arresto o di analoghe misure restrittive4.

2. Il potere legislativo o il Parlamento possono imporre l’istituzione di commissioni o l’avvio di indagini:

§ sui magistrati? In caso di risposta affermativa, esplicitare la risposta.
§ sull’attività giudiziaria?
§ su fatti già sottoposti a giudizio?
§ su atti procedurali (es. intercettazioni telefoniche, arresti, ecc.)

La risposta è no. Sebbene il Parlamento lituano (Seimas) abbia il potere di istituire commissioni provvisorie di inchesta, i poteri di tali commissioni sono estremamente limitati dalla Costituzione e dalla normativa. La Corte Costituzionale lituana ha dichiarato che, sebbene sia previsto dalla Costituzione, non è possibile definire una esauriente (e definitiva) lista di questioni che possono essere oggetto di indagine da parte delle commissioni provvisorie di inchiesta istituite dal Parlamento, dato che il Parlamento, in quanto organo di rappresentanza del popolo e detentore del potere legislativo, ma al quale sono attribuite anche diverse altre funzioni, può adottare leggi ed altri atti normativi a disciplina delle più svariate relazioni sociali, pertanto i poteri delle commissioni provvisorie di inchiesta devono essere connessi con le funzioni e gli obbiettivi costituzionali del Parlamento stesso5.

Secondo il principio di separazione dei poteri ed in conformità con le altre disposizioni della Costituzione, il Parlamento lituano (Seimas) non può istituire commissioni provvisorie di inchiesta che, nella loro attività investigativa, interferiscano con i poteri di altre istituzioni pubbliche, statali o municipali previsti dalla Costituzione e/o dalla normativa. Le commissioni provvisorie di inchiesta istituite dal Parlamento non possono assumere i poteri attribuiti agli organi giudiziari o interferire in altro modo con le competenze costituzionalmente attribuite agli stessi, né violare il principio di indipendenza degli organi giudiziari nell’amministrazione della giustizia o amministrare, esse stesse, la giustizia6.

Le commissioni provvisorie di inchiesta non possono chiedere ai giudici, ai PM o ai GIP di fornire spiegazioni sulle indagini (che siano ancora in corso o concluse) o su un procedimento in corso o concluso. Nell’espletamento delle proprie funzioni, le commissioni provvisorie di inchiesta dovranno attenersi a quanto disposto dall’Art. 109 (il quale sancisce che nella Repubblica lituana la giustizia è amministrata esclusivamente dagli organi giudiziari e che, nell’espletamento delle proprie funzioni, gli stessi sono indipendenti e sono soggetti esclusivamente alla legge), dall’Art.114 (il quale sancisce che è assolutamente vietata qualsiasi interferenza da parte delle istituzioni statali e della pubblica amministrazione, dei membri del Paralmento, di altri funzionari, di partiti politici, di organizzazioni pubbliche o politiche, ovvero di cittadini nelle attività degli organi giudiziari e che ciò costituisce un reato perseguibile dalla legge), dall’Art.118 (il quale sancisce che il PM svolge le indagini preliminari ed esercita l'azione penale nell'interesse dello Stato e, pertanto, nell’espletamento delle proprie funzioni, è del tutto indipendente ed è soggetto esclusivamente alla legge), e da ogni altro articolo della Costituzione a supporto dell’indipendenza degli organi giudiziari nell’amministrazione della giustizia e dei pm nell’espletamento delle loro funzioni durante le indagini preliminari e successivamente in fase di dibattimento7.

3. E’ possibile una eventuale interferenza da parte del potere esecutivo sui giudici?

La rispsta a questo quesito necessita di un breve excursus storico.

Dopo la dichiarazione di indipendenza della Lituania, avvenuta nel 1990, il potere esecutivo (il Ministero della Giustizia) esercitava sulla Magistratura dei poteri abbastanza ampi. Alla fine del 1994, il Parlamento lituano (Seimas) approvò il Progetto di Riforma del Sistema Giudiziario8, nel quale furono delineate le tappe, gli obbiettivi e le attività più importanti ai fini della Riforma del sistema giudiziario nazionale, cercando di adeguare lo stesso agli standard europei. Dell’attuazione delle riforme fu incaricato il Ministro della Giustizia. Di fatto, la riforma concedeva a quest’ultimo maggiori poteri. Il Ministro della Giustizia divenne così responsabile della stesura delle disposizioni relative al funzionamento dei vari organismi giudiziari ed alle attività delle diverse figure giuridiche (tribunali, PM, avvocati, notai), nonché della supervisione e del coordinamento delle rispettive attività. Presso il Ministero della Giustizia fu istituito un Dipartimento specifico per i tribunali, competente per le seguenti attività: 1) pianificazione della ripartizione delle istituzioni giudiziarie, numero dei giudici in organico nei tribunali; 2) amministrazione dei tribunali; 3) fornitura di tutto il materiale tecnico necessario ai tribunali; 4) revisione e controllo della gestione economica e finanziaria dei Tribunali Distrettuali e Regionali, nonché della Corte d’Appello; 5) controllo della gestione amministrativa dei tribunali, ad esclusione della Corte Suprema9; 6) controllo della osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero della Giustizia da parte dei tribunali, nella loro gestione organizzativa.Al Ministero della Giustizia, al Dipartimento Amministrazione dei Tribunali ed ai Presidenti dei Tribunali spettava il compito di coordinare tra loro le varie attività di loro competenza.

La situazione è cambiata nel 1999, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che dichiarava incostituzionali una serie di norme della Leggesui Tribunali allora in vigore10, in quanto „nell’ottica della tutela del principio di indipendenza degli orgnai giudiziari, è di estrema importanza tenere separati il potere esecutivo da quello giudiziario. [...] Ai sensi della Costituzione, il potere giudiziario non è e non può in alcun modo essere considerato una branca della pubblica amministrazione, ascrivibile ad una qualsiasi delle istituzioni del potere esecutivo. A queste ultime spettano solo le attribuzioni atte a creare idonee condizioni di lavoro nei tribunali”11.

La Corte Costituzionale ha inoltre stabilito che „il fondamento dell’indipendenza organizzativa della magistratura è costituito dall’indipendenza finanziaria rispetto ad ogni decisione del potere esecutivo, la quale è garantita con l’allocazione delle risorse nel bilancio delle Stato approvato e non iscritte nello stato di previsione del Ministero “12.

In questo modo la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’incostituzionalità, inter alia, della possibilità, da parte del Ministero della Giustizia, di proporre le nomine e le destituzioni di giudici, della dipendenza finanziaria della magistratura dal potere esecutivo (Ministero della Giustizia), delle prerogative del Ministero della Giustizia in merito alla responsabiltà disciplinare dei magistrati.

La Corte Costituzionale ha inoltre sottolineato che l’autosufficienza e l’indipendenza della magistratura (come intesa nei principi costituzionali di separazione dei poteri e di indipendenza della magistratura) presuppone l’autogoverno (autonomia). L’autogoverno include l’indipendenza organizzativa delle attività dei tribunali e dei magistrati. L’indipendenza organizzativa dei tribunali e l’autogoverno costituiscono le principali garanzie per una effettiva indipendenza del potere giudiziario.”13

Le decisioni della Corte Costituzionale hanno dato il via ad una revisione dei rapporti tra potere esecutivo e giudiziario ed hanno portato ad una eliminazione delle discrepanze tra la normativa vigente e la Costituzione. Questo processo ha portato alla stesura di una nuova Legge sui Tribunali, entrata in vigore il 1 maggio 2002 ed ancora valida seppur con gli opportuni emendamenti. A seguito delle decisioni della Corte Costituzionale, la maggior parte delle attribuzioni sino ad allora concesse al Ministero della Giustizia sono state conferite al neo-nato Consiglio Giudiziario,14 divenuto il principale organismo di autogoverno del potere giudiziario. L’Amministrazione Nazionale dei Tribunali – organismo finanziato dal Bilancio dello Stato che fornisce una serie di servizi agli organi che assicurano l’autonomia dell’ordine giudiziario, istituito in sostituzione del precedente Dipartimento Amministrazione dei Tribunali del Ministero della Giustizia - è un organismo indipendente dal potere esecutivo. Il suo Direttore è nominato dal Presidente della Corte Suprema (organo referente dell’Amministrazione per quanto attiene alla selezione e nomina dei candidati alla carica di giudice, in conformità con quanto previsto dalla Legge sulla Pubblica Amministrazione) e resta in carica per cinque anni.

Attualmente, il Ministro della Giustizia esercita sulla magistratura un potere estremamente ridotto, limitandosi inter alia ad organizzare la formazione dei magistrati, ad approvare i programmi di formazione, a regolamentare le relative prove d’esame, le attività formative, la portata ed il finanziamento delle stesse, ovvero ad elaborare tutta la documentazione relativa alla formazione in collaborazione con il Consiglio Giudiziario15 ed a gestire i programmi statali di investimento.

4. In caso di risposta affermativa, il potere esecutivo può interferire:

§ nella selezione dei giudici, nella loro formazione, nella loro carriera, nei provvedimenti disciplinari nei loro confronti? (In caso di risposta affermativa, specificare chi, nell’ambito del potere esecutivo, ha tale facoltà)

§ nella designazione dei presidenti dei tribunali? (in caso di risposta affermativa, specificare chi, nell’ambito del potere esecutivo, ha tale facoltà)

§ nella gestione amministrativa dei tribunali? (in caso di risposta affermativa, specificare chi, nell’ambito del potere esecutivo, ha tale facoltà)

La Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nomina, di promozione e di rimozione di tutti i giudici, ad esclusione di quelli dalla Corte Suprema che, come già detto, vengono nominati dal Parlamento e di quelli della Corte Costituzionale, eletti secondo una procedura speciale.

