Strasburgo, 16 marzo 2007                                                                CCJE REP(2007)37

                                                                                              Solo inglese

CONSIGLIO CONSULTIVO DEI GIUDICI EUROPEI

(CCJE)

RISPOSTE AL QUESTIONARIO

PER IL PARERE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI GIUDICI EUROPEI (CCJE) NEL 2007

relativo ai Consigli Superiori della Magistratura

 preparato dalla delegazione spagnola

José Francisco Cobo Sáenz. Presidente della 2° sezione

dell’Audiencia Provincial de Navarre.

(Confermato per il 2010)


Parte I – Contesto generale concernente il sistema giudiziario

1.         Esistono delle interferenze possibili del potere legislativo nei confronti dei giudici? In caso affermativo, precisare.

Le interferenze possibili sono determinate dal sistema di designazione dei 20 Consiglieri che fanno parte del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Attualmente la loro nomina per il periodo del mandato, che è di cinque anni, rientra nelle competenze del potere legislativo dello stato spagnolo (le Cortes Generales, che sono formate da due camere: il Congresso dei Deputati e il Senato), tramite la maggioranza dei tre quinti dei rispettivi membri delle Camere.

Esiste, inoltre, un altro tipo di «possibili interferenze», come ad esempio quelle che derivano dall’intervento delle Cortes Generales nella regolamentazione dei regimi delle retribuzioni dei Giudici e dei Magistrati (Art 403 LOPJ) e nell’adozione annuale del budget del Consiglio Generale del Potere.

Vedere le risposte alle parti III e IV del presente questionario.

2.         Il potere legislativo, il Parlamento o il potere esecutivo possono ordinare delle inchieste o istituire delle Commissioni:

  • che riguardano in maniera generale i giudici? In caso affermativo, precisare.
  • che riguardano l’attività giudiziaria?
  • che riguardano fatti già sottoposti ad un Tribunale?
  • che riguardano atti processuali (ad esempio intercettazioni telefoniche, custodia cautelare)

le Cortes Generales il governo spagnolo, né alcun parlamento delle 17 Comunità Autonome che esistono nel Regno di Spagna possono ordinare delle indagini, per i fini esposti.

Una volta l'anno e con carattere generale,il Consiglio Generale del Potere Giudiziario deve presentare, conformemente alla Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ), una relazione sullo stato, sull’operatività e sulle attività del Consiglio, delle Corti e dei Tribunali di giustizia. Tale relazione contiene anche una valutazione generale del personale, delle strutture e delle risorse necessarie ai fini di una corretta esecuzione delle funzioni attribute al Potere Giudiziario ai sensi della Costituzione e della relativa legislazione.

Le Cortes Generales, in conformità con il regolamento delle Camere, possono discutere il contenuto di tale relazione e richiedere, se necessario, la partecipazione del Presidente del Consiglio Generale del Potere Giudiziario o del suo rappresentante. Il contenuto di questa relazione, sempre secondo il regolamento delle Camere, può portare alla presentazione di mozioni, di domande con obbligo di risposta da parte del Consiglio e, in generale, all’adozione di tutte le misure previste da tale regolamento.

L’ultima relazione presentata può essere consultata sul seguente link:

 (Le CGPJ / Memoria / Anual  2006) :

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

Le Cortes Generales possono, quando il regolamento delle Camere lo prevede, richiedere una relazione al Consiglio Generale del Potere Giudiziario su delle proposte di legge o degli emendamenti su materie relative a demarcazione in ambito giudiziario; organico dei giudici, magistrati, segretari cancellieri e personale che esercita la propria attività nell’amministrazione della giustizia; norme procedurali e tutte quelle riguardanti la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e il governo delle Corti e dei Tribunali; leggi penali e norme che disciplinano il sistema carcerario. La stessa regola è applicabile, nello stesso caso, alle Assemblee legislative delle Comunità Autonome.

All'interno del Consiglio Generale del Potere Giudiziario sono costituite: la Commissione mista per le relazioni con il Ministero della Giustizia e la Commissione di coordinamento con i servizi di giustizia delle Comunità Autonome competenti in materia di personale e delle risorse materiali per l'amministrazione della giustizia.

3.         Sono possibili delle interferenze del potere esecutivo nei confronti dei giudici?

Nella regolazione normativa, tale possibilità non è prevista.

4.        In caso affermativo, il potere esecutivo può interferire:

§ nella selezione, nella formazione, nella carriera o nelle procedure disciplinari dei giudici? (in caso affermativo, precisare quale autorità esecutiva)

§ nella designazione dei Presidenti dei Tribunali? (in caso affermativo, precisare quale autorità esecutiva)

§ nella gestione amministrativa dei Tribunali? (in caso affermativo, precisare quale autorità esecutiva)

Nella regolazione normativa, tale possibilità di interferenza non è prevista:

§Nella selezione, nella formazione, nella carriera o nelle procedure disciplinari dei giudici

§Nella designazione dei Presidenti dei Tribunali.

Per quel che concerne la gestione amministrativa dei Tribunali, il Ministero di Giustizia a livello dello stato e i Dipartimenti di Giustizia della Comunità Autonome competenti in materia di personale e di risorse materiali per l’Amministrazione della Giustizia, devono collaborare all’interno delle istituzioni con il Consiglio Generale del Potere Giudiziario e le Salas de Gobierno des Tribunales Superiores de Justicia (Camere di governo dei Tribunali regionali, che esistono in ciascuna delle 17 Comunità Autonome dello Stato spagnolo), in materia di personale, strutture e risorse per il corretto svolgimento delle funzioni, che la Costituzione e le leggi organiche conferiscono al potere giudiziario. Sfortunatamente, non è sempre così.

5.        Il personale del Tribunale lavora sotto l’autorità:

§ di un giudice?

§ del Presidente del Tribunale?

§ del Ministero della Giustizia?

La risposta non può essere univoca; in generale possiamo dire che il personale del Tribunale lavora sul piano tecnico - procedurale sotto la guida del cancelliere della Corte o del Tribunale corrispondente, che a sua volta è soggetto all’autorità del giudice o del Tribunale in cui esercita le sue funzioni, e per alcuni aspetti all’autorità della Sala de Gobierno du Tribunal corrispondente (Camere di governo dei rispettivi Tribunali). Su questo aspetto tecnico-procedurale, il personale del Tribunale non è mai sotto l'autorità del Ministero della Giustizia, né dei Dipartimenti di giustizia delle Comunità Autonome, competenti in materia di personale al servizio dell’amministrazione della giustizia.

Il Ministero della Giustizia e i Dipartimenti di Giustizia delle Comunità Autonome, competenti in materia di personale al servizio dell'Amministrazione della Giustizia, esercitano le stesse competenze sui funzionari che compongono il corpo dei medici legali, dei docenti dell'Istituto nazionale di tossicologia e di scienze della medicina Legale, di Gestione procedurale e amministrativa, dei tecnici dell'Istituto Nazionale di Tossicologia e Scienze della medicina legale. Questi corpi di funzionari al servizio dell'Amministrazione della Giustizia verranno considerati come corpi nazionali.

Le competenze citate comprendono tutte le questioni relative allo statuto e al regime giuridico del personale, compresa la selezione, la formazione iniziale e continua, la nomina delle destinazioni, le promozioni, le situazioni amministrative, la giornata di lavoro, l’orario di lavoro e il regime disciplinare.

6.        Un Presidente di Tribunale è competente:

§ in materia di valutazione del lavoro dei giudici del proprio Tribunale?

§ relativamente alla distribuzione dei compiti tra i giudici?

§ in materia disciplinare nei confronti dei giudici?

§ relativamente all’avanzamento di carriera dei giudici?

§ altro? In caso affermativo, precisare.

I Presidenti dei Tribunali non sono competenti nelle materie citate. La valutazione del lavoro dei giudici e l’avanzamento nella carriera rientrano nelle competenze del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, che decide anche nei casi più gravi di responsabilità disciplinare. Per quanto riguarda la distribuzione del lavoro tra i giudici ed i Tribunali, la competenza, per stabilire il sistema di assegnazione delle cause e la relativa assegnazione tra i differenti Tribunali, viene ripartita in maniera coordinata tra le Salas de Gobierno dei Tribunales Superiores de Justicia, dell’Audiencia Nacional e del Tribunal Supremo e il Consiglio Generale del Potere Giudiziario (Camere di governo dei rispettivi Tribunali).

Parte II – Generalità concernenti i consigli superiori della magistratura

7.        Esiste un Consiglio superiore della magistratura nel vostro sistema giudiziario?

Sì.

