Strasburgo, 9 gennaio 2007                                                       CCJE REP(2007)2

                                                                                                  

                                                                                                  

CONSIGLIO CONSULTIVO DEI GIUDICI EUROPEI

(CCJE)

PROGETTO DI QUESTIONARIO PER IL PARERE DEL CCJE NEL 2007

RELATIVI AI CONSIGLI SUPERIORI DELLA MAGISTRATURA

Risposta della

delegazione lussemburghese

Il Lussemburgo non ha un consiglio del tipo "Consiglio Superiore della Magistratura", e quindi possiamo rispondere solamente alle parti I e VIII del questionario.

Parte I - Contesto generale riguardante il sistema giudiziario

Sussiste la possibilità di interferenze del potere legislativo nei confronti dei giudici? Se sì, si prega di spiegare.

No, ad eccezione di ciò che viene detto qui di seguito al punto 2.

Il potere legislativo o il Parlamento possono ordinare indagini o istituire commissioni:
- di tipo generale riguardante i giudici? Se sì, si prega di spiegare.
- riguardanti l'attività giudiziaria?
- riguardanti fatti già sottoposti all'esame di un tribunale?
- riguardanti atti di procedure (ad esempio, intercettazioni telefoniche, custodia cautelare)?

L'articolo 64 della Costituzione dispone quanto segue:

“La Camera dei deputati ha il diritto di condurre inchieste. La legge regola l'esercizio di tale diritto”.

L’articolo 4 della legge del 18 aprile 1911 sulle inchieste parlamentari dispone quanto segue:

“I poteri attribuiti alla Camera dei deputati o alla commissione d’inchiesta (costituita al suo interno) nonché al loro presidente sono quelli del giudice istruttore nelle cause penali.

Tuttavia la Camera dei deputati ha diritto, ogni volta che ordina un'inchiesta, di ridurre tali poteri.

Questi poteri non possono essere delegati, salvo il diritto della Camera dei deputati o della commissione, se necessario, di concedere una delega con riferimento a compiti di istruzione determinati in modo specifico.

Questa missione può essere affidata solamente a un consigliere della Corte Superiore di Giustizia.

Qualora l'inchiesta parlamentare dovesse comprendere il diritto di procedere a perquisizioni o visite domiciliari o al sequestro di documenti e di corrispondenza, deve essere approvata una legge speciale all’uopo”.

In passato la Camera dei Deputati ha fatto raramente uso del suo diritto d'inchiesta, così che secondo la nostra conoscenza non vi è giurisprudenza con riferimento ai vari punti sollevati in questa domanda.

Sussiste la possibilità di interferenze del potere esecutivo nei confronti dei giudici?

Sì.

Se sì, è possibile per l'esecutivo di interferire:
- nella selezione, formazione, carriera o nelle procedure disciplinari nei confronti dei magistrati? (se sì, si prega di specificare di quale autorità esecutiva si tratta);
- nella designazione dei presidenti di tribunale? (se sì, si prega di specificare di quale autorità esecutiva si tratta);
- nella gestione amministrativa dei tribunali? (se sì, si prega di specificare di quale autorità esecutiva si tratta).

Leggere le risposte fornite di seguito alle domande della parte VIII del presente questionario.

Il personale del tribunale opera sotto l'autorità:
- di un giudice?
- del Presidente del tribunale?
- del Ministero della Giustizia?
                 
L’articolo 131 della legge modificata del 7 marzo 1980 sull’organizzazione giudiziaria dispone quanto segue:

“I cancellieri capo distribuiscono il lavoro tra i membri della cancelleria sotto la direzione e la sorveglianza del presidente della giurisdizione”.

Il Presidente di un tribunale si occupa:
- della valutazione del lavoro dei giudici appartenenti al suo tribunale?
                 
 No.

- della ripartizione dei compiti tra i giudici?

 Sì.

L’articolo 2 della legge modificata del 7 marzo 1980 sull’organizzazione giudiziaria, con riferimento ai giudici di pace dispone quanto segue:

“...

I giudici di pace capo amministrano la giustizia di pace, distribuiscono il lavoro tra i giudici e assicurano il buon funzionamento del lavoro”.

Inoltre l'articolo 25 della stessa legge stabilisce sui tribunali distrettuali quanto segue:

“Il Tribunale distrettuale di Lussemburgo comprende diciassette sezioni. La distribuzione dei casi tra le diverse sezioni è fatta dal presidente del tribunale.

Questi stabilisce inoltre i compiti dei giudici che non sono assegnati ad alcuna camera”.