La nomina a Presidente o Vice Presidente di Tribunale è considerata, ai sensi della legge lituana, una promozione. Pertanto, valgono le stesse disposizioni previste per la promozione dei giudici.

Va notato che, per ogni decisione del Presidente della Repubblica sulla nomina, sulla promozione, sul trasferimento o sulla destituzione di un giudice, è richiesto il parere del Consiglio Giudiziario17. Secondo la Corte Costituzionale, questo organismo previsto dalla Costituzione, non solo fornisce il proprio supporto al Presidente della Repubblica nella formazione dei tribunali, ma allo stesso tempo controbilancia il potere esecutivo rappresentato dallo stesso nell’ambito della formazione del corpo giudiziario. Le raccomandazioni espresse dal Consiglio Giudiziario producono effetti giuridici; in assenza di raccomandazioni, il Presidente della Repubblica non potrebbe esprimersi in merito alla nomina, alla promozione, al trasferimento o alla rimozione di un giudice.18

Nessuna autorità del potere esecutivo (incluso il Presidente della Repubblica) ha il diritto di interferire nei procedimenti disciplinari nei confronti di un giudice. In Lituania, l’intero sistema disciplinare riguardante i magistrati si basa sul principio dell’autogoverno ed è gestito dalle istituzioni di autogoverno della magistratura all’uopo istituite: il Tribunale d’Onore e la Commissione di Etica e Disciplina.

5.*Il personale giudiziario lavora sotto l’autorità di:

§ un giudice?

§ il presidente del tribunale?

§ il Ministero della Giustizia?

Attualmente, il personale giudiziario lavora sotto l’autorità del relativo Presidente di Tribunale. Il 1 gennaio 2012 entreranno in vigore gli emendamenti alla Legge sui Tribunali che riugarderanno la figura del Cancelliere di Giustizia, dipendente pubblico subordinato al Presidente di Tribunale, il quale si occuperà dell’amministrazione dello stesso e potrà effettuare nomine , destituzioni, promozioni ovvero applicare provvedimenti disciplinari e riconoscimenti nei confronti del personale giudiziario delle unità amministrative dei tribunali, in conformità con le disposizioni di legge19.

6. Il Presidente di Tribunale è competente:

§ per quanto riguarda la valutazione del lavoro dei giudici del tribunale?

§ per quanto riguarda la distribuzione del lavoro tra i giudici?

§ in materia disciplinare nei confronti dei giudici?

§ per quanto riguarda la carriera dei giudici?

§ altro? In caso di risposta affermativa, esplicitare la risposta.

Ai sensi della Legge sui Tribunali, il Presidente di Tribunale: assegna i giudici alle varie sezioni; stabilisce la competenza di un giudice a trattare un determinato procedimento; assegna ai giudici le funzioni di mortgage judge*; approva la struttura organizzativa del tribunale; garantisce adeguate condizioni di lavoro ai giudici ed al personale giudiziario; adotta tutte quelle misure necessarie al normale funzionamento del tribunale. Lo stesso è personalmente responsabile delle condizioni di lavoro dei giudici e del personale giudiziario, dovendo garantire il buono stato di conservazione degli edifici e delle strutture che ospitano il tribunale, nonché un’adeguata scorta di materiale necessario ai fini del buon andamento del tribunale e la disponibilità di risorse organizzative e tecniche20.

La distribuzione del lavoro tra i giudici spetta al Presidente di Tribunale, ovvero di sezione, in conformità con le disposizioni adottate dal Consiglio Giudiziario21 o dal Presidente dello stesso Tribunale (nel caso della Corte Suprema e della Corte Suprema Amministrativa).

Il Presidente di Tribunale organizza e supervisiona la gestione amministrativa dello stesso tribunale e controlla l’osservanza delle disposizioni di cui al Codice di Etica Giudiziaria. Inoltre, esamina gli esposti contro atti commessi dai giudici, nonché dal personale giudiziario, al di fuori dell’amministrazione della giustizia, riferisce alle parti interessate i risultati di tale esamina ed espleta tutte quelle funzioni relative all’amministrazione del tribunale, allo stesso attribuite22.

Spetta ai Presidenti dei tribunali di grado superiore supervisionare le attività amministrative dei tribunali. Nello specifico, nel caso dei Tribunali Distrettuali, tale funzione sarà esercitata dal Presidente del relativo Tribunale Regionale; nel caso dei Tribunali Amministrativi Regionali, dal Presidente della Corte Suprema Amministrativa; nel caso dei Tribunali Regionali, dal Presidente della Corte d’Appello23.

Il Presidente del Tribunale presso il quale il giudice esercita le proprie funzioni, ovvero il Presidente del Tribunale di grado superiore può presentare alla Commissione di Etica e Disciplina, istanza di provvedimento disciplinare nei confronti del giudice24, che dovrà essere, comunque, motivata. Il Presidente di Tribunale non può in alcun modo agire in qualità di organo disciplinare.

Il Presidente di Tribunale non ha le facoltà, né l’autorità per valutare il lavoro dei giudici del proprio tribunale, né per intervenire nella carriera degli stessi, in quanto questi aspetti sono regolamentati da specifiche procedure e rientrano tra le competenze di organismi specifici (la commissione di valutazione istituita ad hoc o la Commissione permanente per la Selezione dei giudici). Tuttavia, il Presidente di Tribunale prende parte alle valutazioni periodiche ed alla procedura di promozione dei giudici, inviando le proprie conclusioni alle suddette commissioni. Inoltre, lo stesso può decidere di effettuare una verfica straordinaria sul lavoro di un giudice25.

Parte II – Informazioni generali sui Consigli di Giustizia

7. Il vostro sistema giudiziario prevede il Consiglio di Giustizia?

Sì.

8. Qual è l’esatta denominazione di questo organismo? (Nel caso il sistema giudiziario non lo preveda, quale dipartimento o struttura – ad esempio il Ministero della Giustizia – svolge le funzioni del Consiglio di Giustizia?)

“Teisėjų taryba” (Consiglio Giudiziario).

9. Qual è il fondamento giuridico del Consiglio di Giustizia?

§ La Costituzione?

§ La legge?

§ Altro? In caso di risposta affermativa, esplicitare la risposta.

L’istituzione del Consiglio Giudiziario trae origine dalla Costituzione. L’Art.112, infatti, dichiara che spetta ad un organismo speciale composto da giudici, secondo le norme di legge, esprimere pareri e raccomandazioni al Presidente della Repubblica, in merito alla nomina, alla promozione, al trasferimento o alla destituzione dei giudici. Il Consiglio Giudiziario è stato innanzitutto istituito in adempimento di tale prescrizione costituzionale.

Attualmente, comunque, le competenze del Consiglio di Giustizia, sono più ampie, non limitando più soltanto ad una funzione di “consulenza” per il Presidente della Repubblica. Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale del 21 dicembre 1999, il Consiglio Giudiziario è divenuto l’organismo di autogoverno della magistratura, garantendo l’indipendenza degli organi giudiziari26. Le sue competenze ed i suoi poteri sono definiti dalla Legge sui Tribunali e dalla Legge sull’Amministrazione Nazionale dei Tribunali.

10. Vi preghiamo di fornirci il quadro storico che ha portato all’istituzione del Consiglio (quando è stato istituito, quali sono state le motivazioni alla base della sua istituzione, ecc.) (in assenza di tale organismo, specificare i motivi per cui lo stesso non è stato istituito e perché le sue funzioni sono svolte, ad sempio, dal Ministero della Giustizia o da altro organo).

Come già detto nelle risposte precedenti, la necessità di istituire un organismo come il Consiglio Giudiziario è emersa sin dall’adozione della Costituzione27. Inizialmente, il Consiglio Giudiziario aveva solo funzioni consultive sulla nomina, la promozione, il trasferimento e la destituzione dei giudici. Successivamente, con la sentenza della Corte Costituzionale, i suoi poteri si sono notevolmente ampliati. Il Consiglio, pertanto, è diventato il principale organo di autogoverno della magistratura.

Breve excursus sulla storia del Consiglio:

1. Facendo riferimento alla prescrizione costituzionale che sancisce che spetta ad un organismo speciale composto da giudici, secondo le norme di legge, esprimere pareri e raccomandazioni al Presidente della Repubblica, in merito alla nomina, alla promozione, al trasferimento o alla destituzione dei giudici, La Legge sui Tribunali entrata in vigore il 1 gennaio 1995, ha previsto l’istituzione del Consiglio Giudiziario, composto da 9 giudici (il Presidente della Corte Suprema ed i Presidenti delle varie Divisioni della stessa, il Presidente della Corte d’Appello e 5 magistrati eletti dall’Assemblea dei Giudici e che rimangono in carica per 5 anni), avente funzioni consultive del Presidente della Repubblica sulla nomina, la promozione, il trasferimento e la destituzione dei giudici, come previsto dalla Costituzione.

2. Nel 1998, la Legge sui Tribunali e, nello specifico la parte relativa alla composizione del Consiglio Giudiziario, è stata emendata, portando il numero dei membri a 14: il Presidente della Corte Suprema ed i Presidenti delle varie Divisioni della stessa, il Presidente della Corte d’Appello eletti ex officio, 5 giudici eletti dall’Assemblea dei Giudici, 2 giudici nominati dal Presidente della Repubblica, 2 giudici nominati dal Ministro della Giustizia ed 1 giudice eletto dall’Associazione Nazionale Magistrati. In quella circostanza, la durata in carica dei componenti del Consiglio è stata prolungata a 6 anni. Anche i suoi poteri sono stati ampliati, essondogli concesso altresì di eleggere 3 componenti della Commissione Esaminatrice, di approvare i regolamenti del Tribunale d’Onore, di verificare, relativamente alla richiesta presentata da un giudice, che il principio di indipendenza della magistratura non fosse stato violato da qualche funzionario, di controllare le attività dei giudici e di emettere pareri su questioni inerenti l’organizzazione delle attività giudiziarie, dietro richiesta del Presidente della Republica, del Parlamento (Seimas) del Ministro della Giustizia o dell’Assemblea dei Giudici.

3. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 21 dicembre 199928, è stato emendato il testo della Legge sui Tribunali. Il 1 maggio 2002 è entrata in vigore la nuova legge, la quale sanciva l’autogoverno della magistratura, con la costituzione del nuovo Consiglio Giudiziario, considerato il principale organo di autogoverno, al quale venivano trasferite la maggior parte delle attribuzioni precedentemete spettanti al Ministero della Giustizia.

A seguito di tale emendamento, la composizione ed il ruolo del Consiglio Giudiziario hanno subito un radicale cambiamento. Il Consiglio Giudiziario è quindi passato a 24 membri, di cui 18 togati e 6 laici, rappresentanti del potere legislativo ed esecutivo (uno nominato dal Presidente della Repubblica, uno dal Presidente del Parlamento, uno dal Presidente o dal Vice Presidente della Commissione Affari Legali del Parlamento, uno dal Presidente o dal Vice Presidente della Commissione Bilancio e Finanze del Parlamento, uno dal Ministro o dal Vice Mministro della Giustizia, uno dal Ministro o dal Vice Ministro delle Finanze). La partecipazione di rappresentanti del potere legislativo ed esecutivo alle attività del Consiglio Giudiziario è il risultato di un compromesso raggiunto per evitare che quest’organo venisse percepito dall’opinione pubblica come una sorta di “casta”, specialmente in considerazione del notevole ampliamento delle sue funzioni. In base al nuovo testo, il Consiglio era presieduto dal Presidente della Corte Suprema, che vi partecipava di diritto.

4. Nel maggio del 2006, la Corte Costituzionale lituana ha dichiarato che le disposizioni della Legge sui Tribunali, laddove sanciscono che sono eletti componenti del Consiglio Giudiziario non solo i membri togati, ma anche i laci, erano in contrasto con l’Art.112 della Costituzione, con il principio costituzionale della separazione dei poteri e con quello dello stato di diritto.

La Corte Costituzionale ha dichiarato che „per quanto riguarda la formazione del corpo giudiziario, quest’organo speciale, il quale costituisce un importante elemento di autogoverno, quindi un potere indipendente, compensa il potere esecutivo rappresentato dal Presidente della Repubblica. L’autosufficienza, l’autonomia, l’indipendenza della magistratura ed il principio costituzionale della separazione dei poteri di certo non lasciano spazio ad una interpretazione tale della finalità costituzionale e delle funzioni di quest’organo speciale da negarne o ignorarne il ruolo di compensazione del potere rappresentato dal Presidente della Repubblica nell’ambito della formazione del corpo giudiziario. [...] Le parole espresse dal comma 5 dell’Art.112 della Costituzione (“questo organo speciale ha funzione consultiva”) indicano che, innanzi tutto quest’organo deve essere composto in modo da rispettare la finalità di cui al suddetto comma (ossia di avere funzione consultiva del Presidente della Repubblica sulla nomina, la promozione, il trasferimento e la destituzione di giudici) e, in secondo luogo, che lo stesso deve essere composto solo ed esclusivamente da giudici [...]altrimenti (ossia nel caso in cui non fosse composto da giudici o, comunque, non solo da giudici) il principio costituzionale secondo il quale, in fase di formazione del corpo giudiziario, questo organo compensa il potere del Presidente della Repubblica in quanto istituzione politica, verrebbe meno “29.

Secondo la Corte Costituzionale, il legislatore può istituire altri organi di autogoverno della magistratura, rispetto a quello previsto dall’Art.112 della Costituzione e può anche, prestando particolare attenzione a non minare la fiducia nel sistema giudiziario, nel potere giudiziario e nella legge da parte dell’opinione pubblica, sancire con una legge la legittimità della composizione di questi altri organi di autogoverno, così da includere non solo membri togati, ma anche laici, in quanto ciò non costituirebbe, per se stesso, una negazione dell’autogoverno e dell’indipendenza della magistratura. Tuttavia, anche in questi casi, i giudici dovrebbero rappresentare comunque la maggioranza, proprio a tutela dell’indipendenza del potere giudiziario. Inoltre, deve essere un magistato a presiedere tali organi. Se il legislatore optasse per questo modello di autogoverno, che unitamente ad un’assemblea di magistrati (o rappresentanti degli stessi) democraticamente riunita, prevista dalla legge, contempli un solo organo di autogoverno che inter alia eserciti quanto previsto al comma 5 dell’Art.112 della Costituzione (e cioè “dia il proprio parere al Presidente della Repubblica circa la nomina, la promozione, il trasferimento o la destituzione dei giudici”), tale organo dovrebbe essere composto solo ed esclusivamente da giudici.

La Corte Costituzionale inoltre ha stabilito che nessun funzionario della magistratura può agire come rappresentante, ovvero come responsabile, della stessa nei suoi rapporti con gli altri poteri dello Stato e che, ai sensi della Costituzione, il potere giudiziario, in quanto indipendente, non può essere, in generale, eccessivamente centralizzato. Quindi, nell’ambito dei diversi organi costituenti il potere giudiziario, tutti i giudici devono godere dei medesimi diritti. Sempre ai sensi della Costituzione, il legislatore non può introdurre alcuna norma in base alla quale un giudice possa stare ex officio a capo di un organismo costituito da magistrati ai sensi della legge e come specificato nell’Art.112 della Costituzione30.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la Legge sui Tribunali è stata emendata31. Il Consiglio Giudiziario è passato così a 15 membri, tutti magistrati. Il Presidente viene eletto dagli stessi componenti. Le competenze sono invece rimaste invariate.

Parte III - Composizione

11. Come è composto il Consiglio di Giustizia?

§ Numero di membri?

§ Qualifiche?

§ Per quanto riguarda i membri togati, sono richieste specifiche qualifiche o esperienze?

§ Sono ammessi a far parte del Consiglio anche membri laici? (In caso di risposta affermativa, specificarne il numero, la qualifica e le specifiche funzioni)

Attualmente il Consiglio Giudiziario è composto da 21 membri, tutti giudici. Il Presidente della Corte Suprema, il Presidente della Corte Suprema Amministrativa ed il Presidente della Corte d’Appello sono membri di diritto. Gli altri membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea dei Giudici, in base al principio di rappresentanza dei diversi gradi di tribunale. I giudici con un’anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, ovvero nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti disciplinari, non possono essere eletti membri del Consiglio.

A seguito delle recenti deliberazioni della Corte Costituzionale, i membri laici non possono entrare a far parte del Consiglio Giudiziario32.

12. Descrivete l’intera procedura di nomina dei membri:

§ Chi li nomina (i giudici, le istituzioni o altre autorità, specificare)?

§ Qual è il sistema utilizzato (votazione, candidature individuali, ecc.)?

Come menzionato nelle precedenti risposte, il Presidente della Corte Suprema, il Presidente della Corte Suprema Amministrativa ed il Presidente della Corte d’Appello divengono di diritto membri del Consiglio Giudiziario.

I giudici sono eletti dall’Assemblea dei Giudici in base al principio della rappresentanza dei diversi gradi di tribunale: tre per la Corte Suprema; tre per la Corte d’Appello, tre per la Corte Suprema Amministrativa; tre per i Tribunali Regionali; tre per i Tribunali Amministrativi Regionali e tre per i Tribunali Distrettuali. I candidati vengono eletti durante l’Assemblea dei Giudici, dai rappresentanti dei relativi tribunali.

I candidati vengono designati ed eletti con scrutinio segreto e durano in carica quattro anni.

13. Come vengono nominati il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio?

Inizialmente, il Presidente veniva eletto dai membri dello stesso. La procedura è stata modificata nel 2002 con l’introduzione della norma prevista dalla Legge sui Tribunali in base alla quale il Presidente della Corte Suprema veniva di diritto nominato Presidente del Consiglio Giudiziario. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del maggio 2006, con la quale si sanciva l’impossibilità, da parte del legislatore, di fissare tale norma (ossia che un determinato giudice potesse stare a capo di un organismo costituito da magistrati ai sensi della legge e come specificato nell’Art.112 della Costituzione, ex officio), è stata ristabilita la vecchia procedura. Il Presidente del Consiglio Giudiziario, così come il Vice Presidente ed il Segratario, attualmente vengono eletti dai componenti dello stessso, con scrutinio segreto ed a maggioranza semplice.

Il Presidente del Consiglio Giudiziario, il Vice Presidente ed il Segratario durano in carica due anni. La prima riunione del neoeletto Consiglio Giudiziario viene aperta dal giudice con maggiore anzianità di servizio, il quale procederà all’elezione del Presidente.

14. Quanto durano in carica i membri del Consiglio?

Quattro anni.

15. I membri del Consiglio possono essere rimossi dal loro incarico contro la propria volontà? Se sì, in quali circostanze?

Solo se la rimozione avviene in conformità con le disposizioni di legge e con la Costituzione.

