Dichiarazione di Bordeaux:

Giudici e magistrati del pubblico ministero in una società democratica (

La presente dichiarazione è seguita da una nota esplicativa. Essa è stata predisposta a Bordeaux (Francia) in seduta comune dei Gruppi di lavoro del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) e del Consiglio Consultivo dei Pubblici Ministeri Europei (CCPE), ed adottata ufficialmente dal CCJE e dal CCPE a Brdo (Slovenia) il 18 novembre 2009.

Il Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) e il Consiglio Consultivo dei Pubblici Ministeri Europei (CCPE), sulla richiesta del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa di adottare un Parere sui rapporti tra giudici e magistrati del pubblico ministero, hanno concordato quanto segue:

1.                  E’ nell’interesse della società che lo Stato di diritto sia garantito da una giustizia equa, imparziale ed efficace. I magistrati del pubblico ministero ed i giudici debbono assicurare che, in ogni fase dei procedimenti, siano protetti i diritti e le libertà individuali e sia tutelato l’ordine pubblico. Quanto precede implica il rispetto integrale dei diritti degli accusati e delle vittime. Una decisione da parte del pubblico ministero di non esercitare l’azione penale deve essere soggetta a controllo in sede giudiziaria. Una opzione alternativa può individuarsi nella possibilità per la parte offesa di avviare autonomamente il processo innanzi al tribunale.

2.                  L’equità della giustizia esige il rispetto del principio di eguaglianza delle armi tra il pubblico ministero e la difesa. Essa implica anche il rispetto dell’indipendenza del tribunale, del principio della separazione dei poteri e della forza vincolante della cosa giudicata.

3.                  L’adeguato assolvimento dei ruoli distinti ma complementari dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero è una garanzia necessaria per una giustizia equa, imparziale ed efficace. I giudici ed i magistrati del pubblico ministero debbono essere entrambi indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, e debbono altresì essere ed apparire indipendenti gli uni nei confronti degli altri.

4.                  Debbono essere messe a disposizione del sistema giudiziario sufficienti risorse organizzative, finanziarie, materiali ed umane.

5.                  La funzione dei giudici e, se del caso, dei giudici popolari, risiede nel giudicare regolarmente i procedimenti innanzi ad essi avviati dal pubblico ministero, senza alcuna influenza indebita, quand’anche proveniente dal pubblico ministero stesso o dalla difesa.

6.                  L’applicazione della legge e, se del caso, la facoltà di valutazione discrezionale dell’opportunità dell’azione penale da parte del pubblico ministero nella fase preliminare rispetto al processo, impongono che lo statuto dei magistrati del pubblico ministero sia garantito al più alto livello della legislazione, analogamente a quello dei giudici. I magistrati del pubblico ministero debbono essere indipendenti ed autonomi nell’assunzione delle loro decisioni e debbono esercitare le loro funzioni in modo equo, obiettivo e imparziale.

7.                  Il CCJE e il CCPE richiamano la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo per quanto attiene all’art. 5, § 3, e all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si tratta, in particolare, delle decisioni con cui la Corte ha affermato l’esigenza di indipendenza di ogni magistrato esercente funzioni giudiziarie rispetto al potere esecutivo ed alle parti, ciò che non esclude tuttavia la subordinazione ad una superiore autorità giudiziaria indipendente. Qualsiasi attribuzione di funzioni giurisdizionali a magistrati del pubblico ministero deve essere ristretta a questioni che non implichino che sanzioni minori, non deve potersi cumulare con l’iniziativa dell’azione penale nello stesso procedimento, né deve pregiudicare il diritto dell’accusato di ottenere una decisione nel procedimento stesso da un’autorità indipendente ed imparziale esercente funzioni giudiziarie.

8.                  Per uno statuto d’indipendenza dei magistrati del pubblico ministero sono necessari alcuni requisiti minimi, ed in particolare:

a.       essi non debbono essere sottoposti, nell’esercizio delle funzioni, ad influenze o pressioni di qualsiasi origine esterna allo stesso pubblico ministero;

b.      la loro selezione, la loro carriera, la loro stabilità nelle funzioni - ivi inclusa la mobilità da realizzarsi solo in base alla legge o al consenso – e la loro remunerazione debbono essere salvaguardate da garanzie previste dalla legge.

9.                  In uno Stato di diritto, laddove la struttura del pubblico ministero sia gerarchica, l’efficacia dell’azione penale è, per quanto concerne i magistrati del p.m., indissolubilmente collegata alla necessità di indicazioni trasparenti da parte del superiore gerarchico, dell’obbligo di riferire e della responsabilità. Le istruzioni ai singoli magistrati del pubblico ministero debbono essere per iscritto, debbono essere conformi alla legge e, se del caso, conformi alle linee-guida ed ai criteri per l’esercizio dell’azione penale previamente resi pubblici. Ogni revisione legalmente operata della decisione del pubblico ministero di procedere o di non procedere penalmente deve aver luogo con imparzialità e obiettività. In ogni caso, deve essere tenuto conto adeguatamente dell’interesse della vittima del reato.

10.              Per un buon svolgimento dell’attività giudiziaria è essenziale la condivisione di principi giuridici e di valori deontologici comuni da parte di tutti i professionisti del procedimento giudiziario. La formazione, ivi compresa la formazione alla gestione amministrativa degli uffici, è un diritto ed un dovere per i giudici e per i magistrati del pubblico ministero. Tale formazione deve essere organizzata in maniera imparziale, e la sua efficacia deve essere valutata con regolarità ed obiettività. Ogni qualvolta ciò sia appropriato, la formazione comune per giudici, magistrati del pubblico ministero ed avvocati su temi di interesse comune può contribuire al raggiungimento di una giustizia di qualità elevata.

11.              E’ altresì interesse della società che i mezzi di comunicazione possano informare il pubblico sul funzionamento del sistema giudiziario. Le autorità competenti dovranno fornire tali informazioni, rispettando in particolare la presunzione di innocenza degli accusati, il diritto ad un giusto processo ed il diritto alla vita privata e familiare di tutti i soggetti del processo. I giudici ed i magistrati del pubblico ministero debbono redigere, per ciascuna professione, un codice di buone prassi o delle linee-guida in ordine ai loro rapporti con i mezzi di comunicazione.

12.              I giudici ed i magistrati del pubblico ministero sono protagonisti della cooperazione giudiziaria internazionale. E’ indispensabile il rafforzamento della fiducia reciproca tra le autorità competenti dei diversi Stati. In questo contesto è un’esigenza assoluta che le informazioni acquisite dai magistrati del pubblico ministero attraverso la cooperazione internazionale, ed utilizzate nei procedimenti giudiziari, siano trasparenti tanto nel loro contenuto quanto in ordine alla loro origine, e siano rese disponibili ai giudici ed a tutte le parti, allo scopo di garantire la tutela efficace dei diritti e delle libertà individuali.

13.              Negli Stati membri in cui il pubblico ministero esercita funzioni estese al di fuori del settore penale, i principi di cui innanzi si applicano a tutte dette funzioni.



( Traduzione non ufficiale in lingua italiana a cura di Antonio Mura e Raffaele Sabato, magistrati, componenti dei Bureaux del CCPE e del CCJE. La traduzione è condotta sui testi ufficiali in lingua inglese e in lingua francese. Con l’espressione “magistrati del pubblico ministero” sono state tradotte le corrispondenti espressioni “public prosecutors” e “procureurs”.