8.        Qual è il titolo esatto o la denominazione esatta di questo organo (nel caso in cui un tale organo non esista, qual è il servizio o la struttura – ad esempio il Ministero della Giustizia – responsabile dei compiti attribuiti in principio a questo organo)?

“ Consejo General del Poder Judicial” (Consiglio Generale del Potere Giudiziario)

9.        Qual è la base giuridica del Consiglio Superiore della magistratura?

§ la Costituzione?

§ la legislazione?

§ altro? In caso affermativo, precisare.

La Costituzione, all’articolo 122 stabilisce quanto indicato di seguito:

1) La legge organica sul potere giudiziario regolerà la costituzione, il funzionamento e l'amministrazione di preture e Tribunali, nonché lo statuto giuridico dei giudici e magistrati di carriera, che formeranno un corpo unico, e del personale addetto all'amministrazione della giustizia.


2) Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è l'organo di governo di quest'ultimo. La legge organica stabilirà il suo statuto, il regime di incompatibilità dei suoi membri e le loro funzioni, in particolare per quanto riguarda le nomine, le promozioni, il controllo e la disciplina.


3) Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario sarà formato dal Presidente del
Tribunal Supremo, che lo presiederà, e da venti membri nominati dal Re per un periodo di cinque anni. Di questi, dodici saranno scelti fra giudici e magistrati di tutte le categorie, nei termini stabiliti dalla legge organica; quattro su proposta del Congresso e quattro su proposta del Senato, in entrambi i casi a maggioranza dei tre quinti dei loro membri, saranno scelti fra avvocati e altri giuristi, tutti di riconosciuta competenza e che esercitino l'attività professionale da più di quindici anni.

10.      Si prega di fornire una breve storia (indicando ad esempio quando questo Consiglio è stato creato, per quali motivi, eccetera). (Nel caso in cui un tale organo non esista, precisarne la ragione ed indicare i motivi per cui i compiti sono stati affidati ad un organo giudiziario - ad esempio, il Ministero della Giustizia).

L’istituzione del Consiglio Generale del Potere Giudiziario come organo di governo del potere giudiziario, rappresenta la risposta diretta alle intenzioni dei padri della Costituzione del 1978, che avevano espressamente previsto e definito il ruolo dell’istituzione, nell’Art. 122 della Costituzione spagnola.

L’Art. 122 della Costituzione prevede l’attuazione di queste disposizioni costituzionali mediante l’emanazione di una Legge organica di cui al paragrafo precedente, che risulta essere il più appropriato strumento di regolamentazione dell’organo di governo del potere giudiziario. La prima legge sul Consiglio Generale del Potere Giudiziario è stata la Legge organica 1/1980 del 10 gennaio, la cui rapida emanazione era finalizzata alla costituzione della Corte Costituzionale, dal momento che, ai sensi dell’Art.159.1 della Costituzione, due dei membri della Corte devono essere nominati dal Consiglio. Successivamente, il Parlamento ha emanato la Legge organica 6/1985 del 1 luglio (il Titolo II, Capo II è dedicato interamente al Consiglio Generale del Potere Giudiziario), che ha definitivamente regolamentato il Consiglio Generale del Potere Giudiziario ed abrogato la precedente legge organica 1/1980 del 10 gennaio.

La Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ)  ha subito, a sua volta, ulteriori riforme parziali attraverso delle leggi organiche attuate mediante legislazione, in taluni casi espressamente emanate per questo fine. In altri casi, la riforma è avvenuta in considerazione della natura della materia da trattare (Jurisdiccíon Militar, ovvero la giurisdizione militare che viene esercitata nell’ambito strettamente limitato all’esercito e in caso di uno stato di assedio, conformemente ai principi della Costituzione. La Legge del Tribunal del Jurado, l’istituzione della commissione giudicatrice, nella forma e per i processi a carattere penale determinati dalla legge, ecc.)

Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario non è regolamentato solo ed esclusivamente dal proprio regolamento interno – Regolamento 1/1986 del 22 aprile sull’Organizzazione e l’Operatività del Consiglio Generale del Potere Giudiziario – adottato dallo stesso in conformità con i poteri ad esso conferiti nell’Art. 110.1 della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ).

L’istituzione del Consiglio Generale del Potere Giudiziario ha sicuramente rappresentato un’importante innovazione per i padri della Costituzione spagnola del 1978 (modellata, per quanto concerne la materia, su analoghe istituzioni francesi, italiane e portoghesi), dato che a rigore di termini, non è ravvisabile nella storia costituzionale spagnola un precursore diretto di un organo di governo del potere giudiziario indipendente, che vigili sull’indipendenza di quest’ultimo.

Tuttavia, vi sono state delle istituzioni specifiche che, in un certo qual modo, potrebbero essere considerate “precursori” dell’attuale Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Tra questi vanno menzionati la Giunta Centrale o Suprema, istituita mediante R.D. del 20 ottobre 1923 ed in particolare il Consiglio Giudiziario.

Quest’ultimo è stato istituito mediante R.D. del 18 maggio 1917, rapidamente abolito mediante R.D. del 18 luglio dello stesso anno, prima che lo stesso avesse cominciato ad essere operativo; successivamente, è stato nuovamente istituito con R.D. del 21 giugno 1926 ed ha operato sino alla sua nuova abolizione mediante Decreto del 19 maggio 1931; infine, la Legge del 20 dicembre 1982 ha sancito l’istituzione di un nuovo Consiglio Giudiziario, che sarebbe rimasto in carica sino all’istituzione di un sistema costituzionale democratico.

Tuttavia, è d’obbligo sottolineare che nessuno dei suddetti organismi costituisce realmente un precursore del Consiglio Generale del Potere Giudiziario attuale. Sebbene alcuni organismi, in alcuni periodi ed in determinate circostanze, riflettessero un reale tentativo di istituzionalizzare, almeno in parte, un organo di governo indipendente che vigilasse sull’indipendenza del potere giudiziario, nessuno è effettivamente riuscito nell’intento.

In effetti, un organismo di questa natura può essere istituito solo ed esclusivamente all’interno di un sistema democratico costituzionale - basato sulla separazione dei poteri e sull’effettiva tutela dei diritti e delle libertà civili fondamentali – e , pertanto, tale obiettivo è stato raggiunto solo dopo l’entrata in vigore dell’attuale Costituzione.

Parte III – Composizione

11.      Qual è la composizione del Consiglio superiore della magistratura:

§ numero di membri?

§ qualifica dei membri?

§ i giudici che ne sono membri hanno bisogno di qualifiche speciali o di un’esperienza particolare?

§ è possibile essere membro del consiglio se non si è magistrato? Precisare (numero di membri esterni, qualifiche, funzioni specifiche)

12.      Descrivere la procedura di designazione:

§ chi nomina i membri del Consiglio? (giudici o altre istituzioni o autorità, precisare)

§ quale è il sistema di designazione utilizzato? (Voto, candidatura individuali, nomina, eccetera)

NOTA: le risposte alle due domande precedenti sono riunite in una risposta comune

La composizione del Consiglio Generale del Potere Giudiziario viene sancita nell’Art. 122. 2. della Costituzione precedentemente citata, e negli articoli 111, 112 e 113 della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ) conformemente alle disposizioni seguenti:

Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è formato dal Presidente del Tribunal Supremo, che lo presiede, e da venti membri (chiamati Vocales) proposti dal Congresso dei Deputati e dal Senato in base alla seguente distribuzione:

* Ciascuna delle Camere del Parlamento spagnolo, (Cortes Generales, composte dal Congresso dei Deputati e dal Senato) elegge, con la maggioranza di tre quinti, sei membri (Vocales) tra i giudici e i magistrati di tutte le categorie giudiziarie, che verranno proposti per la nomina dal re, conformemente al seguente processo:

a.        I giudici ed i magistrati di tutte le categorie giudiziarie che si trovano in servizio attivo e che non sono membri del Consiglio uscente e non esercitano le proprie funzioni negli organi tecnici di quest’ultimo, potranno essere proposti.

b.        La proposta verrà formulata al Re dal Congresso dei Deputati e il Senato; ciascuna Camera dovrà proporre sei membri (Vocales) tramite maggioranza di tre quinti dei rispettivi membri, tra quelli che vengono presentati alle Camere dai giudici ed i magistrati, conformemente a quando previsto nel paragrafo che viene indicato di seguito con la lettera c).