I componenti del Consiglio Giudiziario restano in carica:

1) per tutta la durata del loro incarico di giudici;

2) per tutta la durata del loro mandato presso il Consiglio Giudiziario;

3) sino a che non presentino le proprie dimissioni dal Consiglio;

4) sino che, nei loro confronti, non venga adottato un provvedimento disciplinare da parte del Tribunale d’Onore (ad eccezione dei Presidenti della Corte Suprema, della Corte d’Appello, della Corte Suprema Amministrativa, in quanto componenti di diritto del Consiglio);

5) sino alla rimozione dal proprio incarico presso il Consiglio Giudiziario, (ad eccezione dei Presidenti della Corte Suprema, della Corte d’Appello, della Corte Suprema Amministrativa, in quanto componenti di diritto del Consiglio)33.

Si noti che qualsiasi procedimento disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio può essere avviato solo con il consenso dello stesso organo34.

La rimozione di un componente del Consiglio Giudiziario può avvenire anche nel caso in cui l’Assemblea dei Giudici stabilisca, sulla base di motivazioni valide, che il giudice in questione non ha espletato le funzioni allo stesso attribuite in quanto componente del Consiglio.

Parte IV - Risorse

16. Da dove provengono le risorse finanziarie del Consiglio?

Il Consiglio non dispone di risorse finanziarie proprie.

17. Il Consiglio dispone di personale proprio?

No.

18. In caso di risposta negativa alla precedente domanda, il personale è messo a disposizione da:

§ Ministero della Giustizia?

§ Corte Suprema?

§ Altre istituzioni? Specificare

Nel mese di dicembre del 1999, la Corte Costituzionale ha adottato una risoluzione sulla conformità costituzionale della Legge sui Tribunali allora in vigore. In base a tale risoluzione (così come alle successive) solo un sistema giudiziario istituzionale che sia indipendente può garantire l’autonomia organizzativa degli organi giudiziari ed una amministrazione della giustizia libera da interferenze esterne; inoltre, l’organismo che garantisce l’indipendenza della gestione amministrativa della giustizia deve appartenere al potere giudiziario.

Il 14 marzo 2002, Valdas Adamkus, Presidente della Repubblica lituana ha firmato la Legge sull’Amministrazione Nazionale dei Tribunalied ha autorizzato, a partire dal 1 maggio 2002, la costituzione di un nuovo organo indipendente dal potere esecutivo, l’Amministrazione Nazionale dei Tribunali, che fornisce una serie di servizi agli organi che assicurano l’autonomia dell’ordine giudiziario, al fine di garantire l’efficienza del sistema giudiziario, della gestione e dell’organizzazione dello stesso, nonché l’indipendenza della magistratura e l’autogoverno dei tribunali.

L’obbiettivo dell’Amministrazione Nazionale dei Tribunali è quello di garantire il buon funzionamento degli organi di autogoverno, di rafforzare il sistema giudiziario nazionale e di migliorare le condizioni di lavoro dei tribunali.

L’Amministrazione Nazionale dei Tribunali è dotata di un proprio bilancio e supporta, nell’esercizio delle loro funzioni, gli organi dell’autonomia del potere giudiziario, incluso il Consiglio Giudiziario.L’Amministrazione Nazionale dei Tribunali ha 43 dipendenti.

Per quanto riguarda le principali attribuzioni dell’Amministrazione Nazionale dei Tribunali, esso:

- favorisce la tutela dell’indipendenza degli organi giudiziari, nonché dell’autonomia organizzativa degli stessi;

- garantisce una stretta collaborazione tra tribunali ed organi di autogoverno, in conformità con le proprie competenze;

- sostiene gli organi di autogoverno nello svolgimento delle proprie funzioni;

- garantisce la formazione dei giudici, in conformità con le proprie competenze;

- organizza e garantisce un sistema centralizzato per la fornitura, ai tribunali, di materiale ed apparecchiature;

- Garantisce la liquidazione delle pensioni per il personale giudiziario ed i magistrati;

- al fine di garantire una gestione ed un uso efficace e razionale delle risorse statali, organizza la stesura di bozze di bilancio di previsione dei tribunali nell’ambito del bilancio dello Stato e di previsioni di spesa ai fini dei programmi di investimento e si occupa dell’attuazione di programmi di investimento destinati ai Tribunali;

- si occupa dello sviluppo e dell’implementazione del sistema informatico comune a tutti i tribunali;

- si preoccupa del buon funzionamento dell’intero sistema giudiziario;

- si occupa della procedura per gli audit interni dei tribunali.

Al fine di adempiere le funzioni di cui alla Legge sui Tribunali, l’Amministrazione Nazionale dei Tribunali deve:

1) preparare il materiale per l’Assemblea dei Giudici e per le riunioni del Consiglio Giudiziario, impegnandosi ad effettuare, dietro richiesta, studi, analisi, sondaggi e proposte, nonché di preparare la bozza delle delibere, delle risoluzioni ovvero di qualsiasi altro atto adottato nel corso di tali riunioni;

2) fornire l’assistenza tecnica agli organi di autonomia del potere giudiziario;

3) raccogliere informazioni sull’attuazione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei Giudici, dal Consiglio Giudiziario e dal Tribunale d’Onore e fornire le stesse al Consiglio Giudiziario o, su indicazione dello stesso, all’Assemblea dei Giudici;

4) analizzare le attività dei tribunali, ad esclusione dell’amministrazione della giustizia, nonché avanzare proposte per il miglioramento delle condizioni di lavoro nei tribunali;

5) organizzare e garantire un sistema centralizzato di fornitura, ai tribunali;

6) redigere un conto consolidato che offra un quadro dettagliato delle previsioni di spesa del bilancio dell’Amministrazione Nazionale dei Tribunali, dei Tribunali Distrettuali, dei Tribunali Regionali e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

7) raccogliere, analizzare ed elaborare dati statistici relativi ai tribunali e presentare i risultati al Consiglio Giudiziario, ai tribunali interessati ed al Ministero della Giustizia;

8) gestire le liste dei candidati alla carica di giudice, inclusa la documentazione inerente gli stessi;

9) esaminare le richieste e le proposte di sua competenza ed assumere le misure necessarie per risolvere eventuali problemi alle stesse connessi;

10) svolgere qualsiasi altro incarico allo stesso assegnato dagli organi di autonomia del potere giudiziario;

11) svolgere ogni altra funzione prevista dalla legge.

19. Quanti impiegati ha?

Non applicabile

20. Che qualifiche hanno?

Non applicabile

21. Il personale deve essere costituito, sebbene solo in parte, da giudici?

Non applicabile

22 Quali sono le funzioni del personale del Consiglio?

§ La preparazione di documentazione per i membri?

§ L’elaborazione di analisi e valutazioni sulle attività dei tribunali da consegnare ai membri?

§ Altro? Specificare

Non applicabile

Parte V - Funzioni

23. Vi preghiamo di descrivere le diverse funzioni del Consiglio di Giustizia negli ambiti di seguito specificati (in assenza di tale organo, quale organismo svolge le funzioni di seguito indicate? – cfr. la Parte VIII del presente questionario):

La Legge sui Tribunali stabilisce che al Consiglio Giudiziario spetta l’esercizio delle seguenti funzioni:

1) eleggere, con scrutinio segreto, il proprio Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

2) approvare il proprio Regolamento Interno;

3) esprimere il proprio parere al Presidente della Repubblica in merito alla nomina, alla promozione, al trasferimento ed alla destituzione dei giudici;

4) esprimere un parere informato al Presidente della Repubblica rispetto alla nomina o alla rimozione del Presidente o del Vice Presidente di Sezione di un tribunale;

5) esprimere un parere informato al Presidente della Repubblica in merito alla definizione o alla modifica del numero di giudici di un tribunale;

6) costituire la commissione di concorso per l’accesso alla magistratura; approvare il regolamento della commissione ed il programma d’esame;

7) approvare la procedura di inserimento dei candidati nella lista per i posti vacanti presso i Tribunali Distrettuali e quella per l’ammissione al concorso;

8) costituire commissioni permanenti e ad hoc ed approvarne i regolamenti interni;

9) eleggere, con scrutinio segreto, e nominare i componenti della Commissione di Etica e Disciplina, nonché il Presidente tra i relativi membri e destituire gli stessi, in conformità con la Legge sui Tribunali; approvare il regolamento interno della Commissione di Etica e Disciplina; 

10) nominare, con scrutinio segreto, i componenti del Tribunale d’Onore e destituire gli stessi, in conformità con la Legge sui Tribunali;

11) approvare il regolamento del Tribunale d’Onore;

12) ricevere le relazioni della Commissione di Etica e Disciplina, sull’attività del Tribunale d’Onore;

13) proporre l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di un giudice;

14) approvare la relazione sulla valutazione del lavoro svolto dai giudici ed il regolamento della Commissione Permanente di Valutazione del Lavoro dei Giudici; esaminare gli esposti riguardanti i risultati della valutazione del lavoro dei giudici;

15) costituire la Commissione Permanente di Valutazione del Lavoro dei Giudici;

16) definire la procedura e le basi per la specializzazione dei magistrati; approvare il regolamento per la distribuzione del lavoro tra i giudici, nonché il regolamento per l’istituzione di comitati;

17) approvare il regolamento interno dei tribunali e trattarne le varie questioni amministrative;

18) approvare il regolamento delle attività formative dei giudici, i programmi didattici, i programmi annuali per il miglioramento delle qualifiche e dei requisiti richiesti ai formatori;

19) approvare i modelli relativi alle strutture dei Tribunali Distrettuali e Regionali e di quelli Amministrativi Regionali, nonché il modello per le liste delle cariche e la relativa descrizione;

20) esaminare (e riservarsi il diritto di approvare) le proposte relative alle bozze dei programmi di investimento per i tribunali ed allo stato di previsione e presentarle al Governo;

21) ricevere le relazioni dell’Amministrazione Nazionale dei Tribunali sulle proprie attività;

22) pubblicare annualmente, entro e non oltre il 31 marzo, attraverso il sito internet dell’Amministrazione Nazionale dei Tribunali, la relazione sullo stato dei tribunali, relativa all’anno precedente;

23) convocare le sedute ordinarie e straordinarie dell’Assemblea dei Giudici;

24) collaborare con le altre istituzioni ed organismi lituani su questioni di autogoverno, ed amministrazione dei tribunali, ovvero su qualsiasi altro tema rilevante ai fini dell’attività degli stessi;

25) collaborare con le istituzioni di altri paesi e con organismi internazionali su questioni di autogoverno, ed amministrazione dei tribunali, ovvero su qualsiasi altro tema rilevante ai fini dell’attività degli stessi;

26) ottenere, dagli organi statali, qualsiasi informazione necessaria ai giudici per l’espletamento delle loro funzioni;

27) decidere su qualsiasi altra questione connessa alle attività dei tribunali ed alle norme che regolano le stesse.