Inoltre l'articolo 26 della stessa legge stabilisce quanto segue:

“Ogni sezione provvede in primo luogo al disbrigo delle pratiche che le sono specificatamente assegnate. Nei casi in cui, a seguito del lavoro assegnato a ciascuna, una delle sezioni fosse oberata di lavoro rispetto a un'altra, il presidente del tribunale assegnerà a quest’ultima, d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, una parte del lavoro attribuito alla sezione oberata ...”.

L'articolo 39 della legge stabilisce per quanto riguarda la Corte d'Appello quanto segue:

“...

(5) La distribuzione tra le varie sezioni di cause civili, commerciali, penali e di diritto del lavoro è fatta dal Presidente della Corte Superiore di Giustizia.

(6) Ogni sezione provvede in primo luogo al disbrigo delle pratiche che le sono state specificatamente assegnate. Nei casi in cui, a seguito del lavoro assegnato a ciascuna, una delle sezioni fosse oberata di lavoro rispetto a un'altra, il Presidente della Corte Superiore di Giustizia assegnerà a quest’ultima, d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, una parte del lavoro attribuito alla sezione oberata ... "

- in materia disciplinare nei confronti di giudici?
                 
L’articolo 157 della legge modificata del 7 marzo 1980 sull’organizzazione giudiziaria dispone quanto segue:

“Il richiamo viene emanato d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero:

1 - dal Presidente della Corte nei confronti di tutti i consiglieri, giudici effettivi e supplenti, nonché nei confronti di membri effettivi e supplenti dei giudici di pace;

2 – dai presidenti dei tribunali distrettuali nei confronti dei membri effettivi e supplenti di questi tribunali.

L'applicazione di altre sanzioni previste dal precedente articolo avviene per opera della Corte su richiesta del Procuratore generale dello Stato, con decisione presa in camera di consiglio".

- in materia di avanzamento di carriera dei giudici?
                 
No.

in altra materia? Se sì, si prega di spiegare.

Non vi è altro da segnalare.

Parte VIII - Paesi che non hanno un Consiglio Superiore della Magistratura.


45. Esistono meccanismi che permettano di garantire il rispetto del principio della separazione dei poteri con riferimento al sistema giudiziario?

L’articolo 91 comma 1 della Costituzione recita:

“I giudici di pace, i giudici dei tribunali distrettuali e i consiglieri della Corte non sono trasferibili. - Nessuno di loro può essere privato del suo posto o essere sospeso se non a seguito di apposita sentenza. – Il trasferimento di uno di quei giudici può aver luogo solamente a seguito di nuova nomina e con il suo consenso ...”.

L'articolo 93 della Costituzione recita:

“Ad eccezione dei casi previsti dalla legge, nessun giudice può accettare dal governo funzioni di lavoratore dipendente, salvo che il giudice non eserciti tali funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i casi di incompatibilità stabiliti dalla legge”.

L’articolo 95 della Costituzione recita:

“Le corti e i tribunali applicano ordinanze e regolamenti generali e locali solamente nel caso in cui essi siano conformi alle leggi. - La Corte Superiore di Giustizia risolve eventuali conflitti di attribuzione secondo le modalità previste dalla legge”.

La Corte Superiore di Giustizia è il nome delle istituzioni altrove chiamate Corte di Cassazione e la Corte d'Appello in seduta plenaria comune. Essa è composta solamente da giudici di carriera, vale a dire da consiglieri della Corte di Cassazione e quelli della Corte d'Appello.

Infine, l'articolo 95 ter al suo primo comma recita:

"(1) La Corte costituzionale decide con sentenza sulla conformità delle leggi con la Costituzione”.

Come e da chi sono designati i giudici e come è assicurata la loro promozione?

L’articolo 90 della Costituzione recita:

"I giudici di pace e i giudici dei tribunali distrettuali sono nominati direttamente dal Granduca. – I consiglieri della Corte e i presidenti e vice-presidenti dei tribunali distrettuali sono nominati dal Granduca su consiglio della Corte Superiore di Giustizia”.

L'articolo 45 della Costituzione prevede che le disposizioni del Granduca debbano essere controfirmate da un membro del governo responsabile. E’ infatti il Ministro della Giustizia che decide sulle nomine alle varie funzioni delle corti e dei tribunali.

Un'autorità indipendente del governo o dell’amministrazione prende parte al processo di designazione e di promozione:

- se sì, come è composta tale autorità? Viene fissata una certa quota di giudici?
- come sono selezionati i membri che la compongono?
- quali sono i compiti esatti con riferimento alla designazione e alla promozione dei giudici?