c.        I candidati verranno presentati, fino ad un massimo del triplo dei dodici posti da proporre, dalle associazioni professionali dei Giudici e dei Magistrati o da un numero di Giudici e di Magistrati che rappresenta almeno il 2% di tutti quelli che sono in servizio attivo. La determinazione del numero massimo di candidati che deve presentare ciascuna associazione e del numero massimo di candidati che possono presentarsi con le firme dei Giudici e dei Magistrati, si adatterà a dei criteri rigidi di proporzionalità, conformemente alle seguenti regole:

i.                  I 36 candidati saranno distribuiti rispetto al numero di iscritti di ciascuna associazione e al numero di non iscritti a ciascuna associazione; quest’ultimo numero determinerà il numero massimo di candidati che possono essere presentati tramite firme di altri giudici e magistrati non associati; tutto questo, secondo i dati presenti nel Registro costituito presso il Consiglio Generale del Potere Giudiziario ai sensi dell'art. 401 della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ) e senza che alcun giudice o Magistrato possa sostenere più di un candidato con la propria firma.

ii.                 Nel caso in cui il numero dei Giudici e Magistrati presentati con il supporto di firme sufficienti superi il massimo indicato nel paragrafo precedente, verranno considerati come candidati solo quelli che, fino al numero massimo, saranno sostenuti dal numero maggiore di firme. Al contrario, nel caso in cui il numero di candidati approvato dal firme non sia sufficiente a coprire il numero totale di 36, gli altri candidati verranno forniti dalle associazioni in proporzione al numero di affiliati; a tale scopo e per evitare ritardi, le associazioni includeranno nella propria proposta iniziale, in maniera differenziata, un elenco complementare di candidati.

iii.                Ogni associazione determinerà, in conformità con il proprio Statuto, il sistema per eleggere i candidati che la rappresenteranno.

d. Tra i 36 candidati presentati, conformemente alle disposizioni della lettera C) riportata in precedenza, l’Assemblea plenaria del Congresso dei deputati eleggerà, prima tre membri, e dopo questa prima elezione, il Senato eleggerà gli altri 6 Membri tra i candidati restanti.

* Ogni Camera del Parlamento elegge, inoltre, tramite una maggioranza di tre quinti, quattro membri (Vocales) tra gli avvocati e gli altri giuristi di comprovata competenza, con più di quindici anni di pratica professionale, che non sono membri del Consiglio uscente e non esercitano la propria attività negli organi tecnici di quest’ultimo.

Tra i giudici ed i magistrati

Tra i giuristi di comprovata competenza

Totali

Membri proposti dal Congresso

6

4

10

Membri proposti dal Senato

6

4

10

TOTALE

MEMBRI

12

8

20

Presidente

Proposto dall’Assemblea Plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario tra giudici professionisti o giuristi di comprovata competenza

1

13.      Come viene nominato il Presidente e/o il Vicepresidente del Consiglio?

Il Presidente del Tribunal Supremo e del Consiglio Generale del Potere Giudiziario è nominato direttamente dal Re, dietro proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario che sceglierà tra giudici professionisti o giuristi di comprovata competenza e con più di quindici anni di pratica professionale. Potrà essere eletto e nominato una sola volta, per un nuovo mandato. La proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario viene adottata con la maggioranza dei tre quinti dei propri membri nel corso della relativa sessione costitutiva.

Il Vicepresidente del Consiglio Generale del Potere Giudiziario viene proposto dall’Assemblea Plenaria del Consiglio tra i propri membri, con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, ed è nominato dal Re. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di vacanza, assenza, malattia o per qualsiasi altra valida ragione.

14.      Qual è la durata del mandato di un membro del Consiglio?

Cinque anni, a partire dalla data di costituzione. Al termine di questo periodo di tempo, il Consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio. Questa è la situazione in cui si trova attualmente il Consiglio del Potere giudiziario spagnolo, il cui mandato di cinque anni è scaduto il 7 novembre 2006. I procedimenti per il rinnovo prevedono che sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Presidente si rivolga alle due Camere richiedendo l’elezione dei nuovi membri (Vocales) e fornendo loro le informazioni aggiornate relativamente alla graduatoria per gli scatti di anzianità e al registro delle associazioni professionali di giudici e magistrati. Tali elementi costituiranno dei fattori determinanti nella presentazione delle candidature, conformemente a quanto esposto in precedenza. Le quattro associazioni giudiziarie hanno concluso le relative procedure interne per l’elezione degli aspiranti membri (Vocales) del Consiglio giudiziario del potere giudiziario (e quattro di questi aspiranti hanno ottenuto il numero di consensi richiesto); tuttavia la procedura non è stata ancora completata presso le Cortes Generales. In risposta ad alcune osservazioni del nuovo Ministro della Giustizia del governo spagnolo, l’assemblea plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, in occasione della sessione del 28 febbraio 2007, ha adottato la dichiarazione ufficiale che è trascritta nella nota riportata di seguito[1].

15.       Un membro può essere rimosso dalla sua carica contro la sua volontà? In caso affermativo, in quali circostanze?

I membri (Vocales), del Consiglio Generale del Potere Giudiziario non sono vincolati da alcun mandato di tipo imperativo, e possono essere dimessi dalle loro funzioni solo alla scadenza del mandato, per rinuncia, incapacità, incompatibilità o inadempienza grave dei doveri derivanti dalle proprie funzioni.

L'accettazione della rinuncia sarà di competenza del Presidente. La valutazione di altre cause della cessazione dovrà essere accordata dall’assemblea plenaria del Consiglio Generale con la maggioranza di tre quinti dei suoi membri.

I dodici membri (Vocales), nominati tra giudici e magistrati di tutte le categorie giudiziarie cessano la propria attività, quando per pensionamento o altro motivo, non appartengono più alla carriera giudiziaria.
Qualsiasi abbandono anticipato da parte di un membro del Consiglio Generale del Potere Giudiziario determina la sua sostituzione. A tal fine, il Presidente del Consiglio informa la Camera che aveva eletto il membro che termina l’attività lavorativa di tale circostanza, in modo che provveda a presentare una nuova proposta con la stessa maggioranza richiesta per l’elezione iniziale. Chi viene eletto per sostituire il membro (Vocal) che termina l’attività lavorativa deve soddisfare, a seconda dei casi, le condizioni richieste per la sua elezione.

Parte IV – Risorse

16.       Quali risorse finanziarie sono assegnate al Consiglio?

Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario elabora ed adotta il proprio bilancio operativo, e si occupa anche della sua gestione e del suo controllo. Questo bilancio, in una sezione separata, fa parte del bilancio generale dello Stato. A partire da una riforma realizzata dalla Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ) nel 1944, il progetto definitivo, elaborato in base alle direttive dalla Commissione per il bilancio, viene adottato dall’Assemblea Plenaria. La regolamentazione precedente si riferiva al progetto preliminare e non al progetto finale, come avviene attualmente.

La commissione per il bilancio, precedentemente citata, invia la documentazione relativa alla modifica dei crediti di bilancio per l’adozione definitiva del Presidente o l’approvazione preliminare dell’Assemblea Plenaria, secondo i casi, e informa l’Assemblea plenaria sul conto di liquidazione del bilancio, formulato dal Segretario Generale.

Ascolta

Trascrizione fonetica

17.       Il Consiglio dispone del proprio personale?

Sì, è integrato agli Organi Tecnici, al servizio del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, come previsto negli articoli dal 144 al 148 della LOPJ, e nel regolamento di organizzazione e funzionamento del  Consiglio Generale del Potere Giudiziario, dove se ne determina la struttura, le funzioni e le competenze dei relativi organi tecnici.

È possibile consultare l’organigramma sul collegamento riportato di seguito (El CGPJ /  Memoria / Anual  2006, pdf. « Organigrama »

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

18.       Nel caso in cui il consiglio non disponga del proprio personale, il personale appartiene:

-    al Ministero della Giustizia?

-    alla Corte Suprema?

-    a un’altra istituzione? Precisare

Vedere la risposta alla domanda precedente.

19.       Qual è l’organico del personale?

Le dotazioni nelle relazioni dei posti di lavoro del Consiglio, in data 31 dicembre 2005, ammontano a 452 posti di lavoro, di cui 418 corrispondono a funzionari (di carriera, ad interim o temporanei) e 34 al personale di servizio. In data 31 dicembre  l’organico effettivo era composto da 426 persone.

20.       Quali sono le qualifiche del personale?

Negli organi tecnici del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, possono esercitare le proprie funzioni i membri delle carriere giudiziarie ed i procuratori, i cancellieri, i membri del corpo di gestione procedurale e amministrativa, i membri che si occupano della documentazione procedurale e amministrativa, i membri del corpo di assistenza giudiziaria al servizio dell’amministrazione della giustizia ed i funzionari delle amministrazioni pubbliche, con il numero fissato dagli elenchi corrispondenti dei posti di lavoro.