§ gestione del personale (nomina e promozione dei giudici; nomina dei Presidenti o dei Dirigenti Amministrativi dei tribunali; destinazione e trasferimento dei giudici; fissazione del numero degli stessi per ciascun tribunale; fissazione del numero e della sede dei tribunali; ecc)

In questo ambito, la funzione del Consiglio Giudiziario è “costituzionale”, in quanto questo organo esprime il proprio parere al Presidente della Repubblica sulla nomina, la promozione e la destituzione dei giudici.

La Corte Costituzionale ha sancito che, in questi casi, quando il Presidente della Repubblica si rivolge all’organo speciale della magistratura di cui all’Art.112 della Costituzione, perché lo stesso emetta un parere sulla nomina, la promozione o il trasferimento di un giudicie, e questo organo esprime il parere richiesto, il parere così espresso non è vincolante per il Presidente della Repubblica. Il che vuol dire che il Presidente può decidere anche di non nominare, promuovere o trasferire quel giudice (nel caso di nomina, promozione o trasferimento di un magistrato della Corte Suprema o della Corte d’Appello, può decidere di non presentare la candidatura proposta, al Parlamento). Diversi sono gli effetti legali connessi al caso in cui l’organo della magistratura, expressis verbis, consigli al Presidente della Repubblica di non nominare, promuovere o trasferire il giudice, ovvero risponda ad una richiesta del Presidente, sconsigliando, la promozione o il trasferimento del giudice. In queti casi, la Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica possa non nominare, promuovere o trasferire il giudice in oggetto (ovvero nel caso di magistrati della Corte Suprema o della Corte d’Appello, non presentare la candidatura al Parlamento)35.

In quest’ambito, il Consiglio Giudiziario espleta anche le seguenti funzioni:

1) esprime il proprio parere al Presidente della Repubblica in merito alla determinazione o alla modifica del numero di giudici nei tribunali;

2) istituisce la Commissione di Concorso e ne nomina il Presidente; approva il regolamento della Commissione ed il proramma d’esame;

3) approva la procedura di inserimento dei candidati nella lista per i posti vacanti presso i Tribunali Distrettuali ed in quella per i candidati alle promozioni;

4) approva il Regolamento per la Selezione dei Candidati al concorso, i Criteri di Valutazione degli stessi, il Regolamento per la Selezione dei Candidati alla promozione ed i Criteri per la valutazione degli stessi;

5) nomina 2 componenti ed il Presidente della Commissione permanente per la Selezione dei giudici36, tra i membri della stessa.

§ formazione iniziale e/o continua dei giudici e/o del personale giudiziario

Ai sensi della Legge sui Tribunali, le attività formative dei giudici sono organizzate dal Consiglio Giudiziario e dal Minstero della Giustizia, che si occupano altresì di preparare i programmi ed il materiale didattico. I programmi formativi, il regolamento sui test, i programmi di valutazione, la tipologia formativa, il finanziamento delle attività, nonché tutti i documenti connessi alla formazione devono essere approvati dal Ministro della Giustizia, previa approvazione del Consiglio Giudiziario37.

La formazione del personale giudiziario è organizzata in conformità con la Legge sulla Pubblica Amministrazione; il Consiglio Giudiziario non se ne occupa. Tuttavia, il personale giudiziario dei tribunali (gli assistenti dei giudici, i consulenti dei Presidenti di tribunali, i CTU, ecc.) solitamente partecipano alle attività formative riservate ai magistrati.

La Legge sui Tribunali prevede la formazione iniziale e quella continua, che è obbligatoria.

La formazione iniziale è rivolta ai magistrati appena nominati che svolgono le proprie funzioni nei Tribunali Distrettuali, con l’obbiettivo di aumentare le loro conoscenze e competenze professionali. La formazione iniziale termina un mese prima che il magistrato assuma l’incarico.

La formazione continua, obbligatoria, ha l’obbiettivo di ampliare le conoscenze professionali dei magistrati e le loro competenze; essa è riservata ai giudici e viene effettuata nei seguenti casi: promozione; nomina o trasferimento da un tribunale ordinario ad un tribunale speciale; quando si verifica un cambiamento nel loro curriculum; quando vengono apportate modifiche sostanziali al Regolamento Pubbliche Relazioni; ovvero almeno ogni cinque anni ed in ogni altra circostanza, quando si renda necessaria.

Le attività formative dei giudici sono organizzate dal Consiglio Giudiziario e dal Minstero della Giustizia, che si occupano altresì di preparare i programmi ed il materiale didattico. L’attività formativa è svolta dal Centro di Formazione del Ministero della Giustizia, con l’approvazione del Consiglio Giudiziario e la decisione finale del Ministro della Giustizia.

Il Centro di Formazione si occupa della formazione e dell’aggiornamento dei giudici, degli assistenti dei giudici, dei Presidenti di tribunale e dei consulenti dei presidenti di dipartimento dei tribunali, nonché dell’aggiornamento dei PM, della formazione e dell’aggiornamento degli avvocati d’ufficio, così come dell’organizzazione di altre attività formative/di aggiornamento, quali: seminari, conferenze, ecc., in Lituania ed all’estero. Il Centro organizza seminari e partecipa a scambi formativi all’estero, in collaborazione con altri istituti di formazione giudiziaria stranieri. L’Amministrazione Nazionale dei Tribunali fornisce ai tribunali lituani le informazioni in merito alle attività formative ed alle conferenze che si tengono nei paesi esteri.

§ attività generale dei tribunali (valutazione dellaqualità dell’attività dei tribunali; fissazione di politiche, standard ed obbiettivi per le attività dei tribunali; imposizione di sanzioni in caso di cattiva gestione dei fondi)

Il Consiglio non può fissare degli obbiettivi di performance o imporre sanzioni ai tribunali o ai giudici. Tuttavia, rappresentando l’esecutivo dell’autogoverno della magistratura, può dirigere le attività dei tribunali, fissando degli standard sotto forma di raccomandazioni e può controllarne l’attività amministrativa, raccogliendo informazioni sulla durata dei procedimenti e sui motivi del prolungamento dei tempi per i pronunciamenti, anche ricorrendo alla facoltà di presentare istanza di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice.

§ lavoro individuale dei giudici (valutazione del lavoro svolto; fissazione di criteri di valutazione per qualità e/o numero di sentenze emesse)

Il Consiglio Giudiziario approva il Regolamento di Valutazione Periodica del Lavoro dei Giudici, la Metodologia di Calcolo del Carico di Lavoro dei Giudici, i Criteri di Valutazione dei Candidati al Concorso a Magistrato e quelli da adottare per le promozioni.

§ provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici (il Consiglio ha facoltà di avviare procedimenti disciplinari ovvero di sanzionare i giudici? E’ prevista la possibilità di presentare ricorso contro eventuali sanzioni, ovvero di ricorrere ad altri strumenti legali disponibili? Se al Consiglio sono concessi poteri in ambito disciplinare, lo stesso li esercita in conformità con quanto previsto dall’Art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo?)

Il Consiglio Giudiziario può presentare la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice, che dovrà comunque essere motivata ed indirizzata alla Commissione di Etica e Disciplina, che ha la facoltà di avviare il procedimento. Il procedimento, una volta avviato, passa quindi di competenza al Tribunale d’Onore. E’ possibile proporre ricorso avverso la decisione del Tribunale d’Onore entro dieci giorni dalla sua emissione, presentandolo alla Corte Suprema. Pertanto, le disposizioni di cui all’Art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sono rispettati.

Inoltre il Consiglio Giudiziario:

1) nomina i componenti della Commissione di Etica e Disciplina;

2) nomina i componenti del Tribunale d’Onore;

3) approva il regolamento interno del del Tribunale d’Onore.

§ finanziamento del sistema giudiziario (il Consiglio prende parte alle trattative con il Governo o il Parlamento per la definizione degli stanziamenti? Il Consiglio ha le competenze per l’allocazione dei finanziamenti stanziati a favore dei tribunali e per il controllo del loro utilizzo da parte dei singoli tribunali?)

In Lituania, lo stato di previsione ed programmi di investimento sono redatti dai soggetti gestori degli stanziamenti (i tribunali), i quali presentano i loro progetti di bilancio al Consiglio Giudiziario perchè vengano sottoposti all’esame dello stesso. Il Consiglio Giudiziario, una volta approvati, li presenta al Governo 38.

Gli edifici ed ogni altro bene immobile a disposizione dei tribunali e dell’Amministrazione Nazionale dei Tribunali, sono di proprietà dello Stato e sono dagli stessi detenuti in trust. La proprietà concessa ai tribunali ed all’Amministrazione Nazionale dei Tribunali non può essere rilevata da terzi senza il consenso del Consiglio Giudiziario39.