Come viene affermato dall'articolo 90 della Costituzione sopra menzionato in occasione della domanda 46, la Corte Superiore di Giustizia è chiamata obbligatoriamente a fornire un parere sulle nomine descritte più ampiamente nell’articolo della Costituzione di cui sopra. Quanto alle altre funzioni, il potere di nomina del Ministro della Giustizia è illimitato. Il Comitato per il Contenzioso del Consiglio di Stato ha deciso in una sua sentenza (C.E. 30 luglio 1960, HEUERTZ,
Recueil des arrêts du C.E. 1960) che l'autorità che decide la nomina non è tenuta a prendere in considerazione l'anzianità di servizio dei candidati.

L'articolo 43 della legge modificata del 7 marzo 1980 sull’organizzazione giudiziaria dispone quanto segue:

"Quando un posto di presidente della Corte Superiore di Giustizia, di consigliere della Corte di Cassazione, di presidente di sezione presso la Corte d'Appello, di primo consigliere presso la Corte d'Appello, di consigliere di Corte di Appello, di presidente, primo vice-presidente o vice-presidente di un tribunale distrettuale è vacante, la procedura si svolge come avviene a seguito del parere richiesto dall’articolo 90 della Costituzione.

La Corte Superiore di Giustizia procede a un'assemblea generale convocata su richiesta del Procuratore Generale dello Stato.

Per ogni posto vacante, la Corte Superiore di Giustizia propone tre candidati, la presentazione di ogni candidato ha luogo separatamente.

Anche il Procuratore Generale esprime un parere".

Va ricordato che l'articolo 40 della suddetta legge del 7 marzo 1980 prevede quanto segue con riferimento alla Corte Superiore di Giustizia riunita in assemblea generale:

“...

In tutti i casi, le decisioni della Corte Superiore di Giustizia non possono essere prese da meno di nove giudici. Se vi è un numero di voti uguale, con la corte riunita con un numero pari di giudici, il voto consigliere più giovane non viene conteggiato”.

Il Tribunale Amministrativo ha deciso in una sua sentenza (C. Amm. del 20 dicembre 2001, SCHEIFER, caso n° 13899C e 13905C,
Pasicrisie Luxembourgeoise, Bulletin de la Jurisprudence Administrative 2004, sotto Procédure Administrative Non Contentieuse, n° 22, pagina 525) ha stabilito ciò che segue:

“...

Ne consegue che la procedura prescritta dall'articolo 90 della Costituzione e disciplinata dall'articolo 43 della legge del 7 marzo 1980 è chiaramente destinata a garantire l'indipendenza del potere giudiziario e non è stata creata allo scopo di proteggere interessi privati dei magistrati, giacché il legislatore ha considerato questi interessi sufficientemente tutelati dall’intervento della Corte Superiore di Giustizia nella procedura.

Il termine "presentazione" utilizzato dall’articolo 43 succitato, lungi dal riferirsi a una descrizione delle qualità e dei meriti dei vari candidati, è stato scelto per il solo fatto che si supponeva limitasse più concretamente la scelta di nomina da parte dell’autorità escludendo che la scelta cadesse su un candidato non presentato.

...”
  
Come si assicura il finanziamento del lavoro dei tribunali? I giudici possono esprimere la propria opinione sulle decisioni riguardanti il bilancio di previsione o la sua gestione?

Il finanziamento dell’attività dei giudici è garantito dal bilancio di previsione del Ministero della Giustizia.

I giudici possono inviare i loro desiderata al Ministero della Giustizia attraverso il Procuratore Generale dello Stato. A volte avviene, ma non sempre (e in tal caso spesso con un ritardo di diversi anni), che il Ministero della Giustizia ne tenga conto.
 

E’ prevista la creazione di un Consiglio Superiore della Magistratura? Se sì, quali saranno i suoi poteri?

La questione è attualmente in discussione presso un gruppo di lavoro composto di una dozzina di persone e chiamato "Statuto della magistratura" operante all'interno del Ministero della Giustizia, e al quale partecipano diversi giudici.

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La delegazione lussemburghese presso il CCJE

Jean-Claude WIWINIUS

Jean-Marie HENGEN

Nota inviata dal Granducato di Lussemburgo il 6 dicembre 2010 a seguito della richiesta di aggiornamento del questionario del CCJE relativo ai Consigli di Giustizia.

Confermo la risposta lussemburghese presentata nel quadro del Consiglio di Consultivo dei giudici europei con il seguente aggiornamento:

La proposta di creazione di un Consiglio nazionale di Giustizia è nel programma di lavoro del governo formato nel 2009.

Il lavoro di revisione costituzionale e di elaborazione di un progetto di legge organica sono in corso.