I membri degli organi tecnici di livello superiore, a cui si richiede una laurea in giurisprudenza, agiscono in qualità di esperti giuridici al servizio del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

21.       Il personale deve essere composto – anche solamente in parte – da giudici?

Come abbiamo appena affermato, i membri delle carriere giudiziarie ed i procuratori possono svolgere le proprie funzioni negli organi del Consiglio Generale del Potere Giudiziario ed agiranno sempre in qualità di esperti giuridici al servizio del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

Ascolta

Trascrizione fonetica

22.       Quali sono i compiti del personale del Consiglio?

a.    preparare la documentazione per i membri del Consiglio?

b.    fornire ai membri del Consiglio un’analisi e una valutazione della procedura seguita dai Tribunali?

c.    altro? In caso affermativo, precisare.

Conformemente al regolamento del Consiglio Generale del Potere Giudiziario 1/1996 del 22 aprile, sull'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, è necessario distinguere tra le attribuzioni degli Organi tecnici.

* Il Segretariato Generale, sotto la direzione superiore del Presidente, si occupa:

1. Di fornire ai membri del Consiglio le convocazioni per le riunioni dei relativi organi a cui devono partecipare, insieme all’ordine del giorno e alla documentazione corrispondente.

2. Di partecipare alle sedute dell’Assemblea plenaria e delle commissioni (con voce ma senza diritto di voto) e di redigere i documenti corrispondenti.

3. Di controllare il registro degli atti del Consiglio e di rilasciare le certificazioni derivanti dagli accordi adottati.

In materia economica e finanziaria, il Segretario Generale deve:

Autorizzare le spese nei casi non riservati all’Assemblea plenaria o alla Commissione permanente; ordinare i pagamenti sul conto del Consiglio presso il Banco de España; formulare il conto di liquidazione del bilancio; autorizzare i documenti contabili e di tesoreria e gli atti di disposizione del conto del Consiglio presso il Banco de España; esercitare le funzioni che gli vengono conferite dal Presidente.

·         L’Ufficio tecnico è l’organo che, in generale, deve consigliare e assistere gli organi del Consiglio Generale in materia tecnico-giuridica e controllare lo svolgimento dell’attività amministrativa necessaria per sostenere l’organizzazione e l’adempimento delle funzioni di relazione e di cooperazione istituzionale e di perfezionamento tecnico dell’amministrazione della giustizia.

·         Il servizio del personale giudiziario, che è costituito dalle seguenti sezioni: regime giuridico dei giudici e dei magistrati; sezione di selezione, formazione e perfezionamento e sezione del regime disciplinare.

·         La Gestione, che è l’organo tecnico del Consiglio, incaricato delle gestione di tutte le azioni necessarie in materia di regime interno o economico finanziario.

·         Il responsabile del controllo di gestione, che svolge tra le varie funzioni quelle indicate di seguito: controllare preventivamente gli atti, i documenti ed i dossier da cui possono derivare delle obbligazioni o dei diritti di carattere economico; autorizzare il conto di liquidazione del Bilancio da presentare al Tribunale dei Conti; partecipare all’assemblea economica; gestire la contabilità; assistere il Consiglio in materia finanziaria.

·         L’ispettorato, che dipende dall’Assemblea Plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, esercita il controllo del funzionamento dei servizi dell’amministrazione della giustizia tramite la realizzazione di azioni e di visite che gli vengono ordinate dall’assemblea plenaria o dal suo Presidente, con riserva della competenza degli organi di governo dei Tribunali. Il Presidente o il Vicepresidente, all’occorrenza, esercitano la direzione superiore delle attività dell’ispettorato coordinandole con l’assemblea plenaria e gli altri organi del Consiglio, in base alla natura delle azioni realizzate e alle relative competenze.

Il responsabile dell’ispettorato deve appartenere alla carriera giudiziaria ed avere la categoria di magistrato del Tribunal supremo. La nomina e la revoca della nomina del responsabile dell’ispettorato vengono svolte liberamente dall’assemblea plenaria del Consiglio.

Le unità ispettive territoriali, nel numero stabilito dal personale del Consiglio, sono composte da un ispettore delegato, membro della Carriera Giudiziaria, appartenente alla categoria di magistrato e con almeno cinque anni di servizio in tale funzione, e da un Segretario d’ispezione, membro della cancelleria con almeno cinque anni di esperienza in tale funzione. Ogni unità è assegnata per l'esercizio delle sue funzioni al territorio di una o più Comunità Autonome, fermo restando che è possibile affidarle delle azioni in un altro territorio. Gli ispettori delegati ed i segretari d’ispezione vengono nominati conformemente a quanto previsto per i funzionari di livello superiore del Consiglio Generale del Potere Giudiziario per un periodo di cinque anni.

Parte V – Compiti

23.       Descrivere i differenti compiti del Consiglio superiore della magistratura (nel caso in cui un tale organo non esista, precisare quali sono le istituzioni responsabili per i compiti elencati di seguito – consultare anche la parte VIII del questionario in oggetto):

§     in materia di politica del personale? (designazione e promozione dei giudici, designazione dei Presidenti o dei direttori amministrativi dei Tribunali, assegnazione dei giudici e definizione del loro numero, definizione del numero e della sede dei Tribunali, trasferimento dei giudici, eccetera)

§     in materia di formazione iniziale e/o continua dei giudici e/o del personale dei Tribunali?

§     in materia di attività dei Tribunali in generale? (valutazione della qualità dell’attività dei Tribunali, attuazione di una politica, di norme e di obiettivi concernenti l’attività, introduzione di sanzioni per uso improprio dei fondi)?

§     per quel che riguarda i singoli compiti del giudice? (valutazione del suo lavoro, definizione di criteri di valutazione per qualità e quantità delle sentenze)?

§     in materia di procedura disciplinare nei confronti dei giudici? (Il Consiglio dispone di un potere di iniziativa o di sanzione? Esiste una possibilità di appello o un altro ricorso contro le sanzioni? quando il Consiglio esercita un potere disciplinare, rispetta le disposizioni dell’articolo 6 della CEDH?)                                                                                                                                                                      

§     in materia di budget della giustizia? (il Consiglio prende parte alle negoziazioni per il budget con il governo o il Parlamento? Il Consiglio è competente per la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai Tribunali e per il controllo dell’utilizzo dei crediti assegnati ad ogni Tribunale?)

§     in altri settori non menzionati in precedenza? (ad esempio, partecipazione al processo legislativo, rapporti forniti al governo/Parlamento sui problemi di fondo riscontrati nel sistema giudiziario?). Precisare.

Come affermato in precedenza, (risposta alla domanda numero 9), l’articolo 122.2 della Costituzione spagnola stabilisce che: Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è l'organo di governo di quest'ultimo. La legge organica stabilirà il suo statuto, il regime di incompatibilità dei suoi membri e le loro funzioni, in particolare per quanto riguarda le nomine, le promozioni, il controllo e la disciplina.

Questa norma non concretizza tutte le funzioni del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, ma fa solamente riferimento ad alcune di esse, senza che ciò abbia carattere esaustivo (funzioni, in particolare in materia di nomine, promozioni, indagini e regime disciplinare), rimettendone la determinazione completa ad una Legge Organica.

Negli Articoli 107 e successivi della Legge Organica 6/1985, del primo luglio, del Potere Giudiziario, vengono indicate le competenze del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, che possono sistematicamente essere classificate nella seguente maniera:

1. Funzioni connesse alla nomina delle cariche più elevate:

Proposta di nomina del Presidente del Tribunal Supremo di Giustizia nonché Presidente del Consiglio Generale del Potere Giudiziario; proposta di nomina dei magistrati della Corte Costituzionale; diritto ad essere consultato per la nomina del Procuratore Generale dello Stato. Al Consiglio Generale spettano anche i poteri di nomina del Segretario Generale del Consiglio e del personale amministrativo sotto il suo controllo.

2. Attribuzioni in materia di scelta, formazione, nomina, destinazione, aggiornamento, promozione dei giudici di ogni ordine e grado, includendo in tal senso il sistema disciplinare e le questioni amministrative agli stessi relative.