§ altri ambiti non menzionati (es. partecipazione all’iter di stesura di bozze di legge; presentazione al Governo/Parlamento delle problematiche sostanziali riguardanti il sistema giudiziario) Specificare

Oltre quanto già detto, il Consiglio Giudiziario espleta anche le seguenti funzioni:

1) approva il Regolamento di Amministrazione dei Tribunali e tratta le questioni amministrative degli stessi;

3) approva i modelli relativi alle strutture dei Tribunali Distrettuali e Regionali e di quelli Amministrativi Regionali, nonché il modello per le liste delle cariche non giudiziarie e la relativa descrizione;

4) collabora con le altre istiuzioni ed organismi lituani, nonché con quelli di altri paesi e con organizzazioni internazionali su questioni di autogoverno, ed amministrazione dei tribunali, ovvero su qualsiasi altro tema rilevante ai fini dell’attività degli stessi;

5) decide su qualsiasi altra questione connessa alle attività dei tribunali.

Il Consiglio Giudiziario non può ufficialmente partecipare alla stesura di leggi; tuttavia, in pratica, la maggior parte delle bozze di legge riguardanti la magistratura vengono sottoposte al Consiglio perché le esamini.

Il Consiglio Giudiziario, in quanto principale organo di autogoverno del potere giudiziario, può riferire al Governo/Parlamento eventuali problematiche che interessino il sistema giudiziario.

24. Il Consiglio ha poteri di indagine? In caso di risposta affermativa, esplicitare la risposta

No, non ne ha.

25. I membri del Consiglio come vengono informati sul funzionamento concreto dei tribunali? (Da dove ricevono le informazioni? E queste sono oggetto di analisi?) Specificare

La maggior parte delle informazioni sono raccolte dall’Ammininstrazione Nazionale dei Tribunali, che provvede a girarle al Consiglio Giudiziario. L’Ammininstrazione Nazionale dei Tribunali esamina l’attività dei tribunali (ad esclusione dell’amministrazione della giustizia), avanza proposte sulle condizioni di lavoro all’interno degli stessi e, inoltre, raccoglie i dati statistici relativi ai tribunali, li analizza e fornisce un sunto dei risultati al Consiglio Giudiziario. Oltre a tutto ciò, prepara il prospetto delle previsioni di spesa dell’Ammininstrazione Nazionale dei Tribunali, dei Tribunali Distrettuali, di quelli Regionali e di quelli Amministrativi Regionali, raccoglie informazioni sull’applicazione delle delibere e delle risoluzioni dell’Assemblea dei Giudici, del Consiglio Giudiziario e del Tribunale d’Onore e li invia al Consiglio o, dietro indicazione dello stesso, all’Assemblea Generale dei Giudici.

Le informazioni possono anche essere reperite attraverso i Presidenti di Tribunale, i giudici o gli altri organi giudiziari, nonché il Consiglio stesso. La Corte Costituzionale ha sancito, per il legislatore, l’obbligo di emanare una legge che conceda all’organo di autogoverno del potere giudiziario le facoltà di ricevere, dalle istituzioni statali e municipali (nonché dai relativi funzionari), qualsiasi informazione necessaria a comprendere e valutare ogni circostanza che ritenga significativa40.

Il materiale relativo alle questioni in discussione durante le riunioni del Consiglio Giudiziario viene distribuito a tutti i componenti dello stesso almeno tre giorni prima della riunione41.

La Legge sui Tribunali stabilisce che il Consiglio Giudiziario può istituire commissioni permanenti e ad hoc42. La prassi vuole che, per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio istituisca gruppi di lavoro composti da magistrati e da rappresentanti del personale giudiziario.

26. Che tipo di prescrizioni può emettere il Consiglio?

§ Pareri sul funzionamento del sistema giudiziario?

§ Raccomandazioni?

§ Istruzioni ai tribunali?

§ Decisioni?

Le leggi in vigore non stabiliscono quali prescrizioni possa emettere il Consiglio. In teoria, tutte quelle indicate. In pratica, il Consiglio Giudiziario emette Delibere e Risoluzioni, alcune avente carattere raccomandatorio (sebbene in pratica vengano rispettate ed attuate dai tribunali), altre giuridicamente vincolanti.

27. Le funzioni e le responsabilità del Consiglio sono sancite dalla legge o da altre fonti normative? Specificare

Olte alla già citata norma costituzionale, che sancisce la funzione consultiva del Consiglio all’interno della procedura di nomina, promozione, trasferimento e destituzione dei giudici, le altre attribuzioni e responsabilità del Consiglio Giudiziario sono stabilite dalla Legge sui Tribunali, dal Regolamento interno del Consiglio e dal Regolamento di procedura delle commissioni permanenti del Consiglio.

28. . In caso di risposta affermativa, la formulazione di tali funzioni è generica e dichiarativa o piuttosto concreta e specifica?

La Legge sui Tribunali contiene una lista piuttosto concreta e specifica delle competenze del Consiglio Giudiziario, anche se non del tutto esaustiva, laddove stabilisce che lo stesso decide su altre questioni connesse all’attività dei tribunali43.

29. Il vosto paese ha un codice etico dei giudici? E rientra tra le funzioni del Consiglio assicurarne l’osservanza?

Sì, il Codice Etico dei Giudici è stato adottato dall’Assemblea Generale dei Giudici in data 28 giugno 2006.

Il Codice Etico dei Giudici della Repubblica lituana (nel prosieguo, il Codice) contiene i principi deontologici di base e disciplina la condotta dei giudici nell’adempimento diretto o indiretto dei propri obblighi.

Il Codice, ha l’obiettivo di: formalizzare i principi e gli standard di comportamento ai quali i giudici devono attenersi durante l’espletamento delle proprie funzioni, disciplinate dalle norme vigenti, nonché al di fuori dell’attività lavorativa; stabilire la priorità del principio di imparzialità ed il rispetto dei valori universali dell’uomo nell’amministrazione della giustizia; aumentare la fiducia dell’opinione pubblica nel sistema giudiziario; aumentare l’autorità dei giudici.

Il Codice è applicabile a tutti i giudici, senza alcuna eccezione ed è stato elaborato in conformità con le norme costituzionali, la Legge sui Tribunali, i principi fondamentali delle Nazioni Unite sull’imparzialità del potere giudiziario, le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, lo Statuto Universale del Giudice, la Carta Europea sullo Statuto del Giudice, nonché altri atti e norme nazionali ed internazionali che disciplinano l’attività giudiziaria.

Al Consiglio Giudiziario non viene espressamente riconosciuta la funzione di garantire l’osservanza del Codice (questa funzione è fondamentalmente esercitata dai Presidenti di tribunale), tuttavia come è stato già detto, il Consiglio può presentare istanza di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un giudice. L’avvio di procedimenti disciplinari è previsto in caso di “azione, da parte del giudice, che denigri o sminuisca il ruolo di giudice”, considerata “incompatibile con l’onorabiltà del magistrato ed in contrasto con i principi deontologici racchiusi nel Codice Etico dei Giudici, in quanto diffamante per la carica di giudice e ledente l’autorità del potere giudiziario”44.

La Commissione di Etica e Disciplina è uno degli organi di autogoverno del potere giudiziario, competente per l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici. Essa è composta da 7 membri, due dei quali nominati dal Presidente della Repubblica, uno dal Presidente del Parlamento e quattro dal Consiglio Giudiziario. I componenti nominati dal Presidente della Repubblica e da quello del Parlamento sono membri laici. Il Consiglio Giudiziario nomina il Presidente della Commissione, scegliendolo tra i componenti della stessa Commissione.

L’avvio di un procedimento disciplinare da parte della Commissione di Etica e Disciplina è previsto al verificarsi di una delle violazioni di cui all’Art.83, comma 2 della Legge sui Tribunali, della quale abbia riscontro la stessa Commissione e, comunque, entro e non oltre tre mesi da tale riscontro, ad eccezione del caso in cui il giudice oggetto del procedimento sia assente per motivi di salute ovvero sia in ferie.

Un provvedimento disciplinare nei confronti di un giudice può essere avviato nei seguenti casi:

1) azione, da parte del giudice, che denigri o sminuisca il ruolo di giudice;

2) violazione di altre disposizioni del Codice Etico dei Giudici;

3) mancato rispetto delle restrizioni previste dalla legge al lavoro ed all’attività politica che un giudice può svolgere.

Trascorsi tre anni dalla violazione, non può essere avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti di un giudice.

Una volta avviato, il procedimento disciplinare passa di competenza del Tribunale d’Onore

Il Tribunale d’Onore è un altro degli organi di autogoverno del potere giudiziario, cui spetta l’audizione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici, nonché la gestione dei ricorsi per diffamazione, presentati dai giudici.

Il Tribunale d’Onore è composto da nove membri che rimangono in carica quattro anni. La Corte Suprema, la Corte d’Appello e la Corte Suprema Amministrativa nominano ciascuna due componenti, mentre il Consiglio Giudiziario ne nomina tre, scegliendoli tra i Tribunali Amministrativi Regionali, i Tribunali Regionali e quelli Distrettuali. Il Presidente ed il Vice Presidente del Tribunale d’Onore vengono eletti direttamente dai componenti dello stesso.

Il procedimento disciplinare nei confronti di un giudice può essere avviato nei seguienti casi

1) in caso di azione che denigri o sminuisca il ruolo di giudice;

2) in caso di violazione di altre disposizioni del Codice di Etica dei Giudici;

3) in caso di mancato rispetto delle restrizioni previste dalla legge al lavoro ed all’attività politica che un giudice può svolgere.