Nomina di Giudici tramite provvedimento; e proposta di nomina dei magistrati del Tribunal supremo, dei Presidenti e dei magistrati mediante Regio Decreto approvato dal Ministro di Giustizia

3. Ispezione delle corti (Juzgados. Giurisdizione unipersonale) e dei Tribunali e autorità disciplinare.
L´Art. 107 della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ) indica che «l’ispezione delle corti e dei Tribunali» rientrerà tra le competenze del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. E successivamente nell’Art. 171, specifica che « il Consiglio Generale del Potere Giudiziario controlla e sorveglia tutte le corti ed i Tribunali per controllare l’amministrazione della giustizia».

L’ispezione consisterà nell’esaminare tutti gli elementi necessari per conoscere il funzionamento della Corte o del Tribunale e l’adempimento dei doveri del personale giudiziario nel soddisfare, in particolare, le esigenze di una gestione rapida ed efficace di tutte le attività.

D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che l'interpretazione e l'applicazione delle leggi fatte dai giudici o dai Tribunali nell’amministrazione della giustizia, non potrà, in nessun caso, essere oggetto di approvazione, censura o correzione, durante o in conseguenza di ispezioni.

L’ispettorato è l’organizzazione tecnica che sotto il controllo dell’assemblea plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario esercita il controllo del funzionamento dei servizi dell'amministrazione della giustizia, attraverso l'attuazione diazioni e di visite che gli vengono ordinate dall’Assemblea plenaria o dal suo Presidente, ferma restando la competenza degli organi di governo dei Tribunali.

Analogamente, questo servizio riceve e verifica i reclami e le richieste che vengono rivolte al Consiglio in merito al funzionamento dei vari organi giudiziari e l'esercizio delle funzioni da parte di tutto il personale giudiziario, riferendo tali reclami e tali richieste alla Commissione disciplinare.

In questo senso, l’assemblea plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, nella riunione del 2 dicembre 1998, ha adottato il Reglamento Quejas Reclamaciones (Ordinanza di lamentele e reclami) in cui vengono indicate le azioni che dovranno essere intraprese in seguito ai reclami, ai suggerimenti e alle richieste dei cittadini sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia. L’Instrucción 1/1999 (in cui sono inclusi il protocollo di servizio, i moduli di gestione delle richieste e dei reclami e l’informazione preventiva ai cittadini) completa tale ordinanza.

L'autorità disciplinare non è di esclusiva competenza del Consiglio Generale del Potere Giudiziario; in base all'entità, la sanzione può essere imposta da: i Presidenti del Tribunal Supremo (Corte di Cassazione), dell’Audiencia Nacional e dei Tribunales Superiores de Justicia; dalle Salas de Gobierno (Camere di Governo) dei Tribunali precedentemente indicati, dalla Commissione disciplinare e dall’Assemblea plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

In ogni caso, nell'ambito di un procedimento disciplinare nei confronti dei giudici, vi è la possibilità di ricorso davanti ai Tribunali dell’Orden jurisdiccional Contencioso - Administrativo (giurisdizione amministrativa), contro le sanzioni, nei casi in cui il potere disciplinare sia stato esercitato dal Consiglio o da altri organi e autorità giudiziarie.

4. Funzioni consultive

Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario deve provvedere alla stesura di relazioni su disegni di legge e bozze di altre disposizioni legislative dello Stato e delle Comunità Autonome concernenti questioni che, in toto o in parte, potrebbero riguardare il Potere Giudiziario o l’esecuzione delle funzioni giudiziarie. Inoltre, su richiesta delle Cortes Generales ovvero delle Assemblee Legislative delle Comunità Autonome, dovrà provvedere alla stesura di relazioni sulle proposte di legge o sugli emendamenti connessi alle medesime questioni.

Concretamente, l’Art. 108 della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ) attribuisce al Consiglio Generale del Potere Giudiziario la competenza per informare sui disegni di legge e le disposizioni dello Stato o delle Comunità Autonome sui seguenti temi:

·                     Determinazione e modifica delle demarcazioni in ambito giudiziario.

·                     Definizione e modifica del personale organico di giudici, magistrati, segretari e del personale che svolge le proprie funzioni nell’amministrazione della giustizia

·                     Statuto organico dei giudici e dei magistrati

·                     Statuto organico dei segretari e del personale restante, al servizio dell’amministrazione della Giustizia.

·                     Norme procedurali o che riguardano aspetti giuridici costituzionali della tutela davanti ai Tribunali ordinari dell’esercizio dei diritti fondamentali e di tutte quelle norme che riguardano la costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e il governo delle Corti e dei Tribunali.

·                     Leggi penali e norme relative al regime penitenziario.

·                     Altri elementi attribuiti dalla legge.

5. Elaborazione della relazione annuale.

Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario deve presentare alle Cortes Generales una relazione annuale sullo stato, sull’operatività e sulle attività del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, delle corti (Juzgados. Giurisdizione unipersonale) e dei Tribunali di Giustizia, che contenga altresì una valutazione del personale, delle strutture e delle risorse in generale, necessarie ai fini di una corretta esecuzione delle funzioni attribuite al Potere Giudiziario, ai sensi della Costituzione e della relativa legislazione.

6. Pubblicazione ufficiale della raccolta della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Raccolta delle sentenze della Corte di Cassazione).

7. Elaborazione, gestione e controllo del rispetto del proprio budget.

8. Autorità di regolamentazione

Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario può emettere regolamenti che disciplinino la propria organizzazione, l’operatività ed il personale dello stesso, nonché in attuazione o applicazione della Legge organica e, laddove espressamente previsto nella Legge in oggetto, quei regolamenti che rientrano nell’ambito dei propri poteri .

La Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ) concretizza, nel suo Art. 110, alcune competenze di regolamentazione del consiglio.

Tale norma prevede che:

«Questi regolamenti potranno disciplinare le condizioni accessorie per l'esercizio dei diritti e dei doveri che sono previsti dallo statuto giudiziario, senza innovarli o modificare lo statuto stesso nel suo insieme”. Potranno essere adottati nei casi in cui sono necessari per l'esecuzione o l'applicazione di questa legge, nei casi in cui sono previsti e in particolare, nei seguenti ambiti:

1. Sistema di accesso, promozione e specializzazione nella carriera giudiziaria, regime dei funzionari giudiziari in formazione e dei giudici supplenti; corsi teorici e pratici presso la Scuola giudiziaria e l'organizzazione e le funzioni della stessa. A tal fine, nello svolgimento delle funzioni di organizzazione e di regolamentazione della Escuela Judicial, è necessario determinare la composizione del suo Consiglio direttivo, in cui il Ministero di Giustizia, le Comunità Autonome con competenze in materia di giustizia e le associazioni professionali dei giudici e dei magistrati, dovranno necessariamente essere rappresentati.

2. Forma di distribuzione e copertura dei posti vacanti di giudici e magistrati.

3. Tempo minimo di permanenza presso la destinazione dei giudici e dei magistrati

4. Svolgimento di concorsi e modalità di richiesta per la copertura dei posti e delle nomine su base discrezionale.

5. Attività di formazione dei giudici e magistrati e modalità per conseguire diplomi di specializzazione.

6. Situazioni amministrative dei giudici e magistrati.

7. Concessione di licenze e permessi per giudici e magistrati.

8. Valutazione, come merito preferenziale, della conoscenza della lingua e del diritto propri delle Comunità Autonome, per la copertura dei posti giudiziari nel territorio della rispettiva comunità.

9. Regime delle incompatibilità e sistema di gestione dei dossier relativi ad argomenti concernenti lo statuto di giudici e magistrati

10. Contenuto della graduatoria per gli scatti di anzianità in base ai termini previsti dalla legge.

11. Sistema di sostituzioni, dei magistrati supplenti, dei giudici provvisori e dei giudici di pace.

12. Funzionamento e poteri delle Salas de Gobierno, delle Assemblee dei giudici e altri organi governativi e elezione, nomina e sospensione dei membri delle Salas de Gobierno (Camere di governo dei rispettivi Tribunali), e dei giudici decani.

13. Controllo delle Corti (Juzgados. Giurisdizione unipersonale), e dei Tribunali e gestione delle richieste e dei reclami.

14. Diffusione dei documenti legali, organizzazione dei giorni e degli orari, definizione degli orari dell’udienza pubblica e costituzione degli organi giudiziari al di fuori della loro sede.

15. Specializzazione degli organi giudiziari, distribuzione delle cause e norme generali relative allo svolgimento del servizio di permanenza, fatta salva la giurisdizione del Ministero della Giustizia, o, all’occorrenza, delle Comunità Autonome, competenti in materia di personale.

16. Strumento per la cessazione e l’assunzione delle funzioni negli organi giudiziari ed esame periodico delle cause lasciate in sospeso.