Dopo l’esamina del caso, il Tribunale d’Onore può decidere di:

1) annullare il procedimento disciplinare, essendo le accuse prive di fondamento;

2) annullare il procedimento disciplinare per scadenza dei termini;

3) limitarsi all’esamina del procedimento;

4) imporre una sanzione.

Il Tribunale d’Onore può scegliere tra le seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) reprimenda;

3) severa reprimenda.

Il Tribunale d’Onore può:

1)  Suggerire al Presidente della Repubblica o al Parlamento la rimozione di un giudice, in base alla procedura stabilita dalla legge;

2) Suggerire al Presidente della Repubblica di chiedere al Parlamento di avviare un procedimento di destituzione del giudice.

30. Il Consiglio gestisce le relazioni con l’esterno dei tribunali?

§ E’ dotato di un ufficio di pubbliche relazioni?

§ Come viene garantita la trasparenza del suo modus operandi e della sua organizzazione?

Come è stato già detto, il Consiglo Giudiziario non dispone di personale o di strutture proprie, ma gli vengono forniti dall’Amministrazione Nazionale dei Tribunali. Dal 2010, l’Amministrazione Nazionale dei Tribunali dispone di un Ufficio Relazioni Esterne, responsabile delle pubbliche relazioni dei tribunali e degli organi di autogoverno. Tutte le informazioni relative alle riunioni del Consiglio, alla sua composizione ed alle delibere adottate, sono disponibili sul sito dell’Amministrazione Nazionale dei Tribunali (www.teismai.lt).

Il Consiglio Giudiziario non gestisce i rapporti dei tribunali con l’esterno; tuttavia, il suo Presidente è incaricato di presentare, all’opinione pubblica, la Relazione Annuale sull’attività dei tribunali.

31. Le decisioni del Consiglio vengono pubblicate e rese accessibili a tutti?

Sì, tutte le decisioni del Consiglio vengono pubblicate sul sito dell’Amministrazione Nazionale dei Tribunali.

Parte VI – Valutazione dell’indipendenza e dell’autogoverno della magistratura

32. In che misura il lavoro del Consiglio è influenzato dal:

§ potere esecutivo?

§ potere legislativo?

Ai sensi della legge, il potere legislativo e quello esecutivo non possono interferire nell’attività del Consiglio Giudiziario. Ai sensi della Costituzione e della legislazione, il principio dell’autogoverno dei tribunali implica il diritto ed il reale potere esercitato dai giudici e dai tribunali di decidere liberamente ed in maniera autonoma, sotto la propria responsabilità, su questioni riguardanti l’attività dei tribunali45.

Il Consiglio Giudiziario è un organo di autogoverno che garantisce l’indipendenza degli organi giudiziari46, pertanto non è assoggettato né al potere legislativo né a quello esecutivo. Gli organi di autogoverno del potere giudiziario (incluso il Consiglio Giudiziario) riferiscono periodicamente circa le rispettive attività solo ed esclusivamente al massimo organo di autogoverno del potere giudiziario, cioè all’Assemblea dei Giudici47.

33. Il Consiglio è indipendente da altre istituzioni dello Stato in modo da non essere soggetto ad alcun controllo da parte delle stesse?

Sì.

34. Come sono suddivisi i poteri e le responsabilità tra il Consiglio di Giustizia ed il Ministero della Giustizia?

Come già detto in precedenza, dopo la Decisione della Corte Costituzionale del 21 dicembre 1999, il Ministero della Giustizia è stato spogliato di quasi tutte le funzioni riguardanti la magistratura.

35. Come sono suddivisi i poteri e le responsabilità tra il Consiglio di Giustizia, la Corte Suprema ed i Presidenti di Tribunale?

51 Artt. 127, 120 della Legge sui Tribunali
52 Vi preghiamo di tenere in considerazione le seguenti dichiarazioni contenute nel Parere N.7 del CCJE:  *

Il sistema di autogoverno del potere giudiziario in Lituania è rappresentato dai seguenti organi: Assemblea Generale dei Giudici; Consiglio Giudiziario e Tribunale d’Onore48. Non è possibile mettere a confronto le funzioni del Consiglio Giudiziario quale organo consultivo, nell’ambito del sistema di autogoverno del potere giudiziario, con quelle della Corte Suprema o dei Presidenti di tribunale.

Va notato, innanzitutto, che in Lituania la Corte Suprema non ha specifici poteri sostanziali rispetto ad altri organi giudiziari ed ha solo un certo grado di indipenza rispetto alle funzioni esercitate dal Consiglio49, contrariamente alla Corte Suprema Amminsitrativa ed alla Corte d’Appello che hanno lo stesso livello di indipendenza. I Presidenti della Corte Suprema, della Corte Suprema Amministrativa e della Corte d’Appello, come già detto in precedenza, fanno parte di diritto del Consiglio Giudiziario.

I Presidenti ed i Vice Presidenti di tribunale, nonché i Presidenti di sezione sono funzionari e, in conformità con la procedura prevista dalla Legge sui Tribunali e dalle altre leggi in vigore, gestiscono l’attività organizzativa dei tribunali50.

I Presidenti di Tribunale sono responsabili dell’amministrazione interna degli stessi, controllano il rispetto dei principi deontologici contenuti nel Codice Etico dei Giudici, gestiscono l’attività organizzativa dei tribunali e garantiscono adeguate condizioni di lavoro per i magistrati ed il personale giudiziario.

I Presidenti di Tribunale assegnano i magistrati alle varie sezioni, stabiliscono la competenza di un giudice a trattare un determinato procedimento, assegnano ai giudici le funzioni di mortgage judge; approvano la struttura organizzativa del Tribunale; garantiscono adeguate condizioni di lavoro ai giudici ed al personale giudiziario.

I Presidenti di sezione sono responsabili del buon funzionamento della sezione a loro assegnata. Inoltre, i Vice Presidenti di Tribunale ed i Presidenti di sezione sono responsabili della parte di gestione amministrativa agli stessi attribuita dal Presidente di tribunale. I Presidenti di tribunale organizzano e supervisionano l’amministrazione dei tribunali e controllano il rispetto dei principi di cui al Codice Etico dei Giudici. I Presidenti di tribunale esaminano eventuali esposti nei confronti di atti sostanziali non connessi all’amministrazione della giustizia, riguardanti altresì il personale giudiziario, riportandone gli esisti alle parti interessate, adottano le misure necessarie per eliminare le lacune individuate ed esercitano tutte quelle funzioni relative all’amministrazione dei tribunali, agli stessi attribuite. I Presidenti di tribunale esercitano le funzioni amministrative agli stessi attribuite. Tuttavia, laddove necessario, possono delegare ai Vice Presidenti, ai Presidenti di sezione e ad altri magistrati, l’espletamento delle stesse.

L’amministrazione interna dei tribunali è disciplinata dalle relative delibere del Consiglio Giudiziario. Per esempio, il Consiglio approva i modelli relativi alle strutture dei Tribunali Distrettuali e Regionali e di quelli Amministrativi Regionali, nonché il modello per le liste delle cariche e la relativa descrizioneI Presidenti di ciascun tribunale approvano la struttura degli stessi, la lista delle cariche non giudiziarie, la descrizione delle cariche del personale giudiziario, nel rispetto dei suddetti modelli.

Il Consiglio Giudiziario approva il Regolamento di Amministrazione dei Tribunali al quale si devono attenere i Presidenti di tribunle, esamina ed approva le proposte per le bozze dei programmi di investimento destinati ai tribunali e le bozze di previsione di spesa degli stessi (elaborate dai singoli tribunali), presentandoli al Governo51.

36. La Corte Suprema o i supremi organi giurisdizionali dello Stato sono soggetti ai poteri del Consiglio di Giustizia o sono regolamentati da norme specifiche?

I supremi organi giudiziari (la Corte Suprema, la Corte Suprema Amministrativa e la Corte d’Appello) sono soggetti ai poteri del Consiglio Giudiziario, fatte salve alclune eccezioni relative a funzioni e status specifici di questi organi.

37. Chi stabilisce le priorità di azione del Consiglio?

L’Assemblea Generale dei Giudici o il Consiglio stesso.

38. . I singoli tribunali o i giudici possono ricorrere contro le decisioni del Consiglio? Se sì, come?

No.

39. Quali strumenti o pratiche utilizza il Consiglio:

§ per tutelare l’indipendenza dei giudici?

§ per tutelare i giudici da eventuali interferenze e/o attacchi da parte dell’opinione pubblica, dei media e degli altri poteri dello Stato?

§ per intervenire in caso di attacco ai propri interessi52?

§ per migliorare le metodologie di lavoro dei giudici?

Il Consiglio Giudiziario interviene prontamente contro gli attacchi nei confronti dei giudici da parte dell’opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione ovvero degli altri poteri dello Stato, così come l’Associazione Nazionale Magistrati.

Il miglioramento delle metodologie di lavoro dei giudici e dei tribunali, in generale, rappresenta una delle principali attività del Consiglio Giudiziario, che vi provvede essenzialmente, mediante l’adozione di Risoluzioni e Raccomandazioni e supervisionando la loro attuazione. Per esempio, il Consiglio Giudiziario ha approvato il Regolamento sulla Valutazione Periodica del lavoro svolto dai giudici53, la Raccomandazione sul Comportamento da tenere durante le sessioni,54 ecc. Il Consiglio Giudiziario analizza la durata dei procedimenti e chiede spiegazioni per eventuali ritardi. Inoltre, può chiedere al Presidente di un tribunale di esaminare il lavoro di un determinato giudice.

In caso di particolari questioni, vengono istituti i gruppi di lavoro, i quali analizzano la questione e preparano le relative conclusioni e raccomandazioni che il Consiglio dovrà successivamente approvare.

Parte VII – Il futuro dei Consigli di Giustizia

40. Rispetto al ruolo del Consiglio, vi sono particolari problemi fondamentali riguardanti la gestione amministrativa dei tribunali? In caso di risposta affermativa, esplicitare la risposta.

No, non ve ne sono.

41. Sono previste nel prossimo futuro, ovvero sono allo studio, riforme riguardanti il Consiglio? In caso di risposta affermativa, esplicitare la risposta.

Attualmente sono in discussione l’istituzione di alcune commissioni e di gruppi di lavoro presso il Consiglio, e le relative porcedure interne di lavoro.

42. Esistono rapporti tra il Consiglio di Giustizia e le associazioni di categoria dei giudici?

Non vi sono tra i due rapporti formali. Dal 1998 al 2006, la principale associazione di categoria dei giudici aveva diritto ad eleggere un componente del Consiglio. In seguito agli ultimi emendamenti della Legge sui Tribunali, questo diritto è stato abolito.

Tuttavia, in pratica le azioni del Consiglio Giudiziario e dell’Associazione Nazionale Magistrati (o dell’Unione Magistrati) dei Tribunali Distrettuali sono abbastanza coordinate. Molti dei componenti del Consiglio Giudiziario sono al contempo membri dell’Associazione Nazionale Magistrati.

43 La partecipazione del vostro paese alla Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ) che tipo di “valore aggiunto” apporta:

§ alle attività del Consiglio a livello nazionale?

§ in termini di cooperazione internazionale?

La Lituania è membro della Rete Europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ). I componenti del Consiglio Giudiziario partecipano ai gruppi di lavoro della Rete, come ““Timeliness”, „Councils for the Judiciary“ e „Public Confidence“. La partecipazione ai lavori di questi gruppi consente l’acquisizione di conoscenze ed informazioni utili, che vengono ritrasmesse ai gruppi di lavoro del Consiglio Giudiziario e divulgate ai tribunali.

44. Vi sono altri aspetti riguardanti il Consiglio di Giustizia del vostro paese che potrebbero risultare di particolare interesse dal punto di vista della comparazione giuridica? In caso di risposta affermativa, esplicitare la risposta.

Gli aspetti più importanti riguardanti quest’organo sono stati già trattati. Dal punto di vista della comparazione giuridica, potrebbe essere interessante sottolineare la formazione democratica del Consiglio (i suoi componenti vengono eletti dall’Assemblea dei Giudici, secondo il principio di rappresentanza dei diversi tribunali, mentre il suo Presidente è eletto dai membri dello stesso), la sua composizione (vi fanno parte esclusivamente i membri togati) e la sua indipendenza dal potere legislativo ed esecutivo.

Parte VIII – Paesi che non hanno un Consiglio di Giustizia

45. Esistono meccanismi che garantiscano il rispetto del principio di separazione dei poteri rispetto al potere giudiziario?

46. Come e da chi vengono nominati e promossi i giudici?

47. Alla nomina ed alla promozione partecipano organi indipendenti55 dal governo e dall’amministrazione?

§ In caso di risposta affermativa, qual è la loro composizione? Vi fa parte un numero fisso di giudici?

§ Come vengono scelti i membri che li compongono?

§ Quali sono le competenze di tali organi rispetto alla nomina ed alla promozione dei giudici?

48. Come vengono finanziate le attività dei tribunali? I giudici partecipano alle decisioni riguardanti il finanziamento o la gestione degli stanziamenti?

49. E’ prevista la costituzione di un Consiglio di Giustizia? In caso di risposta affermativa, quali saranno le sue competenze?

1 Art. 5 della Costituzione della Repubblica lituana (nel prosieguo “la Costituzione”)

 2 Decisione della Corte Costituzionale del 21 dicembre 1999

3 Art. 74 della Costituzione

4 Art. 114 della Costituzione

5 Decisione della Corte Costituzionale del 4 aprile 2006

6 Ibidem

7 Decisione della Corte Costituzionale del 13 maggio 2004

8 Risoluzione parlamentare sulla “Bozza di Riforma del Sistema Giudizario e sua Attuazione” del 14 dicembre 1994.

9 Si noti che, allora, il sistema giudiziario lituano era costituito da Tribunali Distrettuali e Regionali, dalla Corte d’Appello e dalla Corte Suprema. I tribunali amministrativi (Tribunale Amministrativo Regionale e la Corte Suprema Amministrativa) hanno cominciato ad operare a partire dal 1999.

10 Decisione della Corte Costituzionale del 21 dicembre 1999

11 Ibidem

12 Decisione della Corte Costituzionale del 21 dicembre 1999

3 Ibidem

14 Precedentemente il Consiglio Giudiziario si chiamava Consiglio dei Giudici. Il nome è stato modificato dalla Legge sui Tribunali.

5 Art. 93 della Legge sui Tribunali

16 Art. 128 della Legge sui Tribunali

17 Art. 112 della Costituzione.

18 Decisione della Corte Costituzionale del 21 dicembre 1999

19 Art. 106 della Legge sui Tribunali

20 Art. 103 della Legge sui Tribunali

21 Delibera del Consiglio Giudiziario del 11 giugno 2004 sull’approvazione del Regolamento sulla Distribuzione del lavoro nei Tribunali Distrettuali e Regionali, in quelli Amministrativi Regionali e nella Corte d’Appello

22 Art. 103 della Legge sui Tribunali

23 Art. 104 della Legge sui Tribunali

24 Art. 84 della Legge sui Tribunali

25 Regolamento sulla Valutazione Periodica del Lavoro svolto dai Giudici, approvato dal Consiglio Giudiziario in data 7 maggio 2004.

26 Art. 119 della Legge sui Tribunali
27 Adottata mediante referendum il 25 ottobre 1992

28 Cfr. la risposta al quesito 3, per ulteriori dettagli
29 Decisione della Corte Costituzionale del 9 maggio 2006

30 Ibidem

31 Legge di Emendamento della Legge sui Tribunali del 23 maggio 2006, N. X-611

32 Cfr. la risposta al quesito 9, per ulteriori dettagli

33 Art. 119 della Legge sui Tribunali

34 Art. 84 della Legge sui Tribunali

35 Decisione della Corte Costituzionale del 9 maggio 2006

36 La Commissione per la selezione dei giudici è composta da 7 membri che durano in carica tre anni. La Commissione si occupa della selezione dei candidati alla carica di giudice, per conto del Presidente della Repubblica. Le conclusioni della Commissione sui candidati non sono comunque vincolanti per il Presidente, anche se in pratica sono tenute in considerazione

37 Art. 93 della Legge sui Tribunali

38 Art. 127 della Legge sui Tribunali

39 Art. 128 della Legge sui Tribunali

40 Decisione della Corte Costituzionale del 9 maggio 2006

41 Art. 121 della Legge sui Tribunali

42 Art. 120 della Legge sui Tribunali

43 Art. 120 della Legge sui Tribunali

44 Art. 83 della Legge sui Tribunali

45 Art. 113 della Legge sui Tribunali

46 Art. 119 della Legge sui Tribunali

47 Art. 10 della Legge sui Tribunali

48 Art. 114 della Legge sui Tribunali

49 Cfr. la risposta al quesito 35

50 Art. 103 della Legge sui Tribunali

51 Art. 120 della Legge sui Tribunali

52 Vi preghiamo di tenere in considerazione le seguenti dichiarazioni contenute nel Parere N.7 del CCJE:

- par. 55: “Quando un giudice o un tribunale viene contestato o attaccato dai mezzi di comunicazione (ovvero dal mondo politico o sociale, attraverso i mezzi di comunicazione) per motivi connessi all’amministrazione della giustizia, il CCJE ritiene, in considerazione dell’obbligo alla riservatezza dei giudici coinvolti, che gli stessi non dovrebbero reagire utilizzando i medesimi canali. Tenendo in considerazione che i tribunali devono poter rettificare eventuali informazioni errate diffuse dalla stampa, il CCJE ritiene opportuno che il potere giudiziario dei singoli Stati ricorra al supporto di persone o organismi (ad esempio di un Consiglio Superiore della Magistratura) in grado di rispondere, quando necessario, rapidamente ed in modo efficace a tali attacchi.”

53 Risoluzione del Consiglio Giudiziario del 7 maggio 2004

54 Risoluzione del Consiglio Giudiziario del 11 giugno 2004

55 Un esempio è costituito dalle Commissioni per la Selezione dei Giudici presenti in diversi Lander tedeschi (costituiti principalmente da membri del Parlamento e da giudici), i quali possono anche decidere di non tener conto del parere del Ministro della Giustizia nella nomina o promozione di un candidato (diritto di veto). Un altro esempio è costituito dai Consigli per le Nomine Giudiziarie istituiti sempre in Germania, i quali sono composti dal Presidente del tribunale e dai giudici eletti dai colleghi, che esprimono un parere scritto (non vincolante) sulle attitudini personali e professionali di un candidato (in conformità con la Legge del Land in materia di nomina e/o promozione dei giudici).



* N.d.T. Il Parere del CCJE sui Consigli di Giustizia è del 2007 e non del 2010, come scritto sull‘originale.

* N.d.T. Da qui in avanti la numerazione sull‘originale è errata

* N.d.T. Il “mortgage judge” è un magistrato che tratta procedimenti in materia ipotecaria e creditizia .

*N.d.T. Non si capisce perchè siano state riportate qui le note che poi vengono riproposte in ultima pagina. Trattasi evidentemente di un errore.