17. Cooperazione giurisdizionale

18. Riconoscimenti e stipendi dei Giudici e dei magistrati e regole relative al protocollo negli atti giudiziari.

19. Sistemi di razionalizzazione, organizzazione e valutazione del lavoro ritenuti necessari per determinare il carico di lavoro che può essere svolto da un organo giurisdizionale, e la definizione di criteri minimi uniformi per l’elaborazione delle norme di distribuzione.

D'altra parte, alcune norme con rango di legge, a volte attribuiscono delle competenze regolamentari al Consiglio Generale del Potere Giudiziario. In tal senso, è necessario sottolineare gli articoli 800.3 della LECR (Ley de enjuiciamiento criminal- Codice di procedura penale) relativi alle procedure in materia di crimini; o gli articoli 962.4 della LECR (Ley de enjuiciamiento criminal - Codice di procedura penale) per i giudizi in caso di violazione; norme che sono state redatte dalla Legge 38/2002, del 24 ottobre, di riforma della Ley della Ley de Enjuiciamiento Criminal, che ha introdotto i « giudizi rapidi ».

9. Diritto ad essere consultato per la nomina del Fiscal General del Estado(Procuratore Generale dello Stato).

L´Art. 108.4 della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ) prevede, conformemente all’Art. 124.4 della Costituzione, che il Consiglio deve essere udito sulla nomina del Fiscal General del Estado (Procuratore Generale dello Stato) .

10. Il Consiglio ha anche assunto delle competenze implicite.

Si tratta di una serie di competenze che non sono relative alla garanzia della indipendenza dei giudici e dei magistrati, ma sono destinate a migliorare l'efficacia della tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

Molte di queste competenze riguardano l'organizzazione e la modernizzazione dell’ufficio giudiziario (organizzazione di carattere strumentale che funge da supporto e da sostegno all’attività giudiziaria dei giudici e dei Tribunali), altre si riferiscono alla dotazione delle biblioteche giudiziarie e agli strumenti informatici per l'accesso alla giurisprudenza e alla legislazione.

11. Altre competenze che vengono attribuite al Consiglio dalla legge.

Tra le altre competenze, dobbiamo sottolineare quelle relative alla tutela dei Giudici e dei Magistrati che ritengono minacciata la propria indipendenza; le nomine dei giudici provvisori e dei magistrati supplenti; o il rapporto dei ricorsi in materia di responsabilità per un funzionamento anomalo dell’amministrazione della giustizia.

12. Formazione iniziale e formazione continua dei giudici e dei magistrati.

La legge organica 6/1985, del primo luglio del Potere giudiziario, attribuisce al Consiglio Generale del Potere Giudiziario delle competenze in materia di selezione e formazione di giudici e magistrati. A tale fine, è stato creato il centro di Selezione e di Formazione dei giudici e dei magistrati denominato Escuela Judicial.  L’Escuela Judicial è stata configurata come un organo tecnico del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, la cui organizzazione e le cui funzioni sono state attuate dal Consiglio, nell’esercizio dell’autorità normativa che gli viene conferita, espressamente, dalla LOPJ (Regolamento 2/1995, del 7 giugno, della Escuela Judicial).

Le principali funzioni della Escuela Judicial riguardano anche i processi di selezione dei giudici e dei magistrati, il buon andamento dei programmi di formazione iniziale per i funzionari e i programmi e le azioni di Formazione Continua dei Giudici e Magistrati .

È anche previsto (in attuazione degli accordi che il Consiglio Generale del Potere Giudiziario può sottoscrivere) che la scuola partecipi alla formazione di giudici e magistrati o di aspiranti alla magistratura di altri Paesi, in particolare i Paesi di lingua spagnola (sottolineiamo le attività dell’Aula Iberoamericana e della Escuela de Verano Juan Carlos I) o dell'Unione europea (ricordiamo il Foro de Estudios de Murcia Judiciales Europeos o la partecipazione alla Rete europea di formazione giudiziaria).

L'organizzazione generale della scuola ruota intorno a due grandi linee di azione che coincidono con le due attività principali.

La Direzione di Selezione e Formazione iniziale (che è responsabile della selezione e della formazione dei candidati per l'accesso alla scuola giudiziaria) e la Direzione di Formazione Continua (che realizza programmi e attività che apportano formazione continua e l’adeguato perfezionamento professionale di tutte le persone che fanno parte della carriera giudiziaria).

24.       Il Consiglio dispone di potere di inchiesta? In caso affermativo, precisare.

Sì, consultare la risposta alla domanda 23, paragrafo: 3. – Ispezione delle Corti e dei Tribunali e Autorità disciplinare.

25.       I membri del Consiglio come vengono informati del funzionamento concreto dei Tribunali? (da dove ricevono informazioni? Le informazioni sono sottoposte ad un’analisi?). Fornire una descrizione.

Sì, vedere la risposta alla domanda 23, paragrafo: 3. – . Ispezione delle Corti e dei Tribunali ed autorità disciplinare, 4.- Funzioni consultive 5.- Elaborazione della relazione annuale.

26.       Quali sono i tipi di norme che il Consiglio può emettere:

·         parere sul funzionamento dei sistemi giudiziari?

·         raccomandazioni?

·         istruzioni ai Tribunali?

·         decisioni?

Vedere la risposta alla domanda 23, paragrafo: 4.- Funzioni Consultive e 8.- Autorità di regolamentazione

La Legge Organicasul Potere Giudiziario (LOPJ) 6 /1985 del primo luglio, le leggi complementari e le relative modifiche ed i Regolamenti adottati dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario nell’esercizio dell’autorità di regolamentazione, sono consultabili sul seguente link:

 “Organización  judicial y atención al ciudadano “ / “Organización  judicial”/  “ Compendio de Derecho Judicial

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

27.       Le funzioni e le responsabilità del Consiglio sono descritte nella legge o da altri testi? Precisare.

Le funzioni e le responsabilità del Consiglio sono descritte nell’articolo 122 della Costituzione, nella Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ) 6/1985 del primo luglio, nelle leggi complementari e nelle relative modifiche e nei Regolamenti adottati dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario nell’esercizio dell’autorità di regolamentazione, che, come appena indicato, è possibile consultare sul seguente link:

“Organización  judicial y atención al ciudadano “ / “Organización  judicial”/  “ Compendio de Derecho Judicial

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

28.       In caso affermativo, la legislazione formula tali compiti in maniera generale, vale a dire dichiarativa, o piuttosto concreta e specifica?

Questi compiti vengono formulati in maniera concreta e specifica. Consultare la risposta alla domanda 23, paragrafo: 4.- Funzioni consultive e 8.- Autorità di regolamentazione.

29.       Il vostro Paese dispone di un codice deontologico dei giudici? E uno dei compiti del Consiglio e quello di garantirne il rispetto?

No, la Spagna attualmente non dispone di un codice deontologico dei giudici. Le associazioni giudiziarie stanno lavorando a tale riguardo.

30.       Il Consiglio si occupa delle relazioni esterne dei Tribunali?

·         dispone di un servizio di relazioni pubbliche?

·         come assicura la trasparenza del suo funzionamento e della sua organizzazione?

Sì, il Consiglio si occupa delle relazioni esterne dei Tribunali. Per quel che concerne l’informazione del pubblico in generale sulle relazioni esterne dei Tribunali, sulle decisioni giudiziarie e sulle relazioni pubbliche del Consiglio Generale del Potere Giudiziario e dei diversi Tribunali, esiste un dispositivo specifico, che dipende dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario sotto tutti i suoi aspetti (sostegno economico, organizzazione, scelta dei professionisti che esercitano le loro attività, controllo del funzionamento, ...), che si concretizza nei GABINETES DE COMUNICACIÓN. Il primo Gabinete de Comunicación ha cominciato ad operare nel proprio Consiglio del Potere Giudiziario, direttamente agli ordini della relativa Presidenza e sottoposto al controllo di una “commissione ad hoc” e dell’Assemblea plenaria.

Dal primo febbraio dell’anno 2005, i «Gabinetes de Comunicación» esistono in ciascuno dei 17 Tribunali superiori di giustizia, con professionisti eletti tramite un lungo processo di selezione. Tali Gabinetes dipendono dal Presidente del rispettivo Presidente del Tribunale Superiore di Giustizia e la loro gestione è controllata dalle Salas de Gobierno corrispondenti.

Esiste anche un ”Gabinete de Comunicación” presso l’Audiencia Nacional.

Informare il pubblico sulle decisioni giudiziarie non è l’unica attività svolta dai « Gabinetes de comunicación »; tuttavia tramite l’assegnazione di tale missione si è cercato di garantire l’accessibilità, la diffusione generale, la trasparenza, la professionalità e l’obiettività delle informazioni che vengono trasmesse al pubblico, tramite professionisti altamente qualificati, la cui attività è controllata dagli organi di governo del Potere giudiziario.

31.       Le decisioni del Consiglio sono pubblicate ed accessibili a tutti?

Sì, le decisioni del Consiglio sono pubblicate e consultabili da tutti sul seguente link:

 “El CGPJ “ / “Acuerdos del CGPJ “

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

Parte VI– Valutazione dell’auto-governo e dell’indipendenza della magistratura

32.       In quale misura il lavoro del Consiglio è influenzato dal:

§ potere esecutivo?

§ potere legislativo?

Come già indicato (nelle risposte alle domande dalla n. 1 alla n. 4, e in generale nelle risposte alle parti III e VI del presente questionario) le interferenze possibili del Potere Legislativo, potrebbero essere determinate dal sistema di designazione dei 20 consiglieri che fanno parte del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

Come precedentemente indicato, nella regolazione normativa non è prevista la possibilità di interferenze del Potere Esecutivo (né dello Stato, né delle Comunità Autonome), nel lavoro del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

Vi è un altro tipo di ”interferenze possibili”, come ad esempio quelle derivanti dall’intervento delle Cortes Generales nella regolazione del regime di retribuzione dei Giudici e dei Magistrati (Art. 403 LOPJ) e nell’adozione annuale del budget del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

Infine, per le competenze in materia di personale al servizio dell’amministrazione della Giustizia, per le risorse materiali e in definitiva per la determinazione del budget per il pagamento degli stipendi di Giudici e Magistrati (dipendente esclusivamente dal Governo dello Stato, senza che vi sia in questi casi un intervento dei Governi delle Comunità Autonome), sono possibili, e di fatto esistono delle interferenze.

33.          Il Consiglio è indipendente da altre istituzioni di Stato, in modo da non essere soggetto al loro controllo?

In effetti, il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è indipendente dalle altre istituzioni dello stato, poiché, come già indicato (vedere la risposta alla domanda 9) è un organo costituzionale e gode del medesimo status istituzionale degli altri organi costituzionali (Governo, Camera dei Deputati, Senato, Corte Costituzionale) essendo ad esso attribuiti gli stessi diritti di supremazia e di indipendenza. Pertanto, il Consiglio, al fine di tutelare i propri poteri, può iniziare un procedimento contro altri organi costituzionali, affinché il conflitto tra organi dello Stato venga risolto dalla Corte Costituzionale.

Sebbene il Consiglio sia l’organo di governo del potere giudiziario, non è un organismo giudiziario e non fa parte del Potere Giudiziario. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario non esercita funzioni giudiziarie, le quali ai sensi della Costituzione possono essere esercitate esclusivamente dai giudici e dai Tribunali che fanno parte del Potere Giudiziario, di cui il Tribunal Supremo è la più alta istanza giurisdizionale dello Stato, avendo giurisdizione su tutte le aree del diritto sull’intero territorio spagnolo, mentre i Tribunales Superiores de Justicia delle Comunità Autonome sono le più alte autorità giudiziarie nelle rispettive Comunità Autonome.

34.       Qual è la distribuzione delle responsabilità e dei poteri tra il Consiglio Superiore della magistratura e il Ministero della Giustizia?

In termini di autogoverno ed indipendenza della magistratura, non esiste alcuna divisione delle responsabilità e dei poteri tra il Consiglio Supremo della Magistratura e al Ministero della Giustizia. In ogni caso, è competenza autonoma del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

35.       Qual è la distribuzione delle responsabilità e dei poteri tra il Consiglio Superiore della Magistratura, la Corte Suprema ed i Presidenti dei Tribunali?

 36.

Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è un organo di governo del potere giudiziario indipendente che esercita il proprio potere su tutto il territorio nazionale. Le Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, della Audiencia Nacional e dei Tribunales Superiores de Justicia esercitano i rispettivi poteri sotto il controllo del Consiglio, così come altri organi del potere giudiziario, che esercitano poteri di governo nell’ambito delle proprie istituzioni (Presidenti dei Tribunali, Giudici decani, Assemblee Giudiziarie e Giudici). Il compito supremo del Consiglio Generale del Potere Giudiziario è quello di tutelare l’indipendenza dei Giudici (di ogni ordine e grado), nell’esecuzione delle loro funzioni giudiziarie, dall’ingerenza di terzi, ivi inclusi gli organismi giudiziari e gli organi di governo del potere giudiziario.

Pertanto, se un giudice dovesse ritenere che vi siano ingerenze o interferenze che possano minarne l’indipendenza, avrebbe la facoltà di informarne il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, anche se né questo, né altri organi di governo del potere giudiziario allo stesso subordinati, possono emettere disposizioni di ordine generale o specifico in merito all’interpretazione ovvero all’applicazione della legge da parte dei giudici e magistrati in conformità con i rispettivi poteri giudiziari.

Lo schema riportato di seguito riflette l’organizzazione « piramidale » del sistema autonomo del governo del potere giudiziario spagnolo, al cui vertice è presente il Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

 CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO (CGPJ)

Sala di Governo del Tribunal Supremo (Corte di Cassazione)
Presidente del Tribunal Supremo
Presidenti delle Camere del Tribunal Supremo

Sala di Governo dell’Audiencia Nacional (Tribunale nazionale)
Presidente dell’Audiencia Nacional

Presidenti delle Camere  dell’Audencia Nacional

Sale di Governo dei Tribunales Superiores de Justicia (Tribunali Superiori regionali, che esistono in ciascuna delle 17 comunità autonomie dello Stato spagnolo)

Presidenti dei Tribunales Superiores de Justicia
Presidenti delle Camere  dei Tribunales Superiores de Justicia

Presidenti delle Audiencias Provinciales (Tribunali Provinciali)
Assemblee giudiziarie
Giudici decani

Le attribuzioni rispettive sono previste dall’Articolo 104 all’Articolo 178 della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ); in generale, possiamo affermare che il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è l’organo di governo del potere giudiziario indipendente, che esercita il proprio potere su tutto il territorio nazionale. In quanto sotto il controllo del Consiglio, le Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, della Audiencia Nacional e dei Tribunales Superiores de Justicia, esercitano le proprie funzioni di governo interno delle Corti e dei rispettivi tribunali, così come altri organi del potere giudiziario, che esercitano poteri di governo nell’ambito delle proprie istituzioni (Presidenti dei Tribunali, Giudici decani, Assemblee Giudiziarie e Giudici).

37.       La Corte Suprema o le alte istanze giudiziarie, sono anche soggette all'esercizio dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, oppure a tale riguardo vengono applicate delle norme speciali?

Sì, la Corte Suprema (Tribunal Supremo) e le altre alte istanze giudiziarie (Audiencia Nacional e Sala de lo Civil y de los Penale dei Tribunales Superiores de Justicia), sono soggette all’esercizio dei poteri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Non vengono applicate delle regole speciali a tale riguardo.

38.       Chi stabilisce le priorità di azione del Consiglio?

Sempre, e in tutti i casi, con un’esclusività assoluta, l’Assemblea Plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario (vedere la domanda 33).

39.       È possibile per un Tribunale o un magistrato fare appello alle decisioni del Consiglio? Come?

Sì, in tutti i casi, secondo l'art. 143,3 della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ), è possibile fare appello agli atti, alle disposizioni e alle decisioni provenienti dall’Assemblea Plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario per via giuridica, che in Spagna viene chiamata “contencioso administrativo”. La legittimazione all’introduzione di un ricorso, viene riconosciuta senza limitazioni ai Giudici e ai Magistrati.

In linea di principio, quando si tratta di “Tribunali", la legittimazione è limitata alle rispettive Salas de Gobierno (Camere di governo dei rispettivi Tribunali).

Gli atti di gestione che determinano l'impossibilità di portare avanti una procedura avviata davanti ad una delle Commissioni o Organi del Consiglio Generale del Potere Giudiziario e le decisioni della Commissione Permanente e della Commissione Disciplinare, sono soggetti a ricorso “gerarchico" (ricorso amministrativo), davanti all’Assemplea plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. La decisione che verrà adotta è passibile del ricorso giurisdizionale contencioso-administrativo", precedentemente citato.

40.       Quali strumenti o prassi vengono utilizzati da parte del Consiglio:

§  per mantenere l'indipendenza dei giudici?

§  per proteggere i giudici da interferenze indebite e/o attacchi da parte del pubblico, dei media e altri poteri di Stato?

§  per intervenire in caso di attacchi contro i propri interessi?

§  per migliorare i metodi di lavoro dei giudici?

Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è indipendente dalle altre istituzioni dello Stato, poiché, come già indicato (vedere la risposta alla domanda 33) è un organo costituzionale che gode del medesimo status istituzionale degli altri organi costituzionali (Governo, Camera dei Deputati, Senato, Corte Costituzionale), essendo ad esso attribuiti gli stessi diritti di supremazia e di indipendenza. Pertanto, il Consiglio, al fine di tutelare i propri poteri, può iniziare un procedimento contro altri organi costituzionali, affinché il conflitto tra organi dello Stato venga risolto dalla Corte Costituzionale. In questo modo il suo intervento si concretizza, in caso di attacci contri i propri interessi.

Permantenere l'indipendenza dei giudici e per proteggere i giudici da indebite interferenze e/o attacchi da parte del pubblico, dei media e altri poteri di stato, il Consiglio Generale del Potere Giudiziario deve pronunciarsi relativamente alle richieste di tutela che gli vengono indirizzate ai sensi dell'art. 14 della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ),  da un giudice o un magistrato che ritenga che la propria indipedenza possa essere in pericolo.

Alcune delle funzioni di Consiglio Generale del Potere Giudiziario, che sono state descritte nella risposta alla domanda 23, sono volte a migliorare i metodi di lavoro dei giudici.

Parte VII – Tendenze future relativamente ai consigli superiori della magistratura

41.       Vi sono dei problemi particolari relativamente alla gestione amministrativa dei Tribunali rispetto al ruolo del Consiglio? In caso affermativo, precisare.

In Spagna non ci sono problemi particolari per quanto riguarda la gestione amministrativa dei Tribunali in relazione al ruolo del Consiglio. I Tribunali esistono nella relazione presente tra il proprio Consiglio Generale del Potere Giudiziario e gli altri organi di Governo del potere giudiziario, con il Ministero della Giustizia ed i dipartimenti della Giustizia delle Comunità Autonome, le cui competenze sono state trasferite in materia di risorse umane e materiali al servizio dell’Amministrazione della giustizia.

42.       Delle riforme sono in fase di studio o sono previste in un prossimo futuro per quel che riguarda il Consiglio? In caso affermativo, precisare.

Secondo l’art. 143. 1. della costituzione spagnola, nell'esercizio del diritto all'autonomia di cui all'art. 2 della Costituzione, le Province limitrofe con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni, i territori insulari e le Province d'importanza regionale storica potranno accedere all'autogoverno e costituirsi in Comunità Autonome, conformemente a quanto disposto nel titolo VII e nei rispettivi statuti.

 L‘ art. 2 della Costituzione Spagnola dispone che: ”La Costituzione si fonda sull'unità indissolubile della nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli. Riconosce e garantisce il diritto all'autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono, nonché la solidarietà fra tutte queste”.

Per questo motivo, nello “Stato delle Autonomie” (Estado Autonómicoconsolidado), che è la parte più visibile della organizzazione territoriale dello Stato, nella Costituzione spagnola del 1978, ci sono tre vettori che danno senso al regime costituzionale sul potere giudiziario e l'amministrazione della giustizia: l'unità giurisdizionale, la garanzia organica dell’indipendenza giudiziaria espressa nel governo della giustizia e l’adattamento all'organizzazione dello Stato autonomo del sistema di risorse, con garanzia di corretta applicazione del diritto e di uguaglianza nell’applicazione della legge.

In questi tre ambiti, ci sono diverse proposte di riforma della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ), sicuramente la riforma principale riguarda la creazione di “Consejos Territoriales de Justicia” (Consigli regionali di giustizia) nelle Comunità Autonome e il nuovo regolamento del ricorso in cassazione, con attribuzione di competenza nelle Camere: civile e penale, sociale e contenzioso amministrativo dei tribunali superiori di giustizia,  per cui è in corso un dibattito parlamentare.

Altra riforma, forse secondaria, è quella relativa all’attuazione della “Justicia de Proximida” (Giustizia di prossimità).

43.       Ci sono dei legami tra il Consiglio Superiore della Magistratura e le organizzazioni o associazioni professionali dei magistrati?

Tali legami effettivamente esistono e hanno origine dal sistema di designazione dei « 12 membri giudiziari » del  Consiglio Generale del Potere Giudiziario, che sono stati descritti nella risposta alla domanda 12.

Esiste una commissione “ad hoc”, che è stata costituita nel Consiglio Generale del Potere Giudiziario per le relazioni con le Associazioni Giudiziarie. Tali associazioni sono in parte finanziate dai fondi adeguati dal Consiglio Generale del Potere Giudiziario, attribuiti in funzione del numero di associati e fanno parte della Commissione dell’Escuela Judicial.

44.       Se il vostro Paese è un membro della Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), concretamente quale valore aggiunto rappresenta:

§  per le azioni a livello nazionale del vostro Consiglio?

§  per la cooperazione internazionale.

La Spagna è membro della Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ). Ha svolto un ruolo determinante nella sua creazione e attualmente si occupa della gestione del segretariato. “Il valore aggiunto" che può derivare da questa posizione, sta nella possibilità di trasferire l'esperienza del proprio Consiglio Generale del Potere Giudiziario ai Paesi, che, seguendo il cosiddetto “modello meridionale”, mettono in pratica la “separazione dei poteri", con attività concrete a sostegno della sua attuazione. Avendo partecipato al progetto, posso affermare, ad esempio, che tale processo sta accadendo nella Repubblica della Bulgaria .

45.       Il Consiglio Superiore della Magistratura offre delle caratteristiche che possono essere di particolare interesse per altri organi equivalenti? In caso affermativo, precisare.

Come è possibile riscontrare dalle risposte al questionario, la caratteristica principale del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, che può essere di interesse rispetto ad altri organismi equivalenti che rientrano nel “modello meridionale”, è la sua configurazione come un organo Costituzionale che gode del medesimo status istituzionale degli altri organi costituzionali: Governo, Congresso dei Deputati, Senato, Corte Costituzionale, essendo ad esso attributi gli stessi gli stessi diritti di supremazia e di indipendenza.

Sebbene il Consiglio Generale del Potere Giudiziario sia l’organo di governo del potere giudiziario, non è un organismo giudiziario e non fa parte del Potere Giudiziario. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario non esercita funzioni giudiziarie, le quali ai sensi della Costituzione possono essere esercitate esclusivamente dalle Corti (Juzgados. Giurisdizione unipersonale) e dai Tribunali che fanno parte del Potere Giudiziario. Ritengo che in tal modo sia possibile distinguere tra le funzioni governative e giurisdizionali, senza diminuire la configurazione autonoma e separata del potere giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato.



[1] Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario, riunito in data odierna in sessione plenaria, ha approvato con 16 voti a favore ed 1 astenuto la seguente DICHIARAZIONE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO

L’Assemblea Plenaria del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, nella seduta di oggi 28 febbraio, dà il benvenuto al nuovo Ministro della Giustizia, offrendo totale collaborazione e leale supporto nell’esercizio delle funzioni allo stesso costituzionalmente e legalmente attribuite.

Data la situazione attuale, per cui dal 7 novembre 2006, data di scadenza del nostro mandato essendo trascorsi cinque anni dalla nostra nomina, l’attuale Consiglio risulta ancora in carica, intendiamo esortare le forze politiche affinché provvedano, nel più breve tempo possibile, alla nomina del nuovo Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

A tal uopo non possiamo esimerci dal ricordare che questo Consiglio ha compiuto con scrupolosità ed impegno quanto previsto dalla Legge ai fini del rinnovo. Non solo, ma in un regime di leale collaborazione istituzionale che gli è valso il riconoscimento dell’Ufficio di Presidenza del Congresso, il Consiglio ha partecipato, congiuntamente alle Camere, ad una serie di attività che esulano dai doveri stabiliti dalla legge.

Infine, visto il mandato di proroga delle funzioni per il Consiglio uscente, di cui all’Art.115, comma 2, della Legge Organica sul Potere Giudiziario (LOPJ), esprimiamo la nostra intenzione di continuare a svolgere in piena legalità le funzioni attribuiteci dall’Ordinamento Giuridico, a garanzia dell’indipendenza del Potere Giudiziario, elemento fondante del nostro Stato di Diritto. Madrid, addì 28 febbraio 2007.